Secondo l’Amministrazione Finanziaria, la detenzione di partecipazioni farebbe acquisire alla Onlus un ruolo di controllo e un potere organizzativo in contrasto con quanto sancito dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.lgs 46/97 che vieta a questi enti di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.
Questa interpretazione è stata semplicemente ribadita in una successiva circolare (n. 59/27), nella quale non vengono nemmeno distinti gli enti societari da quelli con qualifica di ” impresa sociale ” , figura quest’ultima introdotta nel nostro ordinamento con il D.lgs. 156/26.
Sulla scia di queste prudenziali disposizioni si colloca questo atto di indirizzo che riconosce alle Onlus la possibilità di possedere tali partecipazioni perché gli obblighi, a cui è soggetta l’impresa sociale, sono di per sé sinonimi di garanzia. Questi vincoli insieme ai requisiti per godere del titolo di Onlus, secondo l’atto di indirizzo, ” possono essere ritenuti idonei a fornire adeguate garanzie atte ad evitare eventuali comportamenti elusivi ” .
Mediante l’impresa sociale controllata, la Onlus perseguirà la propria mission istituzionale, potendo servirsi di una pluralità si soggetti che condividono lo scopo della solidarietà sociale.
Questo atto di indirizzo non è di certo risolutivo delle problematiche relative alle Onlus, ma rafforza la necessità di un riordino sistematico della disciplina del Terzo Settore.