Regolamento disciplinante la collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale per la cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni

Il regolamento si conferma valido strumento di amministrazione condivisa

I Principi
Il regolamento in commento, oltre ai noti principi di fiducia reciproca, sostenibilità  e proporzionalità  – per citarne alcuni – contenuti nel testo bolognese, ripropone il principio di pari opportunità  e contrasto delle discriminazioni e quello di prossimità  e territorialità  contenuti nel regolamento del comune di Macerata.
Attraverso il principio di pari opportunità  e contrasto delle discriminazioni s’intende ancora una volta, non solo dare attuazione concreta all’art. 51, co. 2, cost., ma determinare un modello amministrativo orientato al principio della laicità .
Sul principio di prossimità  e territorialità , se da un lato vengono privilegiate le comunità  già  operanti sul territorio, dall’altro viene discriminata l’aggregazione spontanea di quei cittadini coinvolti nella cura dei beni comuni urbani.

Il modello di amministrazione
Le disposizioni contenute nel regolamento di Pavia regolano l’attività  di cura e gestione dei beni comuni attraverso atti di natura non autoritativa.
Viene confermato cosìun modello di amministrazione condivisa che intende porre sullo stesso piano i cittadini attivi e l’amministrazione.

Profili organizzativi
Sotto il profilo organizzativo il regolamento identifica il responsabile dell’Ufficio per l’amministrazione condivisa, il quale dovrà  vagliare le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi che dovranno pervenire prioritariamente in via telematica.
Entro 15 gg il responsabile dell’ufficio dovrà  individuare il Dirigente responsabile – competente per materia il quale dovrà  dare avvio al procedimento la cui durata è di 30 gg, che può essere sospeso previa idonea motivazione una sola volta.
Qualora dovessero insorgere problematiche inerenti all’individuazione del dirigente competente, quest’ultimo verrà  indicato dal Comitato di direzione.
Spetta quindi al dirigente verificare la fattibilità  tecnica della proposta di collaborazione e dare avvio alla fase istruttoria, informando i proponenti e il responsabile dell’ufficio.
Qualora dovessero emergere dei problemi tecnici inerenti alla fattibilità  del progetto, il dirigente entro 15 gg dalla domanda dovrà  dare comunicazione ai proponenti, richiedendo eventuali informazioni aggiuntive.
Nel caso in cui il patto di collaborazione preveda interventi di tipo complesso, il dirigente competente, accertata la fattibilità  tecnica, entro 10 gg predispone gli atti amministrativi oggetto di delibera che dovrà  essere approvata successivamente dalla Giunta comunale. In caso di esito favorevole da parte delle Giunta, il patto di collaborazione complesso verrà  sottoscritto dal Dirigente competente.

La disciplina dei beni
Gli interventi di cura e rigenerazione posti a carico dei cittadini singoli ovvero in forma associata possono riguardare gli immobili e spazi pubblici purché non contrastino con la fruizione collettiva del bene.
Sugli immobili le attività  possono riguardare la manutenzione, il restauro e la riqualificazione previa approvazione preventiva del Comune; tra gli elementi valutativi in ordine a tali interventi verrà  esaminata la struttura organizzativa, nonché la capacità  tecnico – finanziaria dei soggetti preposti.
Nel caso in cui invece gli interventi riguardino beni culturali e paesaggistici, al fine di ottenere le relative autorizzazioni, sarà  la Sovrintendenza a vagliare suddetti interventi.

Forme di sostegno
Sulle forme di sostegno l’art. 10 del presente regolamento predispone che il Comune può assumere oneri per la realizzazione di interventi di cura e rigenerazione da parte dei soggetti coinvolti.  In particolare, qualora si ritenga di particolare interesse una determinata azione di cura e rigenerazione, e le relative risorse risultino adeguate, il Comune può destinare una parte di risorse nel Bilancio partecipativo quale forma concreta di sostegno materiale.