Articolo 1 comma 3
La Provincia di Biella osserva doveri di solidarietà e rispetto dei diritti costituzionali e universalisti, attuando principi di sussidiarietà istituzionale e sociale e di cooperazione.
Articolo 1 comma 6
La Provincia di Biella favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà sociale.
Articolo 2 comma 2
Le scelte di contenuto e di metodo, le finalità, l’ambito di regolazione e i criteri della interpretazione e applicazione dello statuto e delle altre fonti normative si ispirano ai principi del primato del cittadino e della legalità costituzionale, di autonomia comunitaria, di sussidiarietà sociale e istituzionale.
Articolo4 comma 2 e
La Provincia si propone segnatamente le seguenti finalità sociali ed economiche:
a) sostenere le politiche attive per il lavoro, la diffusione della cultura imprenditoriale, con particolare riferimento alla piccola e media impresa ed all’artigianato di qualità, alla promozione delle attività produttive e dei prodotti locali a livello nazionale ed internazionale, e della formazione professionale dei lavoratori, nonché dello sviluppo di metodi e tecnologie connesse alla informatizzazione e alla conoscenza delle lingue straniere;
b) tutelare il valore sociale della Comunità, nelle molteplici forme con le quali essa si esprime senza alcuna discriminazione, con particolare riguardo ai valori della famiglia, dell’associazionismo, del volontariato, per una compiuta formazione e crescita culturale dei cittadini, garantendo la partecipazione degli stessi alla vita della Comunità e dell’amministrazione provinciale;
c) concorrere alla rimozione degli ostacoli che limitano anche di fatto il pieno sviluppo della persona e delle formazioni sociali e tendere a rendere effettiva la partecipazione della Comunità provinciale alla organizzazione politica, economica e sociale delle Comunità regionale, nazionale ed europea;
d) incentivare la cittadinanza attiva e le pari opportunità nelle istituzioni provinciali;
e) promuovere la sussidiarietà istituzionale e sociale, come principio di crescita civile, economica e culturale, integrando la propria attività con quella delle altre istituzioni pubbliche locali e regionali, nazionali e comunitaria, con i partiti politici, con le imprese private e le organizzazioni sindacali, del no profit e del volontariato;
Articolo 5 comma 3
La potestà regolamentare, attuando e specificando i principi statutari dell’ordinamento provinciale, secondo il principio della sussidiarietà normativa di cui all’art. 117 Cost. sesto comma, disciplina nelle materie di competenza della Provincia l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni, siano esse proprie, attribuite, conferite o libere, stabilendo, in particolare, norme di funzionamento degli istituti di partecipazione popolare, degli organi, degli uffici, dei servizi pubblici e sociali, nel rispetto e per il miglioramento degli standard di qualità delle prestazioni, a tutela e garanzia dei diritti civili e sociali, disciplinati dalla legislazione statale, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, su tutto il territorio nazionale.
Articolo 6 comma 3
Le funzioni amministrative, che riguardano la Comunità provinciale e il suo territorio, sulla base del principio di sussidiarietà, ove non siano attribuite ai Comuni, che le esercitano direttamente ovvero attraverso forme associate intercomunali e mediante le Comunità montane, le Unioni di Comuni o forme convenzionate, sulla base dei principi di adeguatezza e di differenziazione, sono conferite dalla legge regionale e statale, nell’ambito delle rispettive potestà, in via prioritaria alla Provincia di Biella, che ne assicura l’esercizio unitario.
Articolo 9 comma 2 a
A questo fine, la Provincia:
a) sostiene ed attua, nei rapporti con la Regione Piemonte e con i Comuni, il principio di sussidiarietà istituzionale, sostenendo e favorendo forme di associazionismo intercomunale, in base anche ai principi di adeguatezza e di differenziazione nell’esercizio delle funzioni dei Comuni, montani e non montani;
Articolo 1 comma 2 h
La Conferenza provinciale delle autonomie locali svolge altresì compiti di:
h) individuazione delle funzioni fondamentali e proprie dei Comuni, singoli o associati, secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
Articolo 11l
1. La Provincia di Biella garantisce l’effettività dei diritti di partecipazione, disciplinati dal presente statuto, alle politiche provinciali da parte delle Comunità e delle Amministrazioni locali, nonché dei cittadini, singoli e associati, ai fini della rappresentanza degli interessi sociali, produttivi, culturali, sportivi, dell’ambientalismo, dell’animalismo e del tempo libero, mediante istituti, metodi e livelli di coinvolgimento, con particolare riferimento: l) alla sussidiarietà sociale;