Il convegno “L’Amministrazione condivisa” tenutosi presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento è stato l’occasione per illustrare le caratteristiche dell’Amministrazione condivisa e le applicazioni concrete avutesi in questi anni, ma anche per sottolineare la comunanza di tale modalità di amministrazione e dei suoi concetti basilari con lo spirito e il contenuto, scritto e non scritto, della Costituzione, anche prima della costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
L’Amministrazione condivisa tra analisi giuridiche e riflessioni socio-filosofiche
Nel luogo che è stato la “culla” giuridica del pensiero dell’Amministrazione condivisa, essendo l’Università dove il Prof. Gregorio Arena ha insegnato per decenni, promuovendo anche la propria idea dell’Amministrazione e della sua possibile declinazione in rapporto con i cittadini, il Convegno è stato l’occasione per delineare l’evoluzione di tale pensiero e la sua sedimentazione, nel – parafrasando le ultime parole del discorso dello stesso Prof. Arena a conclusione del convegno – percorso già tracciato dalle orme lasciate dall’esperienza concreta vissuta in questi anni.
Accanto a tale narrazione, il Convegno è stato l’occasione anche per una riflessione socio-filosofico dei concetti alla base dell’Amministrazione condivisa, e prima ancora di un’analisi giuridica su tale rivoluzionario approccio.
E l’analisi giuridica non si è limitata alle senza dubbio rilevanti descrizioni dei diversi istituti che rappresentano l’applicazione concreta del concetto di Amministrazione condivisa – descrivendo le differenze, ma anche il filo conduttore esistente, tra le singole esperienze, dai Patti di collaborazione alle esperienze di partenariato dell’amministrazione condivisa, dalle prassi collaborative alle autogestioni temperate fino alla co-progettazione – e che dimostrano come non si possa più sostenere di essere di fronte a una visione utopica dell’amministrazione, bella ma irrealizzabile in concreto; larga parte degli interventi si sono concentrati sulla continuità e il legame tra l’Amministrazione condivisa delineata e la nostra Costituzione.
L’Amministrazione condivisa nel linguaggio della Costituzione
Una ricostruzione di tale legame a 360 gradi, giuridica, linguistica e sociologica: è stato rilevato come le parole, gli oggetti, i “beni” cari all’Amministrazione condivisa, che ne costituiscono il substrato e il suo stesso fondamento, sono quelli che costituiscono, fondano la Costituzione, ben prima dell’inserimento della sussidiarietà nella Costituzione. Le riflessioni sugli artt. 2 – e in particolare il comma 2 – 3, 45, 54, 97, 117 fino al 118 della Costituzione, hanno dimostrato come ben prima della costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale lo stesso, e il suo approccio, già permeava il dettato costituzionale, ne rappresentava una premessa della visione della Società.
Vi è infatti una sintomatica sintonia, consonanza e armoniosa continuità tra i concetti alla base dell’Amministrazione condivisa e il linguaggio della Costituzione; linguaggio che caratterizza la Costituzione e la definisce non solo tramite le parole, ma nello stile prescelto e nello spirito sotteso.
La sussidiarietà orizzontale, i suoi concetti e le sue premesse, rappresentano la trasposizione, la concretizzazione dello spirito che permea la Costituzione, quel profumo di condivisione, fiducia, partecipazione; e ugualmente l’inclusione, l’intersoggettività e l’interdipendenza rappresentano i concetti basilari per combattere quella situazione di vulnerabilità che caratterizza l’esistenza umana, e che l’attuale contesto ha manifestato con più evidenza, ad aiutare a viverne e conviverne insieme.
Così, emerge con evidenza nel Convegno che le diverse esperienze sussidiarie non sono estranee – né tantomeno contrarie – all’ordo costituzionale italiano, che in quanto aperto ammette l’inclusione di esperienze sociali e, poi, dimensioni giuridiche che nascono a livello praeter legem.
Un altro modo di amministrare
Un’amministrazione diversa, che ha plurime manifestazioni e sfaccettature, ma accomunate dall’essere un’alternativa all’ordinario rapporto amministrativo. Tale rapporto non può semplicisticamente essere ricondotto alla necessità di sopperire a carenze economiche o organizzative da parte dell’amministrazione; anzi, una corretta e cosciente attivazione di processi di Amministrazione condivisa non comporta risparmi, ma richiede investimenti economici ed organizzativi, e prima ancora investimenti “cognitivi”, con i quali far acquisire consapevolezza ad amministrazioni, cittadini ma anche alla politica, trasformando la visione dell’amministrazione condivisa da rimedio ad opzione E tale opzione, come detto, non è estranea o intrusa nell’ordinamento, ma costituisce solo – usando le parole del Prof. Fabio Giglioni – «un altro modo di amministrare», un modello non esclusivo di amministrazione che non modifica il fine preminente sotteso dalla Costituzione: come ha magistralmente concluso il prof. Arena, sia che venga attuato il modello tradizionale/autoritativo, che quello delegativo/di prestazioni o l’Amministrazione condivisa, la Repubblica ha sempre il compito di agire per lo sviluppo della persona. Sviluppo della persona che non può che essere il più elevato interesse generale conseguibile.
Questo mi sembra essere il più grande lascito di questo convegno, il “comune sentire” che ha ispirato tutti gli interventi auspicanti la necessità di un’idea diversa di Amministrazione, nuova rispetto all’ordinaria accezione dominante ma che durante il Convegno è stata dimostrata essere già ben presente e rigogliosa in diverse manifestazioni e istituti, e che si pone in perfetta concordanza con lo spirito costituzionale e con la visione della Società che i Padri Costituenti hanno voluto delineare.
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Foto di copertina: alcuni dei Relatori del Convegno (credits:Alessandro Mondino)