Sviluppo di infrastrutture di telecomunicazione e sussidiarietà 

Il principio di leale collaborazione si pone a presidio dei livelli di governo in cui si esercita la sussidiarietà  orizzontale


La sentenza

La Regione Liguria sottopone al vaglio della Corte costituzionale l’art. 30, commi 1 e 3, del D.l. n. 98/2011 (convertito con L. n. 111/2011), dubitando della conformità  delle disposizioni impugnate al dettato degli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, oltreché al principio di leale collaborazione.
Le norme censurate, infatti, pur incidendo sulla materia «ordinamento delle comunicazioni », attribuita alla potestà  legislativa concorrente delle Regioni, affidano al Ministero dello sviluppo economico – rispettivamente, con il concorso delle imprese titolari di reti e di impianti di comunicazione e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – tanto la predisposizione di un progetto strategico per l’individuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga (co. 1) quanto la successiva determinazione delle modalità  di adozione dei provvedimenti attuativi del progetto medesimo (co. 3).
Ravvisando nella fattispecie la sussistenza di esigenze unitarie tali da giustificare l’attrazione in sussidiarietà  di funzioni vertenti su una materia di competenza regionale concorrente, il Giudice delle leggi esclude la lesione degli artt. 117 e 118 Cost.
Ciononostante, la Corte dichiara l’illegittimità  costituzionale delle norme oggetto di giudizio nella parte in cui le stesse, in palese violazione del principio di leale collaborazione, non contemplano in alcun modo il coinvolgimento delle Regioni, né in fase di predisposizione del progetto strategico, né tantomeno in relazione alla realizzazione concreta sui singoli territori regionali degli specifici interventi attuativi previsti.

Il commento

La Corte costituzionale pone a fondamento dell’esame della normativa impugnata la riconducibilità  della stessa all’impegno assunto a livello europeo dallo Stato italiano a garantire, anche incentivando l’intervento del settore privato «sulla base del principio di sussidiarietà  orizzontale e di partenariato pubblico-privato » (co. 1), l’accesso universale alla rete internet.
Ed è proprio la considerazione dell’obiettivo della garanzia dell’accesso ad internet, quale ” nuovo diritto ” strumentale alla soddisfazione di altri diritti costituzionalmente riconosciuti (si pensi, solo a titolo di esempio, all’impatto della rete sulle libertà  di comunicazione e di manifestazione del pensiero, al libero accesso ai contenuti culturali o all’utilizzo di internet in ambito sanitario o nel settore della viabilità ) ad offrire alla Corte l’occasione di precisare la portata applicativa del principio di sussidiarietà  orizzontale evocato nelle disposizioni esaminate.
In primo luogo, nel convalidare l’avocazione al centro di competenze di spettanza regionale, la Corte mette al contempo in guardia dal considerare l’espresso riferimento al principio di sussidiarietà  orizzontale alla stregua di una forma di esonero dello Stato a fronte dell’intervento degli operatori privati. Le caratteristiche strutturali della rete oggetto di disciplina e il carattere universale dell’obiettivo dell’accesso ad internet che la normativa persegue, impongono infatti di interpretare il richiamo al principio di sussidiarietà  orizzontale come una viva sollecitazione degli investimenti privati nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione senza tuttavia mai «sollevare in alcun modo lo Stato dal compito di provvedere ».
In secondo luogo, subordinando la legittimità  dell’accentramento delle funzioni all’osservanza del principio di leale collaborazione con i livelli istituzionali esautorati, la decisione consente di individuare la stretta correlazione intercorrente tra le due declinazioni della sussidiarietà . Il principio che la Corte costituzionale dichiara violato esercita infatti una sorta di ” forza gravitazionale ” che,   compensando il carattere ascensionale tipico della sussidiarietà  verticale, si pone a presidio delle autonomie locali, e cioè dei livelli di governo in cui si esercita la sussidiarietà  orizzontalmente intesa.
In definitiva, la sentenza n. 163/2012 rende evidente come neppure la soddisfazione di diritti di nuova emersione possa prescindere da un esercizio condiviso delle funzioni, ovvero, come chiaramente dimostra il caso di specie, né dall’indefettibile funzione di coordinamento, mediazione e uniforme garanzia dei livelli prestazionali essenziali, tipica dello Stato, né dall’innegabile coinvolgimento delle autonomie territoriali e dei cittadini che in esse operano.

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