Il piano anti-crisi del Governo contempla la "nostra" sussidiarietà 

La prima norma applicativa dell'art. 118.4 Cost.

Di seguito riproduciamo il testo definitivo della disposizione in parola e in corsivo le modifiche apportate in sede di conversione. Il testo originario è reperibile qui. In allegato, invece, il testo dello stampato parlamentare con la relazione di accompagnamento. Un commento a prima lettura alla disposizione in esame è disponibile qui.

Decreto-legge 29 novembre 28, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 29, n. 2, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.

[…]

Art. 23.
Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla societa’ civile nello spirito della sussidiarietà 

1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all’ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilita’, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l’ente medesimo. L’ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attivita’ ed i processi di cui al presente comma.

2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l’ente locale puo’, con motivata delibera, disporre l’approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 1, regolando altresi’ le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale e’ subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 24, n. 42.

3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell’ente competente.

4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non puo’ in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall’imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalita’ di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sara’ prevista la detrazione dai tributi propri dell’ente competente.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 6 ° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano gia’ conformi a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Resta fermo che le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente. E’ fatta in ogni caso salva la potesta’ legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.



ALLEGATI (1):