La sentenza
Un’associazione di promozione delle pari opportunità ed alcuni cittadini impugnano innanzi al giudice amministrativo i provvedimenti con i quali il Sindaco del proprio Comune, nel ridefinire le deleghe di ciascun assessore, aveva composto una giunta monogenere, violando cosìle norme internazionali, comunitarie, costituzionali ed attuative di legge, che prevedono la rimozione di ogni ostacolo alla piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica. Il Collegio, dopo avere ritenuto pienamente sussistenti la legittimazione e l’interesse al ricorso dell’associazione e dei singoli cittadini, trattandosi di interesse, pur collettivo e superindividuale, diretto, attuale e concreto al rispetto del principio della pari opportunità di genere, accoglie il ricorso ed impone all’Amministrazione comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi interessati dall’annullamento.
Il commento
Da sempre la legittimazione processuale rappresenta lo snodo fondamentale della sussidiarietà orizzontale e la sua definizione contribuisce in modo decisivo al radicamento di questo principio: poter difendere un interesse di tutti, poter esigere un comportamento a vantaggio di tutti rafforza infatti la consapevolezza personale dell’essere cittadino. Più volte ci si è soffermati sulla legittimazione processuale riconosciuta alle associazioni, soprattutto di quelle operanti nel settore ambientale, e si è visto come la giurisprudenza sia particolarmente attenta nell’analizzarne caratteristiche, scopi statutari ed addirittura la non occasionalità . La pronuncia in commento è decisamente interessante per due ordini di motivi, il primo consistente nel riconoscimento di una legittimazione processuale dell’associazione in base unicamente al proprio scopo statutario (la promozione delle pari opportunità ), e il secondo, non del tutto nuovo ma decisamente non scontato, della piena legittimazione anche dei singoli cittadini a ricorrere per un interesse (rectius principio costituzionale) che, pur collettivo e superindividuale, è riconosciuto come diretto, attuale e concreto in quanto direttamente applicabile (cfr. Tar Lombardia, Milano, II, 9 luglio 2009, n. 4345).
Parità di genere: un interesse di tutti, nessuno escluso.
La possibilità di adire il giudice amministrativo discende dall’appartenenza ad un determinato territorio nel quale si verifichi la violazione di un principio costituzionale nelle decisioni di Governo del Territorio ” di cui l’Ente intimato costituisce espressione esponenziale secondo il principio di rappresentanza democratica ” . Sembrerebbe quindi che ogni cittadino possa esigere il rispetto dei principi costituzionali sui quali si fonda il nostro ordinamento, indipendentemente dal fatto che gli atti oggetto di impugnazione siano di c.d. ” alta amministrazione ” , cioè riconducibili all’attuazione del programma politico ed amministrativo e dunque collegati all’adempimento del mandato conferito dalla volontà popolare (cfr. sul punto Emilia-Romagna, sez. I, 6 luglio 2007, n. 1618). A questa conclusione il collegio arriva dando una puntuale lettura del principio di sussidiarietà orizzontale, nel senso di garantire, la più ampia possibilità di sindacare in sede giurisdizionale la funzione amministrativa dopo il suo esercizio da parte dei poteri pubblici.
Le opinioni espresse sono personali e non vincolano in alcun modo l’ente di appartenenza.
LEGGI ANCHE:
- Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 15 luglio 2013, n. 668
- Tar Liguria, 11 maggio 2004, n. 747
- Cons. st., sez. V, 17 settembre 2012, n. 4909
ALLEGATI (1):