Conoscere per operare. Lo sviluppo sostenibile ed i cittadini attivi.

Siamo tutti responsabili per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile, in difesa dell'unico pianeta che abbiamo

Lo sviluppo sostenibile esprime la preoccupazione di non lasciare ai nostri figli un ambiente peggiore di quello che abbiamo ereditato. Esso è diventato un motivo costante, quasi un “basso continuo”, che accompagna il pulsare della società in cui abbiamo la ventura di vivere.
Neppure il c.d. uomo della strada può porsi al riparo dalle discussioni che il principio alimenta, poiché in moltissime sedi, da quelle politiche a quelle scientifiche, dai mass media alle agenzie formative, se ne dibatte in modo sempre più pressante ed evidente.
I documenti internazionali e nazionali vi fanno continuamente riferimento; i decisori pubblici, ai vari livelli dell’ordinamento, si affaticano nell’elaborare strategie a esso ispirate; i politici lo richiamano per sostenere le proprie tesi, appellandosi a esso quasi si trattasse di un dogma non criticabile; la sua forza espansiva sembra pressoché illimitata, spaziando dal diritto, alla politica, alla democrazia, alla governance, ai diritti umani.

Quale definizione?

Eppure, non si è ancora riusciti a fornirne una definizione condivisa e soddisfacente; anche a tacere delle difficoltà di precisare a monte la nozione di “principio”, la sua pregnanza giuridica, anche a livello internazionale, è contestata; nonostante chiunque operi nel settore energetico o ambientale si affretti a dichiarare il proprio impegno nell’applicarlo, le analisi dei commentatori oscillano tra le tonalità dell’apologia e quelle della critica impietosa; la genericità del concetto, spesso vera chiave del suo successo negli appelli dei politici, alimenta dubbi circa la sua effettiva utilità; si avverte il rischio che gruppi di interesse molto diversi tra di loro possano candidarsi a interpretarne la vera natura per perseguire i propri scopi, addirittura vedendo nel principio un veicolo mediante il quale imporre l’ideologia occidentale.
Uno sguardo disincantato e malizioso potrebbe poi scorgere nell’accettazione del concetto di sviluppo sostenibile un tentativo di dare una risposta alle “pressioni” degli ambientalisti, inducendoli a considerarsi appagati dal risultato raggiunto piegando lo sviluppo alle esigenze dell’ambiente. Essi sarebbero sollevati dal rischio di restare confinati in una posizione unicamente di “rifiuto” e di “ostacolo” al progresso; al contempo, verrebbe foggiato uno strumento talmente generico e non contestabile (chi potrebbe mai dichiararsi a favore di uno sviluppo non sostenibile?) da risultare adattabile alle varie esigenze, preservando però il dogma capitalistico dello sviluppo. Parrebbe quasi che lo sviluppo – o un certo modello economico-industriale – costituisca il novello “spirito” hegeliano assoluto destinato a prevalere integrando in una sintesi dialettica i suoi opposti (anche l’ambiente).

Prevale l’economia

Più in generale il carattere interdisciplinare del concetto rende assai arduo il tentativo di individuare il contenuto. La riflessione è dominata da scienziati e, soprattutto, economisti, come – verrebbe da osservare, con un po’ di malizia – dimostra il fatto che la versione più diffusa del principio esprime la necessità di considerare la variabile ambientale nelle scelte economiche e non viceversa; altri studiosi (storici e giuristi) hanno giocato un ruolo forse minore nell’operazione di affinamento che esso ha richiesto e ancora richiedere. Occorre dunque anche chiedersi quale sia il peso di questi apporti nella prospettiva del giurista, anche perché il principio pare indurre a inquadrare i problemi ambientali utilizzando chiavi di lettura e strumenti (indagine costi – benefici) tratti dall’economia, smarrendo la differenza tra le due dimensioni problematiche e declinando la sostenibilità in termini economici.

Un ossimoro?

Le difficoltà di applicazione del principio sono indubitabili. Molte scelte poi rivelatesi opportune, ad esempio, possono apparire al momento in cui sono assunte non sostenibili: la nostra esperienza quotidiana offre svariati esempi in tale direzione e alcune questioni fondamentali, come quella della natalità, affrontate nell’ottica dello sviluppo sostenibile, apparirebbero addirittura controintuitive, tanto che si è spesso parlato di sviluppo sostenibile come ossimoro, soprattutto nei contesti dominati dal consumismo.

Dalla retorica alla pratica

Queste constatazioni, peraltro, non elidono la necessità di ricercare il significato del principio: anzi, esse la accrescono e rendono ancor più urgente un’adeguata indagine scientifica, volta a spogliarlo delle sue inutili valenze retoriche per illuminarne il nucleo utilizzabile da una scienza pratica come il diritto.
Si consideri, ad esempio, che numerosi istituti giuridici, unanimemente considerati come applicazioni del principio, quali la valutazione d’impatto, sono assai diffusi e operanti nei più svariati ordinamenti giuridici, conferendo concretezza al principio medesimo. La sua vaghezza, poi, è in qualche misura connaturata al fatto di essere un principio sorto nel contesto internazionale (c.d. Rapporto Brundtland), ove tra l’altro il diritto deve fare i conti con l’affermazione della sovranità dei vari Stati, che costituisce un’indubbia barriera alla penetrazione di una regola concretamente individuabile.

