Secondo quanto previsto dal Nuovo codice della strada la pena detentiva e pecuniaria per chi è sorpreso alla guida sotto l’effetto di alcool può essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità
La pena andrebbe cosìa consistere nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso
enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della durata dell’eventuale sanzione detentiva e alla conversione della pena pecuniaria per cui si equiparra 25 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità .
Nel caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità , il giudice potrà o fissare una nuova udienza e dichiarare estinto il reato, o disporre la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.
Diverso è il caso in cui si vengano a violare gli obblighi che conseguono lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per cui è possibile revocare la sostituzione della pena e ritornare a quella tradizionale detentiva o pecuniaria.
Da ricordare che la commutazione della pena in lavori di pubblica utilità non si applica nel caso in cui il conducente che guida in stato di ebbrezza provochi un incidente.
Già subito dopo l’estate e l’approvazione delle nuove norme del codice della strada diverse sono state le condanne dei giudici che hanno commutato le pene in lavori di pubblica utilità come segnalato anche da Labsus in un recente articolo.
ART. 33.1 lettera d STRALCIO
d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da
parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità . In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 25 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità .
In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità , il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.
La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità , il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta ».