Articolo 3
Principi
1. La Provincia, nell’ambito delle competenze proprie, attribuite e delegate ispira la propria attività alla tutela e coerente affermazione dei valori fondamentali di libertà, democrazia, giustizia sociale, solidarietà, sanciti dalla Carta costituzionale della Repubblica nata dalla Resistenza e propri del Risorgimento italiano, e alla salvaguardia, nell’ambito dei propri poteri, del diritto alla vita, alla qualità ambientale e alla sicurezza, favorendo il pieno riconoscimento di condizioni di pari opportunità agli uomini e alle donne.
2. La Provincia di Livorno si riconosce nei principi dell’Unione Europea. A tal fine considera l’Europa e le istituzioni locali appartenenti alla comunità interlocutori essenziali per una politica di cooperazione internazionale imperniata sui valori della solidarietà, della libertà e della pace.
3. La Provincia garantisce la tutela dell’identità culturale del proprio territorio, espressa attraverso le sue varie componenti geografiche e storiche, sia valorizzando le risorse delle proprie tradizioni democratiche radicate nel Risorgimento, sia promuovendo, nei limiti delle proprie finalità istituzionali, rapporti con organismi ed enti locali di altri paesi, al fine di favorire forme di collaborazione, amicizia e solidarietà. In questo ambito sono salvaguardati i diritti degli emigrati dalla comunità provinciale ed è promossa l’accoglienza e l’inserimento degli immigrati nel territorio.
4. La Provincia esercita le funzioni proprie, quelle conferite e quelle liberamente assunte nell’interesse della propria comunità, secondo il principio di sussidiarietà, rapportandosi alla Regione Toscana quale Ente di governo politico di un sistema a rete che deve svolgere le funzioni di programmazione e quelle di indirizzo e di coordinamento per lo sviluppo e la valorizzazione del sistema delle autonomie locali, promuovendo la partecipazione della comunità provinciale alle scelte decisive del suo sviluppo, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.

Articolo 6
Funzioni
1. La Provincia esercita le funzioni amministrative proprie o comunque conferite ispirandosi al principio di sussidiarietà, secondo il quale la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
2. Le funzioni di cui al comma precedente possono essere congiuntamente esercitate solo in rapporto alle risorse assicurate dallo Stato, dalla Regione e dalla propria capacità impositiva, come previsto dalle leggi della Repubblica.
3. La Provincia favorisce la crescita e la capacità di risposta ai bisogni senza sovrapporsi alle attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e di tutte le loro forme organizzate.
4. Lo sviluppo economico, culturale e sociale , nonché la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, territoriali ed umane sono perseguite dall’Amministrazione provinciale mediante le attività di concertazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio.
5. La Provincia assume a fondamento della propria attività il principio della collaborazione con i Comuni e gli altri Enti pubblici.

Articolo 8
Circondari
1. Per ottemperare al principio di sussidiarietà espresso nel presente Statuto, secondo quanto previsto dal Testo Unico sull’ Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.267/18.8.2, e nel rispetto della disciplina regionale, il Consiglio provinciale può istituire Circondari, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, previo parere delle Amministrazioni comunali interessate.
2. Il Consiglio provinciale approva, previa concertazione con i Comuni territorialmente interessati, un Regolamento per ogni Circondario nel quale, oltre la specifica planimetria e la definizione dei confini, sono definite sia le funzioni amministrative attribuite, sia le garanzie per la partecipazione delle minoranze presenti nel Circondario nel rispetto delle norme del vigente Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali di cui al comma 1 e della disciplina regionale in materia.
3. Il Circondario è un organismo di secondo grado istituito dal Consiglio provinciale rappresentativo del Consiglio provinciale stesso e dei Consigli dei Comuni territorialmente interessati.