Rumors di riforma rianimano il dibattito sul terzo settore

Il mero intervento in materia codicistica potrebbe non essere sufficiente

Se ne occupa nuovamente il Sole24Ore, con un intervento di Emanuele Rossi, membro dell’Agenzia per le ONLUS, l’agenzia governativa di vigilanza sul Terzo Settore, che saluta con interesse il comunicato, a cura dei Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Giustizia, di aprire una vera e propria stagione costituente per il settore non profit italiano, mediante un disegno di legge governativo di delega di riforma del codice civile.

Va rilevato, peraltro, che le discussioni relative tentativi di ripensamento generale del sistema relativo all’area del cosiddetto terzo Settore sono stati in agenda da tempo, anche se puntualmente non perseguiti: la riforma delle norme del codice civile relative alle associazioni si rendono certamente necessarie dato l’enorme sviluppo del settore, che si è andato via via diversificandosi con l’entrata in campo di diversi soggetti a seguito della approvazione di leggi ad hoc, quali, ad esempio, la legge 266 del 1991 in materia di volontariato o la legge 283 del 21 per le associazioni di promozione sociale.

Tuttavia, sostiene Rossi, il mero intervento in materia codicistica potrebbe non essere sufficiente, dato che la riforma costituzionale del 21 imporrebbe di prendere in esame anche i diversi ruoli di Stato e regioni e che vanno utilmente inquadrate, nello spirito della riforma, altri attori molto differenziati (si pensi alle fondazioni, da un lato, e alla cooperazione sociale, dall’altra) che ricadono in medesime fattispecie (associazioni di volontariato, ONG e cooperative sociali sono, ad esempio, ONLUS di diritto).

Va tenuta quindi presente, nell’intraprendere l’annunciata opera di riforma, la copiosa attività portata avanti dalla Agenzia per le ONLUS che, in armonia con il mandato ricevuto dalle norme che la hanno istituita (essa “formula osservazioni e proposte in ordine alla normativa delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti”, articolo 2, comma 1, lettera b) del DPCM n. 329 del 21 marzo 21), ha elaborato nel tempo proposte tese a razionalizzare e semplificare l’assetto normativo in materia