Accesso ai servizi, 'DICO all'emiliana'

La norma regola l'accesso ai servizi del welfare regionale

L’articolo 48 della legge regionale 24/29 garantisce l'accesso ai servizi pubblici a tutte le persone senza disparità  di trattamento né discriminazioni, riconoscendo ” a tutti i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea il diritto di accedere alla fruizione dei servizi pubblici e privati in condizioni di parità  di trattamento e senza discriminazione, diretta o indiretta, di razza, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali ” . I diritti all’accesso al welfare  si applicano alle singole persone, alle famiglie e alle forme di convivenza (anche omosessuali). ‘Dico all’emiliana’ (DIritti e doveri delle persone stabilmente COnviventi) hanno scritto i giornali. Proprio questo punto ha suscitato aspre contrapposizioni politiche, dure critiche della Curia bolognese e appunto il ricorso alla Consulta, per il timore che venissero equiparassero alla famiglia forme di convivenza di natura diversa.



Il ricorso è però stato rigettato dalla Corte costituzionale, che ha avallato la correttezza della norma regionale. La Regione non ha infatti invaso nessuna competenza esclusiva dello Stato, ha semplicemente richiamato principi di uguaglianza e di non discriminazione già  previsti nei trattati europei e nella Costituzione, in primis all’articolo 3 sull’uguaglianza formale e sostanziale. Né ha tentato di definire una nuova disciplina delle forme di convivenza diverse dal matrimonio: l’obiettivo non è mai stato quello di ri-normare il concetto di famiglia, bensìdi garantire l’accesso ai servizi a tutte le famiglie, senza distinzione di status giuridico o di orientamento sessuale. Intenzione della Regione è stata solo quella di definire la platea dei beneficiari dei servizi senza equipararli né dal punto di vista giuridico, né dal punto di vista sostanziale del trattamento.



L’articolo 48 estende i diritti per l'accesso al welfare e non fa discriminazione sull'accesso ai servizi. Le famiglie ‘tradizionali’ fondate sul matrimonio non vengono tra l’altro danneggiate, anzi la legge regionale assicura particolare tutela a quelle numerose, anche variando le modalità  di calcolo dell’Isee (indicatore che misura la condizione economica delle famiglie), con agevolazioni per le famiglie con tre o più figli a carico.





Ecco l'articolo 48 della legge finanziaria regionale:



Articolo 48 – Parità  di accesso ai servizi



1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con l'articolo 3 della Costituzione e con l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 27, riconosce a tutti i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea il diritto di accedere alla fruizione dei servizi pubblici e privati in condizioni di parità  di trattamento e senza discriminazione, diretta o indiretta, di razza, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. L'accesso ai servizi avviene a parità  di condizioni rispetto ai cittadini italiani e con la corresponsione degli eventuali contributi da questi dovuti.

2. La Regione assume le nozioni di discriminazione diretta ed indiretta previste dalle direttive del Consiglio dell'Unione europea 2/43/CE (Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità  di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), 2/78/CE (Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità  di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e Direttiva 26/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 26, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità  e della parità  di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).

3. I diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, si applicano alle singole persone, alle famiglie e alle forme di convivenza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989, n. 223 (Applicazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
4. La Regione si impegna, di concerto con gli Enti locali e con il coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore, a promuovere azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie.