Arriva la pubblicità  sugli automezzi delle Onlus.

Una nuova opportunità  commerciale e di guadagno per le organizzazioni no profit

Avete mai pensato di vedere un’autoambulanza, un pulmino per il trasporto disabili o l’automobile di un ente benefico con una bella pubblicità sulle fiancate tipo i taxi? Finora non era possibile, ma dalla scorsa estate con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada sarà possibile. Infatti, come cita l’articolo 5 comma 4 della legge 12/21, prevede per le Onlus, le associazioni di volontariato e le società sportive dilettantistiche, iscritte ai registri del Coni di "ospitare" su tutti i propri automezzi, anche le auto di servizio, cartelli sponsorizzati e scritte pubblicitarie, purchè non luminose.

Il provvedimento pur aprendo nuove prospettive di guadagno per le organizzazioni no profit ha però subito generato tutta una serie di dubbi e perplessità per le concrete applicazioni sia sul piano giuridico che su quello meramente fiscale e tributario.

La normativa fiscale attuale

Attualmente l’impostazione generale vietava alle Onlus di esercitare qualsiasi forma di pubblicità: tale divieto è da far risalire a una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate. Infatti alla Risoluzione 356/E pubblicata il 14 novembre del 22 dall’Agenzia delle Entrate, si ricollega il divieto per le onlus di dar vita a contratti di pubblicità in quanto incompatibili con la loro natura di ente non a scopo di lucro, sebbene la risoluzione in oggetto si riferiva nel caso specifico alle sponsorizzazioni con il logo dell’ente non lucrativo.

Ora però il nuovo codice della strada permette alle Onlus di utilizzare i propri veicoli per fare pubblicità contro terzi e si presuppone quindi che tale attività sia consentita e quindi si pongono anche nuovi interrogativi da un punto di vista fiscale non essendo le organizzazioni no profit soggette al pagamento dell’imposta dell’Ires e le imposte sulla pubblicità e non e essendo prevista neanche l’imposizione dell’IVA. Si introducono quindi nuove opportunità per le Onlus, ma non si è guardato al piano della legislazione fiscale.

Aspetti tecnici e giuridici

Per capire se i dubbi sulla normativa fiscale sono fondati bisognerà aspettare la metà di ottobre quando il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo codice della strada, dovrà provvedere a modificare l’articolo 57 del regolamento di attuazione del codice e secondo quanto affermato dal Servizio studi della Camera dei Deputati la pubblicità sui veicoli sopra menzionati dovrà essere subordinata alle stesse condizioni previste dal comma 3 del citato articolo 57 per la pubblicità effettuata sui veicoli adibiti a servizio taxi.

Più nel preciso le condizioni poste dal comma 3 dell’articolo 57 del regolamento di attuazione riguardano le modalità con le quali può essere effettuata la pubblicità (pannello bifacciale posto al di sopra dell’abitacolo in posizione parallela al senso di marcia, applicazione di una pellicola sul lunotto posteriore o sulle superfici del veicolo, ad esclusione di quelle vetrate), ma nulla si dice sugli aspetti tributari con cui la nuova normativa del codice civile sembra essere confliggente.

Labsus seguirà i provvedimenti emanati dal Governo in materia con cui finalmente si riuscirà a delineare un quadro più chiaro di questa nuova opportunità commerciale e di guadagno per le organizzazioni no profit offerta da un atto in sè strettamente amministrativo come il codice della strada.

Legge del 29 luglio 21, n.12

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 21, n.175, S.O.

Stralcio

Articolo 5.4.

Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l’articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e nel senso di limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo altresì verifiche periodiche sull’assolvimento dei prescritti oneri tributari.