Enti di erogazione e sussidiarietà 

"Il cuore della sussidiarietà  è la responsabilità "

L’intervento di Gregorio Arena parte da una considerazione introduttiva: ” Il cuore della sussidiarietà  è la responsabilità , il cuore della democrazia rappresentativa è la delega. Noi siamo abituati a pensare che qualcun altro si occuperà  dei problemi della collettività  e sono 15 anni e anche più che tutto il sistema funziona in questo modo ” .

Dopo di che il Presidente di Labsus si lancia in un interessante parallelo tra l’articolo 5 e l’articolo 118, quarto comma della nostra Costituzione, con quest’ultimo che ha operato un riconoscimento costituzionale del principio di sussidiarietà  orizzontale: ” L’Italia è nata come Stato fortemente accentrato, calando una coltre amministrativa e istituzionale sulla ricca varietà  di autonomie che c’erano nel nostro paese. L’articolo 5 della Costituzione afferma che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali. Da lìè partito 63 anni fa tutto un processo che ha portato l’Italia ad essere quella che è oggi, con un fortissimo pluralismo delle autonomie locali. Dal 21 nella nostra Costituzione c’è una norma, l’articolo 118 quarto comma, che ha dato inizio ad una medesima operazione di ribaltamento dell’impostazione secondo la quale il monopolio dell’interesse pubblico era nelle mani delle istituzioni, andando ad operare però nei confronti della cittadinanza. In questa norma si dice che Stato, Regioni, Città  metropolitane, Province e Comuni favoriscono le autonome iniziative dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività  di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà . Il fatto che dei privati cittadini si prendano cura dei beni comuni non è una novità . La vera novità  è nell’autonoma iniziativa, e se c’è autonomia c’è responsabilità  ” .

A queste stimolanti osservazioni è seguita la ricerca di un raccordo tra i temi oggetto del convegno, avente come punti di riferimento gli enti di erogazione, e il rivoluzionario principio di sussidiarietà  orizzontale. E il nesso è stato facilmente individuato: ” Se quel ‘favoriscono’ (di cui si parla nell’art. 118, quarto comma) si rivolge ai cittadini, singoli e associati, ed essendo le fondazioni e gli enti di erogazione cittadini organizzati che si prendono cura dell’interesse generale, ne consegue che anche quest’ultimi sono destinatari del ‘favoriscono’ menzionato nella suddetta norma ” . Nello specifico, il fatto che una disposizione della Costituzione legittimi i cittadini a svolgere attività  di interesse generale, legittima di riflesso le richieste degli stessi cittadini, organizzati e non, di essere riconosciuti e sostenuti nelle loro azioni dalle istituzioni, se esse sono di interesse generale.

Arena conclude quindi il suo intervento richiamando ad una necessaria responsabilizzazione della società  civile, che rappresenti una via d’uscita dalla logica secondo la quale se qualcosa non va comunque ci penserà  qualcun altro.