Soggetti privati investiti di funzioni a rilevanza pubblica

Trova conferma un modello di amministrazione in forza del quale una pluralità  di soggetti pubblici e privati collaborano reciprocamente in vista del perseguimento dell ' interesse generale


La sentenza

La sentenza in esame verte sull’assegnazione a specifici soggetti privati, denominati Centri di Assistenza Agricola, di un’ampia serie di funzioni di natura amministrativo-burocratica di supporto e consulenza a favore delle imprese agricole.
Detta assegnazione è oggetto di contestazione da parte dell’Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di Bari che, impugnando la delibera regionale che individua i procedimenti per i quali è ammessa l’erogazione del servizio di assistenza ad opera dei CAA, ne domandano al Tar Puglia l’annullamento previa declaratoria di illegittimità  costituzionale della legge regionale in applicazione della quale la delibera medesima è stata emanata.
In particolare, l’Ordine ricorrente intravede nell’attribuzione di un vasto spettro di funzioni ai CAA – comprendenti il riconoscimento di potestà  istruttoria, di validazione e di inoltro alla pubblica amministrazione delle istanze relative all’esercizio dell’attività  agricola – la creazione di un vantaggio competitivo lesivo del dettato degli artt. 3 e 117 Cost., a causa rispettivamente della disparità  di trattamento generata nei confronti dei liberi professionisti e del mancato rispetto del principio concorrenziale quale obbligo internazionale al cui rispetto è vincolato il legislatore interno.
Il Giudice adito respinge tuttavia le argomentazioni proposte, reputando la normativa regionale rispettosa della disciplina nazionale di riferimento e quest’ultima conforme alle disposizioni costituzionali invocate.
Ad avviso del giudice amministrativo, infatti, l’interpretazione teleologica della normativa attinente i Centri in questione consente di riconoscere una posizione differenziata agli stessi in quanto «soggetti privati preposti all’esercizio di attività  amministrativa », «istituiti come strumenti di supporto per gli imprenditori agricoli al fine di agevolare l’espletamento delle pratiche burocratiche che gli imprenditori stessi sono costretti a evadere », e pertanto costituenti «espressione del principio di sussidiarietà  orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione ».

Il commento

La nozione di sussidiarietà  recepita dalla pronuncia in commento si pone al confine tra il paradigma sussidiario cristallizzato nella Costituzione ed il più ampio fenomeno di privatizzazione dell’attività  e dell’organizzazione amministrativa che da anni interessa l’ordinamento nazionale e comunitario.
L’assegnazione di funzioni di natura amministrativa ad un soggetto privato appositamente istituito rientra infatti in quella tendenza che, a partire dagli anni ’90, ha condotto la pubblica amministrazione, alla luce dell’espansione delle funzioni affidategli, delle contestuali esigenze di finanza pubblica e degli obiettivi di efficacia e di efficienza comunque previsti, a ricorrere a strumenti privatistici per lo svolgimento delle attività  di pubblico interesse.
E’ nell’alveo di tale tendenza che si inseriscono, come è noto, la privatizzazione di preesistenti soggetti pubblici, la creazione ex novo di enti privati investiti di pubbliche funzioni e, più in generale, la graduale apertura dell’amministrazione alla collaborazione dei cittadini, singoli e associati, nelle forme ben note a questa rivista.
Il principio di sussidiarietà  orizzontale introdotto dal Tar Puglia, se in parte si discosta dalla lettera dell’art. 118 Cost., essenzialmente rivolto a cittadini attivi interessati al bene comune, in parte ne amplia anche il contenuto, includendo tra i soggetti della sussidiarietà  gli stessi enti legislativamente istituiti per l’esercizio condiviso della funzione amministrativa (cd. co-amministrazione).
Complessivamente, nella sentenza esaminata trova piena conferma il rinnovamento, già  da tempo registrato in dottrina, delle dinamiche dell’amministrazione pubblica, con particolare riferimento allo scopo, ai soggetti e all’organizzazione di questa. Abbandonato il cd. paradigma bipolare, autoritativo e unidirezionale, trova infatti espressione un modello di amministrazione policentrico e paritario in forza del quale una pluralità  di soggetti pubblici e privati collaborano reciprocamente in vista del perseguimento dell’interesse generale.

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