Natura tariffaria del costo del servizio idrico integrato

Ci deve essere corrispettività  tra il pagamento della quota di tariffa e fornitura del servizio.

Il giudizio della Corte

Con ordinanza del 3 maggio 27 e del 31 maggio e 18 settembre 27, il Giudice di pace di Gragnano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, primo comma, della legge 36 del 5 gennaio 1994 (Legge Galli, «Disposizioni in materia di risorse idriche») e nel testo originario, appena citato e, nel testo modificato dall’articolo 28 della legge 179 del 31 luglio del 22.
Il ricorrente denuncia l’irragionevolezza della norma citata nella parte in cui prevede che “La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”, proprio perché impone agli utenti di versare la quota di tariffa del servizio di fognatura e depurazione anche nel caso in cui gli impianti centralizzati di depurazione manchino o siano temporaneamente inattivi, proprio come richiesto dalla G.O.R.I. spa, società di gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Gragnano, che aveva richiesto il pagamento del canone di depurazione “pur non avendo effettuato, né potendo effettuare il servizio di depurazione delle acque reflue, per essere notoriamente carente di questi impianti”.
La convenuta eccepisce l’inammissibilità della questione “per difetto di rilevanza o di motivazione sulla rilevanza” e ne dichiara altresì l’incoerenza, ancorando la propria argomentazione al primo comma, secondo periodo, della norma in oggetto, laddove recita "I relativi proventi, determinati ai sensi dell’articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera Cipe 4 aprile 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 21, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d’ambito".
Tale disposizione, finalizzando il vincolo di destinazione all’attuazione del piano d’ambito, mediante le somme derivanti dalla riscossione della quota riferita alla tariffa di depurazione, mostrerebbe l’intento di eliminare la diseguaglianza fra chi beneficia della depurazione e chi no. L’obbligazione di corrispondere il canone sarebbe quindi comunque dovuta dagli utenti per espressa previsione di legge.
In primo luogo la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale i) sia dell’articolo 14, primo comma, della legge 36 del 5 gennaio 1994, sia dell’articolo 28 della legge 179 del 31 luglio 22, nella parte in cui prevede che “La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi” e, parimenti, ii) dell’articolo 155 della legge 152 del 3 aprile 26 nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”. Le norme censurate si pongono in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione nella parte in cui imponendo ingiustificatamente agli utenti di versare la quota del servizio fognatura e depurazione anche laddove gli impianti centralizzati di depurazione manchino o siano temporaneamente inattivi, discrimina tali utenti rispetto a quelli che, parimenti, versano la tariffa ma, al contrario dei primi, giovano della controprestazione, costituita appunto dal servizio di depurazione.

Commento

Con la sentenza in epigrafe la Corte costituzionale sancisce il principio in base al quale una norma, avente ad oggetto una richiesta di pagamento di un canone di natura tariffaria e non tributaria, è incostituzionale laddove prevede detto pagamento da parte degli utenti senza che questi beneficino poi del servizio corrispettivo.
La decisione riguarda la sola parte di quota tariffaria riferita al servizio di depurazione. La Corte ha inoltre stabilito che la tariffa di depurazione deve essere intesa come un corrispettivo e non come un tributo, coerentemente peraltro a quella che era la ratio della legge Galli, così come emerge dai lavori preparatori della stessa, ove è possibile leggere che “l’utilità particolare che ogni utente…ottiene dal servizio dovrà essere pagata per il suo valore economico” e ancora che “la tariffa deve…essere espressiva del costo industriale del servizio idrico rappresentato…dall’integrazione dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione, collettamento e depurazione”.. Altresì il secondo comma, dell’articolo 13, conferma la natura di tariffa di detta quota, proprio laddove stabilisce che essa deve assicurare “la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”. Le quote in oggetto, qualificandosi quali corrispettivi dovuti per lo svolgimento di attività commerciali, sono assoggettate ad Iva e sono pertanto dovute dagli utenti come conseguenza del contratto per il servizio idrico integrato e non come tributo. Il fatto che esista un contratto di utenza per il servizio idrico integrato e non un atto autoritativo che incide a fortiori sul patrimonio dell’utente, confermerebbe ulteriormente la natura tariffaria del corrispettivo.
A sostegno della natura non tributaria della quota riferita al servizio di depurazione si sono espresse più volte anche le sezioni unite della Corte di cassazione, riconoscendo costantemente, a riguardo, la giurisdizione del giudice ordinario. E’ infatti il contratto per il servizio idrico integrato che regola, come detto, i rapporti tra gestori e utenti, che operano su un piano perfettamente paritario. Alla luce di quanto esposto potrebbero dunque ritenersi legittime le richieste di restituzione delle somme pagate indebitamente dagli utenti non fruitori del servizio di depurazione.
La tutela dell’utente poggia dunque sul sinallagma che correla il pagamento della tariffa alla prestazione commerciale della stessa.



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