Erogazione dei contributi in favore del non-profit

Un nuovo decreto per riaffermare la validità  del ruolo sociale svolto dal Terzo Settore

In questo decreto, riprendendo quanto a suo tempo affermato dalla legge 8 novembre 2, n. 328 ” Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali ” , vengono disciplinate le modalità  di concessione ed erogazione dei contributi in favore delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità  sociale, le quali possono beneficiare di finanziamenti statali, provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali, per acquistare o acquisire, mediante contratto di leasing, ambulanze, altri beni strumentali mobili da impiegare esclusivamente in attività  di utilità  sociale e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, che, tuttavia, per un periodo di almeno cinque anni, non possono essere venduti o ceduti a terzi e debbono essere di diretto ed esclusivo utilizzo dei beneficiari del contributo. Le percentuali della quota del Fondo nazionale sono disciplinate all’art. 4 e cosìsuddivise: 6% per l’acquisizione delle autoambulanze, 35% per l’acquisto di beni strumentali e il 5% per l’acquisto di quei beni da devolvere alle strutture sanitarie pubbliche.

Ora, se l’emanazione di questo decreto costituisce un ulteriore e indispensabile tassello verso una effettiva concretizzazione del principio di sussidiarietà  orizzontale e contribuisce alla implementazione di un sistema, in cui si risponde ai bisogni dei cittadini attraverso una sempre maggiore collaborazione e integrazione tra pubblico e privato, riconoscendo, quindi, implicitamente, la rilevanza dell’apporto delle associazioni di volontariato, non può non sottolinearsi come si tratti, ancora una volta, di un intervento di minima, dettato più dalla contingenza di assolvere alle prescrizioni di legge, che all’intento di (iniziare a) dare piena attuazione alla norma, di cui all’art. 118, quarto comma.



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