In attuazione degli articoli 2, 3, 29, 3, 31 e 37 della Costituzione, la Provincia di Trento si impegna con questa legge a sostegno delle delle politiche familiari .
Certi del ruolo centrale che il nucleo famiglia ricopre nella società per lo sviluppo economico e culturale del territorio e il rafforzamento del capitale sociale, la legge si propone di prevenire situazioni di disagio attraverso il sostegno dei legami familiari promuovendo lo sviluppo si risorse umane a beneficio della coesione sociale del territorio.
Obiettivo di queste politiche è, oltre un piano di intervento e servizi a sostegno della genitorialità , la creazione di reti di solidarietà locali che rafforzino non solo i legami familiari interni al nucleo, ma anche i legami tra le famiglie. Per sostenere e promuovere sul territorio il benessere e i progetti di vita delle famiglie, la Provincia persegue l’obiettivo di coordinare tutte le politiche settoriali per realizzare il sistema integrato delle politiche strutturali coinvolgendo attivamente le organizzazioni pubbliche e private secondo logiche distrettuali (comma 4).
Al fine di sostenere e tutelare la specificità del nucleo famiglia, si promuove attraverso il testo di legge il coinvolgimento del terzo settore e dell’associazionismo familiare, ritenuto a ragione facilitatore ed integratore delle politiche di sostegno.
Nell’orientare le politiche sopra esplicitate, la provincia promuove l’adozione di politiche organiche e intersettoriali promuovendo la partecipazione attiva di cittadini e famiglie, singole o associate, nell’ambito dei principi di solidarietà , sussidiarietà e auto-organizzazione; (articolo2 comma 2).
Promozione del diritto alla natalità , sostegno alla corresponsabilità dei genitori, assistenza alla famiglia, promozione dell’associazionismo familiare, agevolazioni in materia di edilizia abitativa agevolata e pubblica sono alcuni degli obiettivi che si pone la norma che, vuole seriamente porsi a sostegno dei cittadini in una fase storica che vede le famiglie attraversare un momento di forti difficoltà economiche e sociali.
Al fine di sottolineare ancora una volta l’importanza delle attività familiari nella ricaduta nel territorio, in risposta ai bisogni delle comunità , la Provincia sostiene il principio dell’auto organizzazione familiare e valorizza il ruolo attivo delle famiglie auto-organizzate nell’elaborazione e nella realizzazione di progetti solidaristici (articolo 23).
All’articolo 31 inoltre, si chiarisce la costituzione della ” Carta famiglia ” , uno strumento nuovo messo a disposizione dei cittadini per l’applicazione di agevolazioni e la riduzione di costi e tariffe per la fornitura di beni e servizi al fine di accrescere il benessere familiare.
Di seguito gli articoli centrali della legge.
Capo I Finalità e politiche strutturali
Articolo 1 Finalità
1. La Provincia e gli enti locali valorizzano la natura e il ruolo della famiglia e, in particolare, della genitorialità , in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 3, 31 e 37 della Costituzione. La Provincia promuove la natalità come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari.
2. Le finalità del comma 1 sono perseguite mediante politiche familiari strutturali che prevengono le situazioni di disagio o ne promuovono il superamento e che sostengono il benessere della famiglia e dei componenti del nucleo familiare. Questa legge, tramite il sostegno dei legami familiari, parentali e sociali, promuove lo sviluppo di risorse umane relazionali a beneficio della coesione sociale del territorio.
3. Le politiche familiari, mediante un insieme di interventi e servizi, mirano a favorire l’assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità e la nascita, a rafforzare i legami familiari e i legami tra le famiglie, a creare reti di solidarietà locali, a individuare precocemente le situazioni di disagio dei nuclei familiari, a coinvolgere attivamente le organizzazioni pubbliche e private secondo logiche distrettuali, con l’obiettivo di rafforzare il benessere familiare, la coesione sociale e le dotazioni territoriali di capitale sociale e relazionale.
4. Per sostenere e promuovere sul territorio il benessere e i progetti di vita delle famiglie la Provincia persegue l’obiettivo di coordinare tutte le politiche settoriali per realizzare il sistema integrato delle politiche strutturali.
5. In attuazione dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale la Provincia e gli enti locali promuovono il coinvolgimento del terzo settore e dell’associazionismo familiare, con l’obiettivo di sostenere e tutelare la specificità della relazione familiare, nel quadro più ampio dell’equilibrio del tessuto sociale e comunitario.
6. La Provincia e gli enti locali promuovono la responsabilità sociale dei soggetti pubblici e privati, attivano processi di rendicontazione sociale definendo specifici indicatori capaci di misurare il benessere della famiglia e quindi il progresso economico, sociale e territoriale.
7. Le politiche familiari concorrono con le altre politiche allo sviluppo economico e culturale del territorio attraverso il rafforzamento della coesione e del capitale sociale e relazionale e la realizzazione del distretto per la famiglia.
8. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: “legge provinciale sul benessere familiare”.
