La fattispecie

Nel caso di specie, a marzo 2016 la città tedesca di Solingen ha avviato una procedura di affidamento di servizi evitando la pubblicazione di un bando di gara e invitando direttamente quattro organizzazioni di assistenza a presentare la propria offerta per i servizi di assistenza e trasporto malati comunali.  Oggetto dell’appalto era, da una parte, l’utilizzo di veicoli di soccorso municipali per gli interventi di emergenza per l’ assistenza a pazienti che necessitano di cure urgenti e, dall’altra, il trasporto in ambulanza con il compito principale di prestare assistenza e cure a pazienti. A seguito dell’affidamento di tali servizi, le organizzazioni non aggiudicatarie hanno deciso di ricorrere dinnanzi al Vergabekammer Rheinland, organo amministrativo dedito agli appalti in Renania, lamentando la mancata applicazione della regolare procedura ad evidenza pubblica, come previsto dalla direttiva sugli appalti 2014/24/UE. Il ricorso è stato in primo grado respinto. La vicenda, però, è proseguita dinnanzi al tribunale superiore di Düsseldorf che ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione Europea alcune questioni pregiudiziali.

Le questioni pregiudiziali dinnanzi alla Corte UE

Il tribunale di Düsseldorf ha sollevato varie questioni dinnanzi alla Corte. Due risultano di particolare interesse per Labsus: in primo luogo si è posto il quesito se il servizio di trasporto in oggetto potesse essere ricondotto ai servizi di difesa civile, a quelli di protezione civile o di prevenzione contro i pericoli, ai sensi dell’articolo 10, lettera h) della direttiva 2014/24/UE. In secondo luogo, l’attenzione si è concentrata sulla qualificazione delle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro di cui all’articolo 10 lettera h) della direttiva, chiedendo se per tale definizione è necessario un riconoscimento in base alla normativa nazionale dello stato membro. La direttiva 2014/24/UE, al considerando 28, prevede, infatti, che in caso di servizi di emergenza l’affidamento possa essere esonerato dalle procedure ad evidenza pubblica purché affidato ad organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro.
In merito alla prima questione la Corte sottolinea innanzitutto che l’assistenza ai pazienti in situazioni di emergenza in un veicolo di soccorso da parte di un paramedico/soccorritore sanitario e il trasporto in ambulanza qualificato non costituiscono servizi di difesa civile né servizi di protezione civile. Il concetto di prevenzione contro i pericoli, invece, viene opportunamente richiamato dal tribunale superiore. Secondo la Corte, infatti, “Se è vero che le nozioni di «protezione civile» e di «difesa civile» rinviano a situazioni in cui si deve far fronte a un danno collettivo, quale, ad esempio, un terremoto, uno tsunami o, ancora, una guerra, da ciò non deriva necessariamente che la nozione di «prevenzione contro i pericoli»” . Tale nozione può infatti riguardare sia rischi collettivi sia rischi individuali. L’assistenza e il trasporto di pazienti in situazione di emergenza in un veicolo di soccorso rientrano, dunque, nella nozione di prevenzione contro i pericoli, ai sensi dell’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24.
Riguardo alla seconda questione, infine, la Corte rileva che l’attribuzione da parte del diritto nazionale dello status di «organizzazione di protezione e di difesa civile» non può garantire con certezza che le entità beneficiarie di tale status non perseguano uno scopo di lucro. La direttiva si pone, infatti, l’obiettivo di favorire organizzazioni e associazioni effettivamente senza scopo di lucro, dedite alla collettività. Il bene primario da tutelare è la tutela della salute della collettività mantenendo intatte le peculiari caratteristiche del servizio. A nulla rileva che siano riconosciute formalmente dal diritto nazionale.

Alcune considerazioni

Il tema della natura dei servizi di assistenza e trasporto urgente di malati ha diviso per anni le opinioni. Sia i giudici europei sia quelli italiani, infatti, sono stati chiamati a definire la natura di questi servizi. Si consideri che l’accento poteva essere posto, da una parte, sulla riconducibilità ad attività economica del servizio mentre, dall’altra, sulle finalità di garantire il diritto alla salute in quanto diritto fondamentale della collettività.
Dalla decisione della Corte risulta evidente che la peculiarità delle prestazioni oggetto dei servizi descritti in precedenza sarebbe difficilmente tutelabile mediante l‘iter di procedura ad evidenza pubblica. L’evidenza pubblica, infatti, ha tratto origine dalla necessità di ancorare l’utilizzo di risorse pubbliche a principi di efficienza, economia, economicità, trasparenza e parità di trattamento degli operatori. La sentenza presa in esame, tuttavia, riconosce che nel particolarissimo settore analizzato ciò che risulta primario è assicurare la qualità di un servizio a favore della collettività da parte di enti intrisi di questo spirito di cura, partecipazione e condivisione ponendo la collettività al centro dell’attenzione. Proprio in virtù della gratuità del servizio da parte degli enti no profit è consentita un’eccezione alla regola dell’evidenza pubblica.

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Albanese, Diritto all’assistenza e servizi sociali

-C. Giust., 11 dicembre 2014, C-113/13