L’angoscia dell’uomo moderno

Il principio, poi, corrisponde esattamente alla diffusa sensazione, spesso tramutata in vera e propria angoscia, avvertita dall’uomo moderno (un “Prometeo irresistibilmente scatenato”) che oggi si deve preoccupare del futuro del mondo e della propria specie perché, per la prima volta, è in grado di influire in modo determinante su di essi. Invero, e ciò non è senza significato alla luce di quanto espresso in precedenza circa il peso della visione economica, non si può non notare come di sviluppo sostenibile si parli spesso quando lo sviluppo va in crisi per ragioni tutte interne all’economia (com’è accaduto in occasione della recente crisi finanziaria), piuttosto che avendo come riferimento l’ambiente.
La riflessione riguardante la fase storica in cui lo sviluppo sostenibile è divenuto e sta diventando giuridicamente rilevante porta comunque a interrogarsi circa il suo carattere di “contraltare” rispetto alla logica di mercato e alle tendenze della globalizzazione che proprio in questi ultimi anni si stanno imponendo con le conseguenti preoccupazioni.


Un riferimento imprescindibile

In ogni modo, a fronte di un diritto dell’ambiente difficilmente intelligibile in ragione della tecnica che lo pervade, lo sviluppo sostenibile offre immediatamente una chiave di lettura sufficientemente immediata delle relative problematiche, anche a favore di chi non possa essere collocato nella cerchia degli esperti del settore. Ciò è evidente soprattutto alla luce delle preoccupazioni suscitate dal tema del climate change e, più in generale, della serie impressionante di sintomi che sembrano confermare i pericoli cui sono esposti l’ecosistema e l’ambiente in cui viviamo. Si può al riguardo osservare che, a dispetto di tutte le critiche, il principio rimane un riferimento ormai imprescindibile per qualsiasi ricerca e discussione in materia ambientale.

Una dimensione planetaria

Per altro verso, il tema dell’ambiente che, fino a qualche decennio or sono poteva essere (ritenuto suscettibile di venire adeguatamente) affrontato in sede locale, si rivela oggi come una questione di dimensione planetaria, e richiede di utilizzare chiavi di lettura unitarie e condivise. Lo sviluppo sostenibile appartiene appunto alla cerchia dei principi di derivazione internazionale, apparendone anzi quello che esprime la matrice fondamentale del diritto ambientale, come ancora si avrà modo di osservare. In questa prospettiva, si profila addirittura come “veicolo” di diffusione di una convincente etica ambientale, atteso che è riuscito, seppur in via confusa, a “perforare lo schermo” e a giungere all’attenzione del grande pubblico.

Un concetto inevitabilmente generico

Non va poi taciuto che moltissimi altri principi giuridici esibiscono analoghi profili di “sofferenza”, risultando vaghi (anzi è questa una loro caratteristica) e non definiti. Eppure, essi hanno finito per rivestire un ruolo rilevantissimo nella nostra tradizione e nei nostri ordinamenti (democrazia, giustizia e così via). La stessa relativa “genericità” del termine reca in sé la chiave del suo successo, garantendo la flessibilità necessaria per adattarlo alle differenti esigenze e lo spazio per renderlo utilizzabile da parte di vari soggetti, anche molto differenti tra di loro, implicati a vari livelli e con differenti ruoli nelle problematiche ambientali: gli ambientalisti possono accoglierlo come il male minore, e lo stesso giudizio, probabilmente, viene formulato da taluno che è più preoccupato dello sviluppo economico.

Dal principio alle regole giuridiche

Soprattutto in un momento in cui pare che il tempo non sia più dalla nostra parte, la conoscenza, anche teorica del diritto, non può essere svincolata dalla responsabilità di ricercare canoni concreti di applicazione di un principio tanto importante.
Il momento è propizio in quanto, almeno dal punto di vista del diritto interno, il legislatore si è fatto carico di tradurre il principio in una serie di regole che si applicano obbligatoriamente ai soggetti dell’ordinamento, sicché risulta ineludibile individuarne i precisi contorni.
L’art. 3 quater, d. lgs. 3 aprile 26, n. 152, introdotto dal d.lgs. 16 gennaio 28, n. 4, in particolare, prevede che “ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future”.
Ai nostri fini interessa soprattutto analizzare il c. 2 dell’art. 3 quater, posto che attribuisce allo sviluppo sostenibile il rango di principio applicabile a tutta l’attività amministrativa discrezionale, sicché, in linea di principio, va rispettato anche ove non si faccia questione di interventi pubblici specificamente destinati alla tutela dell’ambiente. Ai sensi della norma in esame, infatti, “anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa d’interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”.

Il ruolo della scienza giuridica

Onde evitare il rischio che questa disposizione rimanga un mero manifesto ideale o divenga una prescrizione utilizzata per comprimere in modo inopportuno gli spazi di scelta delle amministrazioni o quelli di libertà dei cittadini, al contempo mettendo a fuoco il ruolo di questi ultimi, la scienza giuridica deve farsi carico di offrire un’interpretazione equilibrata del principio, tale da renderlo giuridicamente pregnante con riferimento alle scelte strategiche fondamentali.
Per una volta, i giuristi potrebbero così dare un contributo fondamentale a temi trattati anche da altre scienze e intervenire in modo incisivo su di una questione che concerne davvero il nostro futuro.