Principio di sussidiarietà  orizzontale come fonte di legittimazione processuale

" Il principio della sussidiarietà  orizzontale non comporta ex se l ' obbligo di provvedere espressamente in ordine a qualsivoglia istanza "

La sentenza

Questo giudizio ha ad oggetto il ricorso dell’Associazione Rodi contro il Comune di Caluso.
L’Associazione ricorrente aveva infatti presentato istanza dinanzi al Comune suddetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da realizzarsi in area di proprietà  comunale, con spese a carico dello stesso ente escluso però il compenso per l’associazione, asseritamente in attuazione del principio di sussidiarietà  orizzontale di cui all’art. 4 l. cost. 11 ottobre 2001, n. 3.
Trascorso meno di un mese da tale istanza il Comune rendeva noto all’Associazione, attraverso una nota, di aver già  avviato una procedura di gara per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sullo stesso sito.
L’Associazione però, non ritenendo tale riscontro valevole per la definizione del procedimento da essa originato, propone il ricorso con cui chiede che venga dichiarata l’illegittimità  del ” silenzio-rigetto ” che secondo la ricorrente si sarebbe formato in capo al Comune di Caluso e, in subordine, ovvero qualora alla nota vada invece attribuita natura di provvedimento espresso di diniego dell’istanza, che essa venga annullata per violazione di legge.

Il commento

La sentenza in esame viene in rilievo in questa sede in quanto stabilisce la carenza di legittimazione della associazione ricorrente ad attivare il procedimento amministrativo che le avrebbe permesso di agire contro il silenzio asseritamente serbato dal Comune all’istanza proposta.
Secondo il Collegio infatti il principio di sussidiarietà  orizzontale espressamente richiamato dal ricorrente ” non comporta ex se l’obbligo di provvedere espressamente in ordine a qualsivoglia istanza ” prodotta dai cittadini, singoli o associati che siano. In caso contrario, infatti, in assenza di specifiche previsioni attuative del principio costituzionale, come nel caso di specie, ogni istanza proposta sarebbe idonea ad attivare un procedimento ponendosi in contrasto con il principio di buon andamento dell’amministrazione, che risulterebbe pregiudicato non potendo essa valutare l’utilità  e la rilevanza delle istanze sollevate.
Seppur cioè l’Associazione Rodi sia attiva nel settore della tutela ambientale e iscritta al registro regionale del volontariato ciò non può far emergere automaticamente in capo all’amministrazione un dovere che invece deriverebbe da specifiche ragioni di giustizia ed equità , in questo caso non specificate.
Il giudice esclude quindi il riconoscimento della legittimazione processuale all’associazione in base esclusivamente al suo scopo statutario, ritenendolo insufficiente perché ne discenda un automatico obbligo gravante sull’ente, e richiede invece che vi sia una specifica fonte legale che ne giustifichi l’azione.
Il principio di sussidiarietà  orizzontale quindi, secondo cui i soggetti pubblici favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività  di interesse generale, impone ai pubblici poteri di promuovere la spontanea iniziativa dei privati ma non fa venir meno il potere di tali soggetti pubblici di valutazione dell’interesse e quindi di attivazione delle procedure partecipative.
Se il principio di collaborazione dunque implica considerare i cittadini non più utenti ma portatori di competenze e capacità  ciò non significa che la loro volontà  possa dirsi slegata ed indipendente dalla ponderazione da parte del soggetto pubblico dell’interesse generale di cui essi si fanno portatori.

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