Partecipazioni di controllo in imprese sociali

Secondo l'Agenzia, le Onlus possono detenere partecipazioni in società  d'impresa

Secondo l’Amministrazione Finanziaria, la detenzione di partecipazioni farebbe acquisire alla Onlus un ruolo di controllo e un potere organizzativo in contrasto con quanto sancito dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.lgs 46/97 che vieta a questi enti di svolgere attività  diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.
Questa interpretazione è stata semplicemente ribadita in una successiva circolare (n. 59/27), nella quale non vengono nemmeno distinti gli enti societari da quelli con qualifica di ” impresa sociale ” , figura quest’ultima introdotta nel nostro ordinamento con il D.lgs. 156/26.

Sulla scia di queste prudenziali disposizioni si colloca questo atto di indirizzo che riconosce alle Onlus la possibilità  di possedere tali partecipazioni perché gli obblighi, a cui è soggetta l’impresa sociale, sono di per sé sinonimi di garanzia. Questi vincoli insieme ai requisiti per godere del titolo di Onlus, secondo l’atto di indirizzo, ” possono essere ritenuti idonei a fornire adeguate garanzie atte ad evitare eventuali comportamenti elusivi ” .
Mediante l’impresa sociale controllata, la Onlus perseguirà  la propria mission istituzionale, potendo servirsi di una pluralità  si soggetti che condividono lo scopo della solidarietà  sociale.
Questo atto di indirizzo non è di certo risolutivo delle problematiche relative alle Onlus, ma rafforza la necessità  di un riordino sistematico della disciplina del Terzo Settore.