Un excursus storico del concetto di bene comune

Nella tradizione romana la proprietà  di un bene o è di un singolo o è di tutti, poco importa invece la distinzione pubblico/privato

Le disposizioni contenute nel codice civile hanno, infatti, trascurato per un lungo periodo la categoria dei beni comuni, non operando una classificazione dei beni in base alle loro funzioni. A questa mancanza si è cercato di intervenire con lo schema di disegno di legge-delega proposto dalla commissione Rodotà  nel 28, dove per la prima volta si è operata una distinzione tra beni comuni, beni pubblici e beni privati.

 

In realtà  una distinzione di tale genere era già  presente nella tradizione romanistica, dove il concetto di res communes omnium era ampiamente riconosciuto, nonostante sia andato poi perdendosi sostituito dal res nullius. Ciò che ci tramandano le fonti romane in materia è davvero eccezionale, sono infatti considerati beni comuni dai diversi autori proposti da Maddalena l’aria, l’acqua corrente, il mare, la selvaggina, i pesci, tutto ciò che oggi, nell’epoca moderna riconduciamo al bene comune dell’ambiente. Nella tradizione romana, inoltre, la proprietà  di un bene o è di un singolo o è di tutti, poco importa invece la distinzione pubblico/privato.

 

Secondo l’autore, il modello romano benchè avesse subito diverse modifiche nel corso del tempo, fu centrale almeno fino alla rivoluzione francese, quando l’utilitarismo collettivo fu sostituito dall’individualismo. Ne furono una testimonianza alcune norme dello statuto albertino, che sancirono ” nella maniera più assoluta ” l’inviolabilità  delle proprietà . Un passo avanti venne invece compiuto con il codice del 1942, l’articolo 832 c.c. stabiliva infatti che ” il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico ” .

 

La nostra Costituzione pur promuovendo i valori della solidarietà  politica, sociale ed economica, si limita a porre limiti alla proprietà  privata in nome dell’utilità  generale e del preminente interesse generale (art. 41,42,43 Cost.), precisando inoltre che ” la proprietà  è pubblica e privata ” (art. 42 Cost.). Nel nostro ordinamento acquisisce dunque una fondamentale importanza per quanto concerne il bene comune il concetto di demanio, di un bene cioè pubblico e di interesse generale.

 

Appare quindi molto utile, ai fini del discorso sui beni comuni, l’analisi di Maddalena sul decreto legislativo del 28 maggio 21, emesso in attuazione, in particolare, dell’art. 19 della legge 5 maggio 29, n. 42, e relativo al cosiddetto ” federalismo demaniale ” , che prevede il trasferimento alle regioni e alle province dei beni del demanio marittimo e idrico e la loro sdemanializzazione con eventuale passaggio al patrimonio disponibile di regioni e province. Per l’autore, la possibilità  che questi beni cosìfacendo diventino alienabili rappresenta un’ operazione di privatizzazione ai danni della collettività .

 

MADDALENA P., I beni comuni nel codice civile, nella tradizione romanistica e nella Costituzione della Repubblica Italiana, in federalismi.it, n.19 anno 211