Produzione di energia da fonti rinnovabili su terreno di uso civico

Veri titolari dei diritti d ' uso civico sono i componenti della collettività 


La sentenza

La decisione in commento ha ad oggetto la realizzazione di un parco eolico in un’area gravata da diritti d’uso civico.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato è chiamato ad esprimersi sulla legittimità , già  riconosciuta dal Tar Campania, sez. Salerno, in primo grado, del provvedimento con cui la Giunta Regionale campana ha rigettato la richiesta di mutamento di destinazione d’uso civico avanzata dal Comune di Contursi Terme (ai sensi dell’art. 41, R.D. 332/1928) a seguito dell’espressa subordinazione all’eliminazione del vincolo di uso civico dell’efficacia dell’Autorizzazione Unica rilasciata dalla competente struttura regionale (ex art. 12, D.lgs. 387/2003) alla società  richiedente.
In entrambi i gradi di giudizio, il diniego regionale risulta giustificato dal mancato preventivo esperimento, ad opera dell’amministrazione comunale, di una procedura ad evidenza pubblica volta all’assegnazione a terzi dell’area destinata (dall’art. 12, L. 1766/1927) ad uso silvo-pastorale.
Il Consiglio di Stato censura la superficialità  con cui il Comune, benché ente istituzionalmente preposto alla rappresentanza della collettività  titolare del fondo, ha proceduto all’immediata richiesta di eliminazione del vincolo ad uso civico, omettendo qualsiasi forma di preventivo coinvolgimento della comunità  proprietaria del bene oggetto di disposizione. Pienamente approvata è invece l’imposizione regionale dell’obbligo di gara pubblica, reputata dai consiglieri necessaria, pur in assenza di espressa previsione legislativa, ogniqualvolta un determinato procedimento comporti l’attribuzione a terzi di diritti spettanti alla collettività .

 Il commento

Fulcro della decisione è la riconduzione dei beni in questione al regime giuridico della demanialità , in virtù della quale anche la concessione di beni civici soggiace all’applicazione dei principi cardine di pubblicità , imparzialità  e trasparenza, in tal caso tesi, soprattutto, al «conseguimento del massimo utile per l’universitas civium ».
E’ solo attraverso la partecipazione pubblica, infatti, che la comunità  titolare dei diritti è messa in condizione di conoscere i termini della concessione, richiedere chiarimenti, esprimere il proprio dissenso e vagliare possibili soluzioni alternative.
Colpisce tuttavia l’atteggiamento con cui l’amministrazione comunale ha disatteso la propria funzione di raccordo e rappresentanza di tutti i titolari della proprietà  collettiva, elevandosi all’opposto a intestataria unica della proprietà  solitaria del fondo.
Indicativo è del resto lo stesso schieramento processuale, che vede il Comune intervenire ad adiuvandum al fianco della società  appellante, interessata all’esercizio dell’attività  imprenditoriale sul fondo, e contro la Regione, unica vera tutrice dell’uso civico dell’area.
La vicenda campana svela la riduzione degli usi civici, per secoli concepiti quali mezzi di approvvigionamento e conservazione delle risorse vitali offerte dalla terra, a vuoti ostacoli burocratici agevolmente eludibili.
A fronte dell’indubbio mutamento del contesto economico di riferimento, non può tuttavia essere trascurata l’evoluzione funzionale dei beni considerati, oggi strumentali alla soddisfazione delle esigenze di salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile, non più della singola comunità  fruitrice delle utilità  del fondo ma della generalità  tutta, presente e futura, dei consociati. Funzione, dunque, in cui ben rientra la destinazione dei beni civici alla generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma solo a seguito di adeguate procedure trasparenti e partecipate.

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