Lo spreco diventa risorsa

Le associazioni di volontariato e il contrasto alla povertà 

Con questa legge, nell’ambito delle politiche di solidarietà  sociale, la regione Veneto ha deciso di promuovere tutte le attività  mirate a recuperare e a ripartire le eccedenze alimentari, trasformando cosìlo spreco in risorsa: i cibi rimasti sui tavoli delle mense e dei ristoranti e i prodotti invenduti nei supermercati potranno essere raccolti e ridistribuiti a coloro che versano in particolari condizioni di indigenza ed emarginazione.
Queste azioni solidali saranno realizzate attraverso il sostegno che, in base alla legge in commento, andrà  concordato con le associazioni di volontariato già  attive in Veneto e operanti prevalentemente nella distribuzione di generi alimentari con una progettualità  di rete a livello territoriale.
Sul piano concreto, i rapporti tra la regione e le associazioni non profit saranno regolati da una convenzione, nella quale dovranno essere indicati le risorse economiche erogate dalla regione, le modalità , i tempi di realizzazione degli interventi e, infine, le procedure di verifica inerenti lo svolgimento degli stessi. Da parte sua, la regione si impegnerà  a costituire modelli di partnership e di collaborazione con le aziende di ristorazione collettiva, con quelle del settore alimentare e della grande distribuzione, le quali potranno cedere generi alimentari ancora commestibili.

In poche righe questa legge si rivela incisiva e significativa per vari aspetti.
Innanzitutto, riconosce l’utilità  pubblica dei soggetti del terzo settore, gli unici in grado di garantire una mobilitazione significativa dei volontari e di sollecitare tutte quelle iniziative volte a reperire le risorse alimentari.
In secondo luogo, sensibilizza i cittadini a evitare lo spreco di prodotti alimentari, promuovendo cosìlo sviluppo di una nuova cultura della nutrizione basata sui principi di solidarietà  sociale e di redistribuzione di beni di primaria necessità .
Infine, si agisce indirettamente anche sul problema inerente i costi elevati dello smaltimento dei rifiuti: ridistribuendo le eccedenze alimentari, si riducono allo spesso tempo i rifiuti degli stessi destinati alle discariche.

Qui di seguito riportiamo il testo della l.r. Veneto n. 11 del 26 giugno 211

Art. 1 – Finalità .
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle politiche di solidarietà  sociale, riconosce, valorizza e promuove l’attività  svolta per il recupero delle eccedenze alimentari e per la loro redistribuzione a coloro che assistono persone in stato di grave disagio sociale e di indigenza.

Art. 2 – Beneficiari.
1. La Regione assume le finalità  di cui alla presente legge nei propri strumenti di programmazione economica e sociale avvalendosi, per il perseguimento delle stesse, dei soggetti del terzo settore, cosìcome individuati dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 21 ” Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 novembre 2, n. 328 ” , che esercitano in modo prevalente l’attività  di cui all’articolo 1 e che presentano i seguenti requisiti:
a) operare in Veneto;
b) operare con una progettualità  di rete a livello territoriale.

Art. 3 – Interventi.
1. La Regione, in attuazione delle finalità  di cui all’articolo 1, individua gli obiettivi e le modalità  di intervento e di sostegno operativo e finanziario mediante la predisposizione di un programma di interventi a valenza triennale, approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
2. Il programma di cui al comma 1 in particolare prevede i seguenti obiettivi:
a) l’attenuazione delle condizioni di disagio delle persone e delle famiglie, attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari ai soggetti che operano nel settore assistenziale;
b) la promozione e il sostegno di specifici progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta cultura della nutrizione da attuarsi anche mediante apposite azioni di informazione rivolte verso la collettività ;
c) la costituzione di modelli di partnership consistenti nella definizione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva ed i soggetti di cui all’articolo 2 favorendo la cessione di generi alimentari ancora commestibili;
d) la predisposizione di progetti di informatizzazione e di formazione professionale a sostegno delle attività  di recupero e di redistribuzione delle eccedenze alimentari.
3. I rapporti tra la Regione ed i soggetti individuati dal programma di cui al comma 2, sono regolati da convenzione approvata dalla Giunta regionale.
4. La convenzione di cui al comma 3 prevede le modalità  ed i tempi di realizzazione degli interventi e dei servizi prestati nonché le modalità  per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l’erogazione di risorse economiche da parte della Regione.

Art. 4 – Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, quantificati in euro 5., per l’esercizio 211, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U161 ” Interventi di sostegno al terzo settore ” del bilancio di previsione 211, riducendo di pari importo lo stanziamento di spesa finalizzato agli interventi previsti dalla legge regionale 3 novembre 26, n. 23 ” Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale ” .