Servizio civile degli anziani

L'esperienza degli anziani è una risorsa al servizio della comunità 

Quella istituita in Veneto   è una forma di volontariato retribuita, destinata a persone con più di 6 anni, titolari di pensioni, non lavoratori. Gli anziani che prenderanno parte al Servizio civile potranno occuparsi di tutoraggio e insegnamento nei corsi professionali, per consigliare i più giovani alle prese con il primo lavoro. Potranno dare una mano nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, ma anche prestare assistenza ai soggetti più svantaggiati, magari altri over 6 come loro o diversamente abili. Saranno insomma a disposizione di enti locali, associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà , sempre e solo per svolgere attività  socialmente rilevanti.

Con l’attuazione della legge sarà  possibile valorizzare le esperienze e le conoscenze che le persone anziane hanno acquisito nel corso della loro vita, mettendole a disposizione delle nuove generazioni. E si darà  risposta ad un bisogno oggettivo della popolazione veneta, in cui gli over 65 passeranno dal 19 al 28% nei prossimi 15 anni. Un dato numericamente importante che può essere trasformato in un’opportunità  di sviluppo e  miglioramento per tutta la comunità . A beneficiarne potranno essere gli anziani stessi, perché rendersi utili è il modo migliore per mantenersi lucidi e attivi a lungo.









Ecco la l.r. n.9/21:



Articolo 1 – Finalità 

1. La Regione del Veneto, al fine di favorire il potenziamento e l’ampliamento dei servizi alle persone e l’impiego degli anziani in attività  socialmente utili, promuove, quale esperienza di cittadinanza attiva, il servizio civile degli anziani presso le pubbliche amministrazioni.
2. Si considerano persone anziane, ai fini della presente legge, coloro che hanno compiuto sessanta anni e che sono titolari di pensione ovvero non sono lavoratori, subordinati e autonomi, o soggetti ad essi equiparati ai sensi della vigente normativa.



Articolo 2 – Ambito operativo

1. Il servizio civile degli anziani è espletato in attività  e ambiti aventi le seguenti caratteristiche:
a) trasporto con mezzi pubblici per l’accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie;
b) insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e di impresa;
c) sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, presso le mense e le biblioteche scolastiche, e sugli scuolabus;
d) sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni giovanili;
e) animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;
f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà  o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale;
g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;
h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi sociali;
i) assistenza culturale e sociale negli ospedali e nelle carceri in modo particolare in quelle minorili;
j) attività  per la prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza;
k) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;
l) campagne e progetti di solidarietà  sociale.



Articolo3 – Modalità 

1. L’affidamento del servizio civile avviene mediante contratto di diritto privato, compatibilmente con le iniziative volte a favorire l’occupazione giovanile o l’impiego di categorie protette ai sensi della legislazione vigente, e non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Il contratto prevede almeno:
a) l’articolazione delle prestazioni secondo moduli temporali;
b) la facoltà  per l’anziano di articolare l’attività  solo in alcuni dei moduli temporali previsti;
c) il compenso previsto per l’attività  resa;
d) la facoltà  per l’anziano di recedere dal contratto con la previsione di un congruo preavviso.
3. Le pubbliche amministrazioni che impiegano gli anziani nel servizio civile stipulano, a favore degli stessi, una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità  civile verso terzi.
4. L’affidamento del servizio civile avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti e resi noti mediante avvisi pubblici nel comune nel quale l’attività  viene richiesta.



Articolo 4 – Conferenza programmatica regionale

1. La Giunta regionale, entro il mese di novembre di ciascun anno, convoca una conferenza programmatica e di valutazione, invitando le parti sociali e le pubbliche amministrazioni interessate e coinvolte nell’attuazione della presente legge, per discutere le esperienze realizzate nel corso dell’anno e le iniziative programmatiche per l’anno successivo.



Articolo 5 – Contributo regionale

1. A carico del bilancio della Regione, è autorizzata la concessione di un contributo agli enti promotori, nel primo triennio di applicazione della presente legge, per lo sviluppo delle iniziative e dei progetti delle attività  socialmente utili per gli anziani.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari ad euro 5., per ogni esercizio del triennio 21-212, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’upb U185 ” Fondo speciale per le spese correnti ” , partita n. 8 e contestuale incremento dell’upb U232 ” Fondo per il servizio civile regionale volontario ” del bilancio di previsione 21 e pluriennale 21-212.



Articolo 6 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale relativa al ” Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 21 e pluriennale 21-212 ” .