Le tre radici del principio di sussidiarietà  hanno come comun denominatore una decisione di preferenza in favore del livello istituzionale o sociale più vicino agli interessati

Il primo contributo, presentato dal Pof. Ridola, introduce la tematica della sussidiarietà  in termini generali, sviluppando il ruolo che il principio ha svolto nell’ambito delle forme di stato e nel rapporto fra società  e stato stesso, sino ad evidenziare la sua incidenza nell’evoluzione verso lo Stato moderno.

E’, successivamente, analizzato il fondamento costituzionale del principio di sussidiarietà , e le difficoltà  ricostruttive ad esso connesse. In particolare l’Autore esamina i lavori dell’Assemblea costituente e rinviene negli artt. 2 e 5 della Costituzione italiana, espressione dei principi solidarista e autonomistico, le radici del principio in esame.

Sempre raccordi di tipo sussidiario sono alla base delle disposizioni di cui agli articolo 8, 3 e 33 Cost.

Lo sviluppo del “Terzo Settore” ha portato, poi, la letteratura italiana a un nuovo interessamento al principio di sussidiarietà , sulla scorta del fallimento dei paradigmi dello stato e del mercato, incapaci di assicurare la tenuta di un sistema pluralistico: si è, infatti, determinata una evidente trasformazione del rapporto tra stato e società . L’analisi delle diversi letture date al principio in esame induce l’Autore a sottolineare l’indeterminatezza del rapporto tra sussidiarietà  e differenziazione e ai problemi che tale rapporto pone negli ordinamenti autonomistici.

Il secondo contributo del Prof. D’Atena prende, invece, le mosse dalle tensioni assiologiche presenti all’interno del principio di sussidiarietà , in cui convivono la dimensione etico-politica e quella giuridico-costituzionale. Le enunciazioni normative del principio non sono state in grado di tradurre la forza dirompente che lo stesso possiede se viene analizzato un punto di vista etico-politico.

Le tre radici del principio di sussidiarietà , la dottrina sociale della chiesa, il pensiero liberale e la riflessione elaborata dal federalismo, hanno come comun denominatore una decisione di preferenza in favore del livello istituzionale o sociale più vicino agli interessati. Più in particolare, vengono in evidenza le due declinazioni del principio in esame che opera tanto su di un piano verticale, nei rapporti tra diversi livelli di governo, quanto su di un piano orizzontale, nei rapporti tra pubblico e privato. Entrambe le dimensioni enunciate sono espressamente previste della Costituzione italiana nell’art. 118, ma il mero riferimento al principio costituisce, per l’Autore, fonte di problemi intepretativi risolvibili solo mediante la via della procedimentalizzazione.

Gli ultimi quattro contributi, sull base delle premesse teoriche ora brevemente descritte, si pongono in una prospettiva comparata e presentano le omogeneità  e le differenze nella relazione tra sussidiarietà  e democrazia negli ordinamenti spagnolo, belga, polacco, portoghese e tedesco.

Gli sviluppi della democrazia e l’interazione di essa con il principio di sussidiarietà  negli ordinamenti moderni danno vita ad un quadro articolato e multiforme, tanto al livello comunitario quanto al delle esperienze degli Stati mebri, e costituiscono il punto di partenza dell’interprete per evitare la cristallizzazione del tessuto pluralistico proprio dello Stato moderno.

DE MARTIN G.C. (a cura di), Sussidiarietà  e democrazia. Esperienze a confronto e prospettive, Cedam, 28.