Introdotti nel 2009 sono uno strumento fondamentale per valutare la PA

Gli organismi indipendenti di valutazione sono uno strumento essenziale per il miglioramento della pubblica amministrazione

La ridefinizione degli organismi di controllo interno e l’introduzione degli OIVP si sono basate proprio sull’idea di garantire una pianificazione dinamica nell’evoluzione delle organizzazioni pubbliche capace di predisporre obiettivi concreti e misurabili e dotarsi degli strumenti di reazione agli eventi attraverso un monitoraggio costante e non semplicemente annuale. Gli OIVP hanno proprio il compito in ogni amministrazione di assicurare le condizioni necessarie per la corretta attuazione del ciclo di gestione della performance.

Sull’applicazione e l’attuazione degli organismi indipendenti di valutazione è intervenuta la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, con la delibera n. 4 del 16 febbraio 21 con cui ha definito i requisiti per la nomina, da parte dell’organo di indirizzo politico-amministrativo, dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance fornendo, al contempo, indicazioni utili anche in merito alla loro corretta collocazione all’interno dell’organizzazione degli enti.

Ambito di applicazione del Dlgs 15/29 in merito agli OIVP

L’articolo 14 del decreto legislativo n. 15/29 dispone che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, si doti di un Organismo indipendente di valutazione della performance.

Va tuttavia evidenziato che non tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad istituire un Organismo di valutazione che svolga la valutazione annuale della performance organizzativa e individuale. Vengono esclusi dall’ambito di applicazione della riforma che introduce gli OIVP il sistema scolastico e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

Altre disposizioni del decreto legislativo, invece, subordinano l’applicazione delle disposizioni del Titolo II e, dunque, anche dell’articolo 14 sulla costituzione degli Organismi di valutazione, all’adozione di discipline speciali di adeguamento e di definizione dei limiti e delle modalità attuative del decreto stesso.

Tra di esse, l’articolo 16 impone alle Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, ed agli enti locali, di procedere all’adeguamento dei rispettivi ordinamenti.

Una disciplima particolare viene dettata per la Presidenza del Consiglio dei Ministri per cui si richiede l’adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali devono essere determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del decreto legislativo n. 15/29, precisando che, fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, continua ad applicarsi la normativa previgente.

Anche per il personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca, si subordina l’applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del decreto legislativo n. 15/29 all’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, che ne determini i limiti e le modalità di applicazione.

Nomina e struttura degli OIVP

Gli organismi indipendenti di valutazione possono avere una struttura monocratica o collegiale. La scelta tra organo monocratico o collegiale è, in primo luogo, influenzata dalle dimensioni e dalla complessità della struttura organizzativa.

La composizione collegiale consente in ogni caso di assicurare la pluralità delle competenze professionali. A tal fine, per gli enti di ridotte dimensioni e di natura omogenea, la delibera del Civit prevede la costituzione in forma associata di un organo collegiale, sì da contemperare, anche sotto il profilo delle risorse disponibili, la rilevata esigenza del carattere multidisciplinare delle competenze nonché quella di avvalersi di competenze specifiche di alto profilo con le ridotte dimensioni dei singoli enti che si associano.

Le organizzazioni di grandi dimensioni che abbiano strutture consolidate di programmazione e controllo (per esempio, gli enti previdenziali) potranno valutare, nell’ambito di una complessiva razionalizzazione di queste al fine di evitare duplicazioni organizzative e funzionali, di assegnare alle strutture esistenti anche il ruolo di struttura tecnica di supporto agli Organismi, dotandola comunque della necessaria autonomia e indipendenza.

In merito alle modalità di selezione dei membri degli OIVP, le conoscenze e le capacità specifiche sono accertate oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum, nel corso dell’istruttoria finalizzata alla nomina, anche mediante un colloquio.

Il candidato, dunque, dovrà essere chiamato ad illustrare, in una relazione di accompagnamento al curriculum, le esperienze che ritenga significative anche in relazione ai risultati individuali ed aziendali ottenuti e invitato a esporre l’attività e gli obiettivi che egli ritenga che l’organismo debba perseguire.

Secondo la delibera Civit anche l’età è un requisito in sede di valutazione delle candidatura, la quale "non deve superare i cinquant’anni d’età, dovendosi evitare ad ogni modo uno scostamento dalla media tale da consentire la scelta di componenti privi di una esperienza significativa o alla soglia del collocamento a risposo. A tale riguardo, deve escludersi che possano essere nominati componenti che abbiano superato la soglia dell’età della pensione".

I requisiti dei titoli di studio e del percorso formativo sono molto precisi: è previsto il possesso del diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale in ingegneria o economia. Per le lauree in discipline diverse è richiesto un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie della valutazione nonché ai settori dell’organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance.

In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario è necessario il possesso dell’esperienza di almeno sette anni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero in possesso di un’esperienza giuridico-organizzativa, di almeno cinque anni, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza.

La stessa delibera indica che tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici.

Indipendenza degli OIVP

Gli OIVP sono posti al di fuori dell’apparato amministrativo in senso stretto, rispetto al quale essi sono chiamati a svolgere i propri compiti in posizione di ‘indipendenza’. Al tempo stesso, effettività e autorevolezza dell’esercizio delle funzioni richiedono una collocazione degli Organismi in stretto collegamento con l’organo di indirizzo politico, ancorché al di fuori degli uffici di diretta collaborazione.

In merito alle attività di controllo strategico, l’organismo risponde direttamente all’organo di indirizzo politico-amministrativo ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.

Le amministrazioni devono adattare i propri regolamenti al fine di strutturare gli OIVP al di fuori dall’organizzazione dell’apparato amministrativo che svolge funzioni istituzionali senza, però, includerli negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici.

L’indipendenza deli OIVP all’interno delle amministrazione si basa su alcuni principi cardine:

  • il parere della Commissione di valutazione nella procedura di nomina;
  • la durata limitata e la possibilità di rinnovo per una sola volta;
  • la definizione dei requisiti di professionalità da parte della Commissione nazionale;
  • il regime di incompatibilità previsto dal co. 8 dell’art. 14 del Dlgs n. 15/29 ovvero l’incompatibilità con incarichi elettivi e con nomine o consulenze per conto di partiti politici e di organizzazioni sindacali. Questa limitazione vale al momento della nomina e per i tre anni precedenti la designazione;
  • i sistemi premianti non vengono erogati qualora l’Organismo non assolva i suoi compiti.


Finalità degli OIVP

Gli OIVP svolgono un ruolo fondamentale nella concreta applicazione delle linee guida sulla valutazione delle performance, propongono all’organo di indirizzo politico-amministrativo la graduatoria sulla valutazione dei dirigenti di vertice e garantisce per l’intera amministrazione che l’attribuzione dei premi sia stata eseguita nel rispetto del principio del merito.

Sul versante della trasparenza, gli OIVP garantiscono che gli obblighi di trasparenza (Piano triennale, sito web) siano assolti dalle amministrazioni. Se questo non viene fatto, è previsto il divieto di erogazione dei sistemi premianti.

Nel loro complesso gli OIVP devono sapere dialogore e accompagnare l’amministrazione nel percorso del miglioramento, avere un rapporto costruttivo coni dirigenti che devono essere responsabilizzati e presentare un quadro complessivo sull’andamento della performance e degli obiettivi dell’amministrazione.

In allegato è possibile prendere in esame il testo completo dell’articolo 14 del Dgls 15/29.



ALLEGATI (1):