Una proposta di legge di iniziativa popolare

ripubblicizzare il servizio idrico integrato e gestirlo attraverso strumenti di democrazia partecipativa

Ciò che si propone è la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e la gestione dello stesso attraverso strumenti di democrazia partecipativa, nel fine ultimo di assicurare la tutela della risorsa e della sua qualità. Sulla base della constatazione di quello che viene definito il fallimento delle politiche di privatizzazione e liberalizzazione dell’acqua si ritiene infatti di riportare la gestione del servizio idrico in mano pubblica. In verità quelle che sono solitamente addotte come conseguenze negative delle privatizzazioni nel settore idrico (degrado e spreco della risorsa, precarizzazione del lavoro, peggioramento della qualità del servizio, aumento delle tariffe, riduzione dei finanziamenti per gli investimenti, diseconomicità della gestione, mancanza di trasparenza e di democrazia) più che dalle privatizzazioni in sé, sembrano provenire dall’assenza di regolamentazione, in un settore le cui caratteristiche economiche comportano, al contrario, la necessità di un framework normativo chiaro, di sistemi di controllo e di incentivi adeguati ed efficienti.

La proposta di iniziativa popolare…

La proposta di legge di iniziativa popolare consta di dodici articoli. I primi cinque enucleano i principi con cui si ritiene debba essere gestito il patrimonio idrico nazionale, tanto in termini generali quanto relativi (tutela e pianificazione della risorsa; gestione del servizio idrico), nonché i principi del governo pubblico del ciclo integrato dell’acqua. L’idea di fondo è che l’acqua sia un bene fondamentale ma esauribile, da tutelare anche per le generazioni future, il cui accesso costituisce un diritto umano inviolabile. Se, da un lato, quindi, l’acqua non può essere mercificata, dall’altro, il servizio idrico integrato va considerato come privo di rilevanza economica, sottratto ai principi della libera concorrenza, in quanto atto a perseguire finalità sociali e ambientali di pubblico interesse. Tutto questo comporta la proprietà pubblica e inalienabile delle infrastrutture e delle reti e l’affidamento della gestione e dell’erogazione del servizio idrico integrato in via esclusiva ad enti di diritto pubblico. A tal fine, si prevede un periodo di transizione verso la ripubblicizzazione del servizio, durante il quale i processi di trasformazione saranno favoriti da un Fondo nazionale appositamente istituito. In tale fase si dovranno, peraltro, assicurare forme di trasparenza e partecipazione.
Il finanziamento del servizio idrico dovrebbe avvenire sia attraverso la fiscalità generale -che coprirà parte dei costi di investimento e quelli di erogazione del minimo vitale giornaliero- sia attraverso la tariffa. A tal proposito, si stabiliscono i principi cui dovranno conformarsi le normative regionali per la definizione delle fasce tariffarie per consumi superiori e si richiamano i principi contenuti nella direttiva quadro 2/6/CE 1.
L’articolo dodici stabilisce, infine, la copertura finanziaria della legge.

E la proposta dei deputati…

Alla proposta di legge di iniziativa popolare, ancora in corso di esame in Commissione, si abbina la proposta di legge di iniziativa di alcuni deputati (Messina, Donadi, Evangelisti, Mura, Leoluca, Orlando, Palagiano, Piffari, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera e Barbato) presentata il 26 novembre 28. Si propone di modificare gli articoli 147, 148, 151 e 166 e abrogare l’articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 26, n. 152, nonché di modificare l’articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 28, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 28, n. 133, e modificato dal recente decreto legge 25 settembre 29, n. 135, in materia di gestione del servizio idrico integrato e dei consorzi di bonifica e irrigazione.
Con questa proposta si immagina, in particolare, di scindere la funzione di gestione della risorsa idrica dal quella più strettamente di gestione del servizio. Tale distinzione si attuerebbe lasciando all’AATO 2 (Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale) la sola funzione di coordinamento dei comuni che ricadono all’interno del territorio di sua competenza e demandando, invece, ai comuni la gestione vera e propria del servizio. A quest’ultimi verrebbe inoltre lasciata la libertà di scegliere tra una gestione singola o una associata con altri comuni, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2, n. 267.
Sulla base di tali modifiche, a gestire il servizio sarebbe l’amministrazione comunale oppure i soggetti a cui l’amministrazione abbia dato il servizio in affidamento diretto. In quest’ultimo caso si tratterà di società a capitale interamente pubblico, controllate dagli stessi comuni o da altri soggetti costituiti da forme di associazione di più comuni.

1. Per ulteriori informazioni circa il framework stabilito dall’Unione Europea con riferimento all’acqua si consulti la sezone del sito della Commissione in materia.

2. L’ambito territoriale ottimale è un territorio su cui sono organizzati servizi pubblici integrati, in particolare quello idrico e quello dei rifiuti. Essi sono stati introdotti, con riferimento al servizio idrico, dalla legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", cosiddetta legge Galli, recepita poi dal decreto legislativo 3 aprile 26, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”. Gli ATO sono individuati dalle Regioni con apposita legge (nel caso del servizio idrico integrato con riferimento ai bacini idrografici) e su di essi agiscono le Autorità d’Ambito: strutture dotate di personalità giuridica che hanno il compito di organizzare, affidare e controllare la gestione del servizio. Degli ATO (idrici e rifiuti), peraltro, è stata prevista la soppressione con il decreto legge 25 gennaio 21, n. 2, convertito in legge con modificazioni il 26 marzo 21 (Legge di conversione 26 marzo 21 n.42).



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