La sentenza

Non ha alcun rilievo, per determinare la natura commerciale di un’attività , la circostanza per la quale il reddito prodotto dall’utilizzo di un bene non superi i relativi costi.La cassazione è chiamata a verificare la corretta interpretazione data dal giudice di merito con riferimento all’applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettera i), decreto legislativo n. 504 del 1992, secondo il quale sono esenti dal pagamento dell’ICI i soggetti pubblici e quelli privati che non svolgano in modo esclusivo o prevalente attività  commerciale e che agiscano in determinati settori elencati dalla stessa norma. Nel caso specifico, l’immobile oggetto della disputa era utilizzato come struttura alberghiera offerta al pubblico contro pagamento. Il giudice di merito aveva giudicato questa condizione non impeditiva dell’applicazione dell’esenzione in ragione del fatto che il reddito ricavato non superava i costi di gestione dell’immobile, concludendo pertanto che il fine commerciale non risultava prevalente; nel giudizio qui in commento si stabilisce, invece, che la concreta utilizzazione del bene per attività  di natura imprenditoriale preclude l’applicazione della norma fiscale di favore.

Il commento

La disciplina su cui la cassazione è stata chiamata a pronunciarsi è identica a quella valutata in un’altra decisione che si è avuto modo di commentare su questa stessa rivista. La conclusione, però, non è perfettamente sovrapponibile: in questa occasione, infatti, la cassazione ha ritenuto indispensabile per l’applicazione dell’esenzione verificare l’effettiva utilizzazione del bene per i fini meritevoli che la norma, su richiamata, prevede. Pur ribadendo che ai fini dell’esenzione occorra sempre accertare sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo, per quest’ultimo, diversamente dalla sentenza n. 9948 del 2008, la corte stabilisce che non è sufficiente osservare la strumentalià  del bene ai fini statutari, ma occorre dimostrare che l’attività  concreta non abbia natura commerciale, esclusiva o prevalente. A tal fine la circostanza che i proventi derivanti dall’utilizzo commerciale del bene non superino i costi di gestione sopportati, non appare sufficiente a confutarne la concreta destinazione commerciale, giacché l’assenza di lucro, che tale aspetto rileverebbe, è perfettamente conciliabile con l’attività  imprenditoriale1. Sembra cosìconsentito ritenere che per la corte l’accertamento dell’effettiva natura dell’attività  consente, di là  da ogni enunciazione formale e di principio, di misurare la reale ricaduta sulla collettività : qualora l’attività  abbia carattere imprenditoriale, pur non a fini di lucro, è da escludere che possa beneficiare dell’esenzione fiscale nel momento che gli interessi privati d’impresa prevalgono su quelli generali della collettività .

[1] Si tratta peraltro di un’impostazione sostenuta anche dalla corte di giustizia.

 



ALLEGATI (1):