Modifiche al regolamento dell ' Agenzia per le onlus

Nuovo nome e maggiori competenze per l ' Agenzia per le onlus

L’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità  sociale (Agenzia per le onlus) è un’agenzia governativa di diritto pubblico che opera sotto la vigilanza della Presidenza del consiglio dei ministri a cui è tenuta ad inviare annualmente una relazione sull’attività  svolta. Essa è stata istituita con il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 26 settembre 2 con cui si è dato seguito alla delega prevista dall’art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

Successivamente, con il Dpcm n. 329 del 21 marzo 21, si è provveduto all’emanazione del regolamento dell’Agenzia per le onlus, in base al quale, in data 8 marzo 22, la stessa si è regolarmente insediata.
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Presidente del consiglio dei ministri con il decreto n.51 del 26 gennaio 211 emana un nuovo regolamento per l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità  sociale (vedi allegato).
L’agenzia cambia nome, struttura (passa da 1 a 5 componenti nel consiglio) e soprattutto estende la sua attività  di vigilanza che riguarderà  tutti gli enti non commerciali comprese le fondazioni d’impresa. Restano escluse solo le fondazioni di origine bancaria, che continuano ad essere vigilate dal ministero dell’economia.

Di seguito le modifiche più significative al precedente regolamento:
Art. 1
Si stabilisce la nuova denominazione dell’agenzia; l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità  sociale assume la denominazione di ” Agenzia per il terzo settore ” , sostituendo ad ogni effetto la precedente denominazione.
Art. 2
L’agenzia
– cura la raccolta, l’aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e documenti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia mediante raccordi operativi con i ministeri l’Agenzia delle entrate, il DigitPA, l’Istat e le istituzioni titolari della gestione dei registri afferenti organizzazioni, terzo settore ed enti.
– vigila sull’attività  di sostegno a distanza, di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche attraverso l’impiego di mezzi di comunicazione svolta dalle organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti, allo scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari opportunità  di accesso ai mezzi di finanziamento.
– nei casi di scioglimento degli enti o organizzazioni, rende parere vincolante sulla devoluzione del loro patrimonio.
– collabora con il Ministero dell’economia e delle finanze e con l’Agenzia delle entrate, ai fini dell’uniforme applicazione delle norme tributarie, inviando agli stessi e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti il regime fiscale delle organizzazioni, terzo settore e
enti.
Art. 4
Con il seguente articolo viene modificata la composizione del consiglio dell’agenzia che è costituito dal presidente e da quattro componenti, di cui tre nominati rispettivamente, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e su proposta della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Tutti i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.
Art. 5
L’agenzia può essere convocata dal presidente, che ne stabilisce l’ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori, oppure su richiesta di almeno due componenti.
Per la validità  delle deliberazioni dell’agenzia è necessaria la presenza del presidente e di un numero di componenti non inferiore a due. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti: in caso di parità  di voti prevale il voto del presidente.