Se il dovere di solidarietà  spetta a tutti è ipotizzabile che un'adeguata protezione ambientale possa essere assicurata anche autonomamente dai privati, recuperando alla solidarietà  qualche profilo di spontaneità 

L’Autore pone in rilievo anche l’importanza delle fonti comunitarie nella disciplina della materia, che hanno portato all’elaborazione di principi ed istituti fondamentali ai fini della ricostruzione effettuata: quali il principio di sussidiarietà, quello di precauzione e di sviluppo sostenibile.

Le difficoltà definitorie sono insite nella trasversalità della materia, inidonea ad individuare un oggetto specifico, ma in grado di intervenire in settori distinti; così come complessa e non esaustiva è la ricostruzione di un "diritto ambientale" nei termini di "diritto soggettivo all’ambiente".

L’Autore preferisce allora spostare la sua analisi dal piano dei diritti a quello dei doveri, sottolineando come "l’ambiente costituisca soprattutto un dovere che sia i singoli che lo Stato devono rispettare".

Tale ricostruzione prende le mosse dall’art. 2 della Costituzione, dal principio solidarista: laddove la Repubblica richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, è possibile inserire il dovere di solidarietà ambientale, che giustifica in capo a tutti i soggetti dell’ordinamento il relativo dovere di protezione.

Fracchia osserva infatti che: "la solidarietà ambientale costituisce una sintesi di quella polica, economica e sociale, nel senso che il mantenimento dell’equilibrio ecologico e ambientale è una precondizione per la sopravvivenza stessa della collettività e degli individui cui i doveri sono imputati".

Il combinato disposto degli articoli 2 e 3, comma 2, consente di leggere nel dovere di solidarietà ambientale il presupposto essenziale per la realizzazione dello "sviluppo della persona umana"; e consente altresì di coniugare il principio personalista con la dimensione sociale dell’individuo.

Da un lato, quindi, allo Stato spetta, in base all’art. 117, la disciplina dei comportamenti doverosi di solidarietà ambientale, dall’altro il dovere solidarietà grava su tutti i soggetti dell’ordinamento e il potere pubblico lascia spazio all’adempimento spontaneo. In questa prospettiva il principio di sussidiarietà orizzontale appare centrale in quanto "suscettibile di garantire la cura dell’interesse ambientale".

FRACCHIA F., Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale, in Il diritto dell’economia, 22, 216-259.