Dalla partecipazione e la sussidiarietà  all'attività  di impresa

La riforma della disciplina del Codice civile in materia di associazioni e fondazioni parte dal principio di sussidiarietà 

"E’ un’iniziativa che conferma la convinzione del governo nell’adottare il principio di sussidiarietà come faro della propria azione: non è infatti possibile alcuno sviluppo sociale ed economico senza un rinnovato protagonismo delle persone e dei corpi intermedi", con queste parole, lo scorso aprile, il guardasigilli Angelino Alfano e il ministro del Lavoro Maurizio Sacconi hanno voluto sintetizzare gli scopi e lo spirito della riforma della disciplina del Codice civile in materia di associazioni, fondazioni e gli altri enti privati senza scopo di lucro. Dall’annuncio primaverile si è giunti a inizio estate ad una prima fase di analisi del disegno di legge delega in oggetto in seno al consiglio dei ministri che prevede di introdurre una vera e propria "rivoluzione" e "stagione costituente" nel campo del Terzo settore, ispirandosi al modello sociale proposto dal Libro Bianco esteso dal governo Berlusconi.
In cosa consiste questa rivoluzione e stagione costituente annunciata dai due ministri?
Quali le linee guida e i punti centrali del testo il cui esame è ancora in corso da parte del Governo?

Status giuridico e attività di impresa

Il testo della riforma predisposta dai due ministri vede come fulcro centrale la volontà di disciplinare in modo più rigoroso, e vigilato, l’esercizio di attività di impresa da parte di fondazioni e associazioni, che sono enti non profit e in quanto tali non possono perseguire fini di lucro. La nuova normativa, se giungesse al suo iter conclusivo, riconoscerebbe la possibilità agli enti non profit di esercitare attività economico-imprenditoriali, purché risultino strumentali e funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi. Il tutto prevedendo una separazione tra gestione sociale e gestione imprenditoriale e introducendo nuove regole per quanto riguarda il fallimento, il regime di responsabilità e con riguardo al riconoscimento della personalità giuridica, l’estensione alle organizzazioni non profit dell’omologazione ottenuta per effetto del solo controllo notarile.

La possibilità per associazioni, riconosciute e non, e fondazioni, tradizionali espressioni della società civile, di esercitare attività di impresa muove da una concezione per cui questi enti possano, pur conservando le loro caratteristiche fondamentali, vale a dire la loro natura ideale, estendere il loro campo di attività anche nel campo della produzione e allo scambio di beni e servizi alla persona, quindi per l’appunto allo svolgimento di attività di impresa, con richiami giuridici e rinvii al libro V del Codice civile che disciplina lo statuto dell’imprenditore commerciale.

Riforma della vigilanza delle fondazioni bancarie

A vent’anni dalla legge Amato si torna a parlare di fondazioni bancarie che attualmente ricoprono un ruolo sempre più rilevante in campo economico e sociale. Infatti nella riforma Alfano-Sacconi si specifica che anche le fondazioni bancarie si intendono disciplinate dal codice civile, nel rispetto, in ogni caso, delle norme speciali già previste dalla legge 23 dicembre del 1998 e dal decreto legislativo del 1999. Nessun cambiamento quindi per quel che riguarda l’organizzazione, la composizione degli organi, l’impiego del patrimonio da parte delle fondazioni bancarie.

Tuttavia, e qui sta la novità, nella riforma proposta dal ministro della Giustizia si stabilisce l’abrogazione di quella parte della legge Ciampi che prevedeva l’istituzione di un’apposita autorità di controllo sulle fondazioni-persone giuridiche e che altre proposte di riforma invece introducono. Anzi il ministro del Tesoro Giulio Tremonti nella sua ultima manovra ha fatto proprio riferimento alla costituenda authority di vigilanza per le fondazioni bancarie di raccordo con un continuato controllo anche del Ministero del tesoro. Una tendenza diversa rispetto a quanto previsto dalla riforma del terzo settore e proprio il tema della vigilanza potrà costituire un braccio di ferro tra i diversi dicasteri e sarà sicuramente oggetto di trattative, tanto che la parte sulla vigilanza potrebbe essere stralciata dal testo Alfano-Sacconi.

Le proposte di riforma

Il governo aprirà, quindi, su queste basi un tavolo di confronto con il mondo dell’associazionismo per arrivare a un testo condiviso e finalmente compiuto. Sono stati e sono diversi, infatti, i tentativi di dare riposta concreta alle esigenze del mondo dell’associazionismo che chiede una profonda riforma. Già il Governo Prodi aveva tentato di mettere in cantiere un ampio progetto di ristrutturazione del settore in un testo organico stilato dall’allora viceministro all’Economia Roberto Pinza, ma la conclusione anticipata della legislatura ne aveva impedito anche solo l’esame da parte del Consiglio dei ministri, rendendo nullo il tentativo di riforma. Il nuovo progetto in fase di concepimento si raccorda senza dubbio al precedente tentativo e dovrà tenere conto anche del disegno di legge, riguardante lo stesso tema, che ha iniziato il suo iter parlamentar e che vede come primo firmatario l’ex sottosegretario alla Giustizia Michele Vietti (Udc) che prevede anche l’istituzione di una nuova autorità indipendente con il compito specifico di vigilare su associazioni e fondazioni.

Su questo punto, naturalmente, come prima accennato andrà verificata la disponibilità all’inserimento da parte del governo che dovrà anche confrontarsi con un ulteriore testo di riforma questa volta a firma del Partito Democratico. Luigi Bobba, deputato del partito di Bersani, ha annunciato proprio a ridosso della pausa estiva dei lavori parlamentari una proposta di legge delega in materia di riforma del libro I del Codice Civile i cui contenuti saranno resi noti non appena il testo verrà depositato agli atti della Camera e di cui Labsus darà conto.