L ' accreditamento qualitativo può essere ricondotto nel quadro di un ' iniziativa sociale privata degli individui, singoli o associati, che confluiscono in quell ' attività  di interesse generale che la Repubblica italiana favorisce, ai sensi dell ' art. 118, Cos

L’accreditamento nasce in ambito ospedaliero come un processo metodologico il cui obiettivo consiste nell’uniformare le fasi di raccolta e valutazione dei dati, nonché quella di reporting.

Il procedimento di accreditamento si articola nello svolgimento di verifiche preliminari in ordine alla capacità e potenzialità dell’accreditando, verifiche in corso di svolgimento dell’attività e verifiche successive, effettuate nel medio periodo.

Tali valutazioni vanno poi a confluire in un protocollo allo scopo di diffondere presso gli istituti ospedalieri processi sia terapeutici che di assistenza che abbiano caratteri uniformi di qualità, sottoposti a verifica ad opera di istituzioni spesso non governative.

Il soggetto accreditante e l’accreditamento qualitativo, dunque, “danno credito” al soggetto portatore del marchio di qualità presso i potenziali beneficiari delle prestazioni, contraddistinguendone l’attività come ottimale nel mercato dei concorrenti.

E’ la pubblica amministrazione, spiega l’autrice, ad avere il potere di rilasciare il riconoscimento alle strutture autorizzate, pubbliche e private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza a requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, locale o statale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.

La richiesta di accreditamento è molto spesso volontaria, ovvero rimessa a valutazioni in termini di opportunità o di potenziali vantaggi conseguiti proprie ed esclusive del richiedente. In tal senso, l’accreditamento qualitativo può essere ricondotto nel quadro di un’iniziativa economica privata, ai sensi dell’art. 41 Cost., ovvero di un’iniziativa sociale privata degli individui, singoli o associati, che confluiscono in quell’attività di interesse generale che la Repubblica italiana favorisce, ai sensi dell’art. 118, co. IV, Cost.

L’accreditamento può essere configurato dall’ordinamento sia come concessione, cioè fonte istitutiva di diritti, sia come autorizzazione, cioè atto idoneo a liberare il titolare di un diritto dai vincoli ed obblighi previsti dall’ordinamento per svolgere una determinata attività. L’autorizzazione consente così la realizzazione di strutture e l’esercizio delle connesse attività, operando come rimozione di un limite al pieno esercizio di una facoltà giuridica in capo all’interessato. In virtù del principio di sussidiarietà, poi, le autonomie territoriali svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, dal quale deriva un impegno delle istituzioni pubbliche di organizzarsi ed esercitare le funzioni di cui sono titolari in modo da favorire la partecipazione degli amministrati.

La sussidiarietà, infatti, nella sua piena accezione, corrisponde alla riduzione del ruolo pubblico nei limiti in cui il servizio o l’attività possano essere assicurati dai soggetti privati in modo efficiente e secondo gli interessi di pubblica utilità prefissati dallo stesso potere pubblico. Per l’Autrice la sussidiarietà si esprime in un ruolo di preminenza dei cittadini, singoli e associati, cui deve conseguire un generalizzato arretramento dell’organizzazione pubblica. Allo Stato così spetta la funzione di sostenere le decisioni che riguardano gli interessi delle società autonome e non anche di imporle o consentirle. La sussidiarietà viene così intesa come ampliamento degli strumenti utilizzabili dalla Repubblica per la realizzazione dell’eguaglianza sostanziale.

L’elemento di unione tra i cittadini e la pubblica amministrazione diviene l’interesse generale: interesse che può essere perseguito direttamente dai poteri pubblici oppure dai cittadini, ove dai primi sostenuti. In ciò, secondo l’autrice, si esprimerebbe il rapporto sussidiario nel senso più letterale del termine, poiché inteso come rapporto di reciproca collaborazione e aiuto per il raggiungimento di un obiettivo comune, da cui deriva la creazione di un sistema reticolare i cui componenti agiscono secondo un paradigma non più bipolare ma pluralista e paritario.

Le autonome iniziative dei cittadini sono così intese come uno dei modi di adempimento del dovere inderogabile di solidarietà politica, economica e sociale e del dovere di svolgere un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società, da cui deriva il favore loro riconosciuto dalla Repubblica, in base all’art. 118 u.c. Cost., come l’altra faccia del principio di uguaglianza sostanziale.

CONSITO M., Accreditamento e Terzo settore, Jovene, 29.