Società  in house o miste.

L ' affidamento diretto in house ed a società  mista può avvenire in conformità  alle regole del diritto europeo

Parere

Un comune della Basilicata richiede alla competente sezione regionale della Corte dei conti un parere concernente la materia del servizio di smaltimento dei rifiuti. In particolare quest’ultimo viene svolto da una società  interamente partecipata dall’ente, la quale da alcuni anni chiude l’esercizio in passivo (a causa sia di una serie di servizi aggiuntivi, sia di altre concause che hanno alterato l’equilibrio contrattuale raggiunto in origine) con conseguente ripiano delle perdite da parte dell’Amministrazione. Il Comune pone il duplice quesito se gli oneri aggiuntivi riconosciuti annualmente debbano considerarsi quali perdite di esercizio e, in secondo luogo, quale debba essere il comportamento da seguire, qualora, in applicazione dell’art. 14, comma 32 della L. 122/21, dalla conseguente esternalizzazione del servizio, derivino maggiori oneri finanziari per l’ente. La Corte, dopo aver risposto positivamente al primo quesito, ricostruisce sistematicamente il quadro normativo di riferimento, più volte modificatosi ed infine travolto negli ultimi anni in forza di interventi legislativi, di una pronuncia della Consulta e di un referendum abrogativo. Se infatti le norme nazionali, cercando di favorire al massimo la libera concorrenza, avevano ulteriormente accentuato le restrizioni all’affidamento diretto e a società  miste, l’abrogazione tramite referendum prima e la dichiarazione di incostituzionalità  poi hanno provocato un vuoto normativo.
Ciò considerato, la sezione, sulla base della pronuncia della Corte costituzionale, ribadisce come il servizio possa essere erogato secondo le norme europee che prevedono la possibilità  di gestione diretta del servizio ove la concorrenza ostacoli la ” speciale missione ” dell’ente (art. 16 TFUE), l’affidamento a società  miste ove il socio privato sia ” industriale ” (cioè non finanziario) e scelto tramite procedura di gara ed infine la gestione in house. Per tali ultime ipotesi tuttavia la normativa stabilisce un limite minimo di densità  demografica ai fini della costituzione o detenzione di quote.
La Corte dei conti infine precisa come negli ultimi anni vi sia comunque un generale disfavore verso lo strumento societario nella gestione dei servizi pubblici non solo per una possibile elusione della concorrenza ma anche per la necessità  di favorirne la liberalizzazione sulla spinta del principio di sussidiarietà  orizzontale.

Commento

Il parere della Sezione di controllo affronta il cuore dell’attività  degli enti locali: i servizi pubblici da questi erogati rappresentano infatti al contempo il problema e la sfida del miglioramento della qualità  della vita dei cittadini e dell’efficace ed efficiente allocazione delle risorse. In un contesto economico e giuridico che vede una drastica diminuzione dei fondi disponibili e un aumento costante delle competenze e delle responsabilità  degli amministratori, quale può essere il modello organizzativo più efficiente? A questa domanda – annosa purtroppo – i legislatori europeo e nazionale rispondono con politiche mirate a rafforzare sempre di più la concorrenza, l’economicità  dell’azione e l’intervento del settore privato, non cogliendo tuttavia l’opportunità  e l’importanza del coinvolgimento della società  civile nella gestione dei beni comuni di volta in volta coinvolti. Sul punto la Corte non sembra distinguere la sussidiarietà  orizzontale dalle privatizzazioni e liberalizzazioni, dal momento che a questa viene attribuita la finalità  di ” privilegiare la programmazione, coordinamento e controllo della finalizzazione pubblica e condivisa di energie e risorse private (governance) rispetto alla gestione diretta (government) ” .
Tale lettura tuttavia non è pienamente condivisibile: l’art. 118 infatti esprime ” un contenuto qualitativo innovativo dell’essere cittadini che è dato dalla prova di appartenenza a una comunità  nel momento in cui si interessa dei beni comuni ” , implicando quindi, contrariamente alla concorrenza, condivisione delle responsabilità  ed integrazione (cfr. gli editoriali sulla sussidiarietà  nei rapporti economici e sui servizi pubblici locali).

(Photo credit: [ piXo ] via photopin cc).



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