Il microcredito ha trovato la sua più nota realizzazione nella Grameen Bank fondata nel 1976 nel Bangladesh da Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace nel 26, con la missione di concedere prestiti sulla base della sola fiducia ad imprenditori troppo indigenti per fornire garanzie.
Il microcredito è una forma di finanziamento nata e pensata per uno degli stati più poveri del mondo e ovviamente nelle democrazie occidentali così come in Italia deve essere adattata al contesto di una democrazia avanzata dove pure ci sono dei soggetti, imprenditoriali e non, che hanno difficoltà ad accedere al credito per il fatto, soprattutto, di non poter prestare garanzie reali o di trovarsi in difficoltà economiche od in altre situazioni di svantaggio. Il microcredito può aiutarli a uscire dalle situazioni emergenziali ed evitare lo spettro dell’usura come spesso accade.
L’articolo 7 del Decreto Legislativo 141 del 21 che recepisce la direttiva europea 2/48/CE rinnova l’articolo 111 del testo Unico delle Leggi Bancarie (TUB), contenuto nel Decreto Legislativo 385 del 1993 e introduce per la prima volta nell’ordinamento italiano la disciplina legislativa del microcredito.
La disciplina legislativa del microcredito
Il sopra citato nuovo articolo 11 del Testo unico bancario prevede che l’attività di microcredito può essere esercitata solo dai soggetti iscritti in un apposito elenco disciplinato dall’art. 113 TUB, anch’esso rinnovato dallo stesso articolo del Dlgs 141/21. Questi soggetti dovranno rispettare i requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali fissati dalle stesse norme di attuazione e l’obbligo della presentazione di un programma di attività.
Questi soggetti possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative. I microcrediti concessi devono essere finalizzati all’avvio od all’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano queste caratteristiche: siano di ammontare non superiore a 25. Euro e non siano assistiti da garanzie reali (pegno o ipoteca), siano finalizzati all’avvio od allo sviluppo di iniziative imprenditoriali oppure all’inserimento nel mercato del lavoro, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
Questa la panoramica generale su chi può concedere i finanziamenti di microcredito e chi può riceverli, ma cosa prevede nello specifico la nuova normativa per quanto concerne gli enti no profit? Vediamolo nel dettaglio.
Il microcredito erogato dagli enti no profit senza scopi di lucro
Prima di tutto bisogna precisare che le caratteristiche dei soggetti giuridici senza fini di lucro che potranno concedere i finanziamenti di microcredito saranno contenute nelle norme di attuazione che saranno emanate dal Ministero dell’Economia successivamente. Quindi al momento non è dato sapere come dovranno configurarsi gli enti no profit che potranno accedere a questa novità prevista dalla riforma del testo unico bancario.
Fatto sta che, senza ombra di dubbio, con l’espressione” soggetti giuridici senza fine di lucro possiamo far rientrare tutte le forme giuridiche di organizzazione non profit: associazioni, fondazioni e in attesa delle norme di attuazione è possibile far rientrare anche le società che hanno uno scopo mutualistico che per la loro configurazione giuridica e assetto patrimoniale potrebbero avere i capitali necessari per erogare i prestiti di microcredito, attività che per esplicito riferimento normativo non può essere finanziata da fondi pubblici, ma deve auto sostenersi.
Tutti i microcrediti erogati dai soggetti giuridici non profit non devono essere assistiti da garanzie reali, devono essere finalizzati a consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e devono essere concessi a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato, proprio perché scopo del microcredito è creare un circuito del credito per i soggetti non bancabili, vale a dire per quelli che non potrebbero o potrebbero difficilmente ricevere prestiti bancari se valutati con i parametri ordinari del merito creditizio.
Decreto legislativo 141/21
Stralcio
Art. 7 Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Art. 111.
Microcredito
1. In deroga all’articolo 16, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto dall’organismo indicato all’articolo 113, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o societa’ di persone o societa’ cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attivita’ di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro 25., e non siano assistiti da garanzie reali;
b) siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
2. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 e’ subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa’ di capitali;
b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;
c) requisiti di onorabilita’ dei soci di controllo o rilevanti, nonche’ di onorabilita’ e professionalita’ degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
d) oggetto sociale limitato alle sole attivita’ di cui al comma 1, nonche’ alle attivita’ accessorie e strumentali;
e) presentazione di un programma di attivita’.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita’ economica o sociale, purche’ i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 1., non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare e abbiano lo scopo di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni piu’ favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.
4. In deroga all’articolo 16, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5, possono, se iscritti in una sezione separata dell’elenco di cui al comma 1, svolgere le attivita’ indicate ai commi 1 e 3 a condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni piu’ favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. L’iscrizione nella sezione speciale e’ subordinata al possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c) ed e).
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;
b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attivita’, alle condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela.