Sulle fondazioni ex bancarie

" la fonte istitutiva delle fondazioni bancarie, pur ascrivibile ad una volontà  legislativa, crea un soggetto di diritto privato, o meglio di un " privato sociale " con riferimento al principio di sussidiarietà  orizzontale "

La sentenza

La decisione in commento risolve una controversia sorta tra una fondazione di origine bancaria ed il ministero dell’economia e finanze circa la pratica, contestata dalla ricorrente e tuttora in vigore, che ne assegna la vigilanza all’autorità  ministeriale, e non a quella prefettizia, in quanto soggetti funzionalmente e strutturalmente collegati al sistema creditizio.
Tuttavia, come argomentato dalla stessa fondazione ricorrente, una pratica siffatta determina la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1, co. 1, del d.lgs. n ° 153 del 1999, in quanto tale norma chiaramente assoggetta al regime di vigilanza ministeriale le sole fondazioni ex bancarie per le quali non sia cessato il vincolo di collegamento con l’istituzione bancaria conferente, dovendosi ritenere intervenuto il trasferimento al regime generale delle fondazioni comuni di cui al codice civile per i restanti organismi.
Ai sensi del citato art. 1, infatti, ” …finché ciascuna fondazione rimarrà  titolare di partecipazione di controllo diretto o indiretto in società  bancarie ovvero concorrerà  al controllo, diretto o indiretto di dette società  attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica ” .
I giudici di prime cure, pertanto, affermano che ove il legislatore avesse inteso assegnare al ministero dell’economia e delle finanze una vigilanza indiscriminata su tutte le c.d. fondazioni bancarie ed ex bancarie lo avrebbe fatto, ricomprendendole nella loro generalità , senza delimitarne l’ambito di applicazione ad alcune soltanto, individuate in base a puntuali caratteri distintivi.
In definitiva, quel che rileva secondo i giudici laziali è il collegamento con la banca, venuto meno il quale la fondazione stessa perde, a tutti gli effetti, ogni carattere coerente con la propria genesi, con la conseguente sottoposizione alla vigilanza prefettizia, e non più ministeriale, di cui all’art. 5 del D.P.R. n ° 361/2.

Il commento

La sentenza, in commento si segnala perché i giudici, nel richiamare alcune precedenti pronunce in materia di fondazioni bancarie, fanno esplicito riferimento al carattere tipico delle fondazioni definito dalla dottrina di ” privato sociale ” nonché al principio di sussidiarietà  orizzontale.
In particolare, si evidenzia che le fondazioni di origine bancaria, pur trovando la propria fonte istitutiva nella volontà  legislativa, si collocano fuori dal momento pubblicistico.
Nel tempo, pertanto, si è delineata una evoluzione nel senso di una affrancazione della fondazione dall’ente creditizio e ciò in considerazione dell’eterogeneità  dei soggetti in rilievo: la fondazione orientata a fini sociali in regime di divieto di lucro, e la banca, tipico soggetto economico, istituzionalmente preordinato a finalità  economiche ed al profitto.
Sulla scorta di tale evoluzione, il legislatore ha sospinto la natura, la funzione ed il regime stesso delle fondazioni, verso ulteriori approdi, con la conseguenza che una parte delle fondazioni bancarie, essendosi affrancate dal legame oramai solo genetico con le banche, sono transitate al regime di persone giuridiche private senza fine di lucro, quali soggetti del tutto immessi nella organizzazione delle libertà  sociali dotate di piena autonomia, statutaria e gestionale, in coerenza con il portato del d.lgs. n ° 153/1999 e con la correlativa rottura dello specifico legame genetico tra banca conferitaria e fondazione.
Ed è per tale ragione, afferma il giudice amministrativo, che il legislatore ha emanato l’art. 1 del d.lgs n ° 153, senza il quale anche le fondazioni partecipanti al controllo degli enti conferitari sarebbero state destinate, in futuro, ad essere ricondotte al profilo giuridico delle fondazioni nella accezione e con i caratteri che la tradizione giuridica ed economica ha delineato.