Articolo 2 Sistema integrato delle politiche familiari
1. Per realizzare le finalità previste dall’articolo 1 la Provincia e gli enti locali promuovono l’adozione di politiche organiche e intersettoriali, orientano i propri strumenti di programmazione, indirizzano l’esercizio delle proprie funzioni, adottano criteri tesi a garantire il coordinamento, l’integrazione e l’unitarietà delle proprie politiche.
2. In particolare la Provincia e gli enti locali promuovono azioni volte a:
a) sostenere il diritto delle famiglie allo svolgimento delle loro funzioni sociali ed educative;
b) agevolare la formazione di nuove famiglie sostenendole nella realizzazione dei loro progetti di vita familiare;
c) promuovere il diritto alla vita in tutte le sue fasi e sostenere la natalità offrendo alle famiglie e in particolare ai genitori sostegni economici, servizi e un contesto socioculturale idoneo per consentire loro di non ridimensionare il proprio progetto di vita familiare;
d) sostenere la corresponsabilità dei genitori negli impegni di crescita e di educazione dei figli, riconoscendo l’importanza della maternità e della paternità per lo sviluppo psicofisico dei figli e l’equa distribuzione dei carichi familiari tra i coniugi in tutte le fasi del ciclo di vita familiare;
e) favorire, nell’accesso e nella fruizione dei servizi di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro, le famiglie nelle quali ciascun genitore lavora o è impegnato nella ricerca attiva di un lavoro;
f) sostenere l’attività di cura e di assistenza della famiglia nei confronti dei componenti del nucleo familiare e della rete parentale e amicale;
g) promuovere la partecipazione attiva di cittadini e famiglie, singole o associate, nell’ambito dei principi di solidarietà , sussidiarietà e auto-organizzazione;
h) promuovere e attuare iniziative a favore della conciliazione tra i tempi familiari e tempi di lavoro e a favore della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini;
i) valorizzare e sostenere l’associazionismo familiare, indirizzato anche a dare impulso a esperienze di auto-organizzazione;
j) promuovere le iniziative d’informazione e formazione rivolte alle famiglie e ai genitori per un approfondimento delle loro funzioni e responsabilità educative;
k) abbattere le disuguaglianze generazionali e favorire lo sviluppo armonico del potenziale umano, nonché l’acquisizione dell’autonomia da parte delle giovani generazioni;
l) promuovere la creazione di reti di solidarietà tra famiglie, amministrazioni pubbliche, terzo settore e altre organizzazioni, nonché di forme di cittadinanza attiva dei giovani;
m) realizzare un territorio socialmente responsabile, capace di rafforzare la coesione territoriale e di generare capitale sociale e relazionale per i cittadini e per le famiglie, anche tramite l’individuazione di specifici indicatori di benessere;
n) promuovere il coinvolgimento delle organizzazioni sia lucrative che non lucrative secondo logiche distrettuali, per orientare servizi e interventi verso i bisogni e il benessere delle famiglie.
3. Le finalità previste dall’articolo 1 sono perseguite realizzando un sistema integrato degli interventi, che si attua mediante raccordi sinergici e strutturali tra le politiche abitative, dei trasporti, dell’educazione, dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro, culturali, giovanili, ambientali e urbanistiche, della gestione del tempo, dello sport e del tempo libero, della ricerca e delle altre politiche che concorrono ad accrescere il benessere familiare.
4. La Provincia e gli enti locali promuovono la realizzazione di un sistema integrato delle politiche di prevenzione del disagio per la promozione del benessere delle famiglie.
5. La Provincia e gli enti locali, nell’attuazione degli interventi previsti da questa legge, promuovono la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati nei processi di pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione degli interventi.
6. Gli interventi definiti da questa legge che hanno ricadute dirette sullo svolgimento del rapporto di lavoro e sulle condizioni del mercato del lavoro sono definite previo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative operanti sul territorio provinciale.
Articolo 23 Auto-organizzazione delle famiglie e progetti sperimentali
1. In risposta ai bisogni della comunità di riferimza iento e ad integrazione dei servizi previsti dall’articolo 9 esistenti sul territorio, la Provincia sostiene il principio dell’autoorganizzazione familiare e valorizl ruolo attivo delle famiglie auto-organizzate nell’elaborazione e nella realizzazione di progetti solidaristici.
2. La Provincia sostiene la sperimentazione da parte delle associazioni familiari previste dall’articolo 2 di progetti relativi alle fasce di età al di fuori di quella zero – tre anni, secondo quanto stabilito dall’articolo 1.
3. La Provincia, con le modalità stabilite dall’articolo 38, commi 1, 2, 3 e 4, della legge provinciale sulle politiche sociali, può concedere contributi fino al 1 per cento della spesa ammessa per la realizzazione delle attività previste dal comma 1 e fino all’8 per cento per la realizzazione delle attività indicate nel comma 2, progettate e gestite anche in collaborazione con altri soggetti del terzo settore.