Il legislatore costituzionale ha provveduto ad introdurre il principio di sussidiarietà  nell ' art. 118 della Carta senza, tuttavia, delinearne il contenuto, costringendo, conseguentemente, l ' interprete a mutuarlo dal dispositivo dell ' art. 5 TCE.

Il legislatore costituzionale ha provveduto ad introdurre il principio di sussidiarietà nell’art. 118 della Carta senza, tuttavia, delinearne il contenuto, costringendo, conseguentemente, l’interprete a mutuarlo dal dispositivo dell’art. 5 TCE.

Tale procedimento ha fatto sì che venisse accolta nell’ordinamento interno l’accezione procedurale e non sostanziale del principio.

Questo, infatti, permette di comprendere quando sia necessario che nell’esercizio di funzioni amministrative un ente si sostituisca ad un altro gerarchicamente subordinato oppure quando, nell’erogazione di beni e servizi, lo Stato possa subentrare ai privati.

Nel primo caso la sostituzione totale o parziale del soggetto sussidiario a quello sussidiato è possibile solo quale momento culminante di un’analisi tesa a comprendere se l’ente superiore possa raggiungere in maniera migliore gli obiettivi predisposti.

Nel caso della sussidiarietà orizzontale, invece, lo Stato deve subentrare ai privati solo ove i costi derivanti dall’erogare direttamente beni e servizi oggetto di diritti sociali, siano inferiori rispetto a quelli derivanti dal sostenere i privati.

Se è vero, tuttavia, che in tali casi beni e servizi sono oggetto della sussidiarietà orizzontale poiché devono essere assicurati ai cittadini ex lege, cioè indipendentemente dal loro potere d’acquisto, è pur vero che il procedimento appena delineato non ha validità assoluta.

I privati possono soddisfare tali diritti sociali in settori quali la scuola, la sanità, l’assistenza, la previdenza complementare ed integrativa, infatti, poiché nella Carta Costituzionale non viene stabilito che l’offerta debba essere pubblica, quanto, piuttosto, la domanda.

In tali casi, tuttavia, ed in altri ove già i privati esercitino liberamente l’attività economica, lo Stato può intervenire in via sostitutiva solo al culmine di un ragionamento che tenga conto di altri principi costituzionali oltre a quello di sussidiarietà e solo nel momento in cui i diritti sociali che si intendono perseguire e tutelare non siano assicurati in maniera piena o non siano correttamente allocati.

RESCIGNO U., Stato sociale e principio di sussidiarietà, in Quad. reg., 22, 381 ss.