Per la giurisprudenza amministrativa, le finalità di interesse generale plasmano la disciplina cui gli Enti del Terzo settore sono sottoposti

Con la sentenza del 27 aprile 2022, n. 5133, il T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, ha sancito che nell’ipotesi in cui un Ente del Terzo settore avvii una procedura di selezione e accreditamento, questo debba rispettare i principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, così come sanciti dal d.lgs. n. 117/2017. L’obbligo di rispettare quanto disposto dal Codice del Terzo settore vige anche nei confronti di quegli enti del Terzo settore con personalità giuridica di diritto privato.

I motivi della controversia

La controversia da cui scaturisce la pronuncia in esame riguarda una procedura bandita dalla Fondazione ONC (Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato) finalizzata alla selezione di un’associazione riconosciuta del terzo settore da accreditare quale Centro di servizio per il volontariato della Romagna, in particolare per le province di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. La ricorrente, a seguito della mancata selezione, presenta istanza di accesso agli atti per poter prendere visione del progetto presentato dall’altra concorrente. L’accesso, però, le viene negato dalla Fondazione ONC.
La ricorrente si rivolge perciò al giudice amministrativo per la tutela del proprio diritto di accesso agli atti della procedura comparativa. Nelle proprie memorie difensive, la Fondazione sostiene, da un lato, di non essere soggetta alle norme sull’accesso agli atti difensivo di cui alla legge n. 241/1990, dall’altro, oppone la presunta violazione del diritto alla riservatezza della controinteressata.

Gli Enti del Terzo settore e l’accesso agli atti 

Il giudice, come prima questione, scioglie il nodo relativo all’assoggettabilità o meno della Fondazione ONC alla legge sul procedimento amministrativo. Secondo quanto stabilito dall’art. 64 del d.lgs. 117/2017, la Fondazione ONC è istituita con decreto ministeriale al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV e nello svolgimento di queste attività è tenuta ad individuare criteri obiettivi ed imparziali di selezione nonché procedure pubbliche e trasparenti. Dunque, la Fondazione, secondo i giudici, ricade tra quei soggetti di diritto privato che – limitatamente alla loro attività di pubblico interesse – sono tenuti a concedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22, c. 1, lett. e) della l. 241/1990.
Quanto al secondo aspetto, concernete i limiti all’esercizio del diritto di accesso, il giudice asserisce che non trova applicazione, nella fattispecie oggetto del giudizio, la speciale deroga al diritto di accesso scaturente dalla tutela del diritto alla riservatezza, come stabilito dall’art. 24, c. 6, lett. d) della l. 241/1990. In parte, perché la controinteressata non ha evidenziato in modo preciso e circostanziato la presenza di eventuali segreti tecnici e commerciali da tutelare e tali da impedire l’ostensione dei verbali di gara, ma anche perché – secondo un principio stabilito dalla giurisprudenza nell’ambito della disciplina degli appalti, ma pur sempre mutuabile in ogni caso di procedura comparativa – le esigenze di tutela della riservatezza e segretezza sono recessive rispetto al diritto di accesso difensivo. Dunque, i giudici concludono stabilendo che, stante la posizione giuridica qualificata che vanta l’interessata rispetto alla richiesta di ostensione in ragione della sua partecipazione alla procedura comparativa, l’istanza della ricorrente debba essere accolta.

L’interesse generale quale criterio per individuare la disciplina di riferimento

La sentenza qui commentata chiarifica alcuni aspetti molto importanti rispetto alla natura della Fondazione ONC creata dal Codice del Terzo Settore. Si tratta del punto dirimente per l’intera controversia in quanto la Fondazione, nelle sue memorie difensive, aveva escluso il carattere pubblicistico dell’attività da lei svolta e, più in generale, del settore in cui opera, aggiungendo che la procedura di selezione avrebbe invece costituito la realizzazione di un’effettiva autorganizzazione della società civile, secondo una – a nostro avviso – distorta interpretazione degli schemi tipici del principio di sussidiarietà orizzontale. I giudici invece affermano, in totale contrasto con quanto asserito dalla Fondazione ONC, che la ragion d’essere degli enti del terzo settore, in ossequio al principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale, risiede proprio nell’erogazione di servizi di interesse generale. Aggiungono poi che, proprio perché viene in rilievo un’attività inerente alla funzione pubblica, il d.lgs. 117/2017 ha stabilito l’obbligatorietà del ricorso alle procedure comparative per l’imparziale e trasparente scelta dei CSV. Perciò, risulta imprescindibile il rispetto delle regole di pubblicità preventiva e successiva degli esiti delle procedure comparative e del principio di trasparenza, come regolato dal d.lgs. 33/2013, la cui ratio è tra l’altro, quella di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Riflessioni conclusive

In conclusione, questa pronuncia ha offerto lo spunto ai giudici per chiarire che la Fondazione ONC, sebbene sia un ente con personalità giuridica di diritto privato, non ha come scopo quello di favorire forme di autorganizzazione della società civile in un contesto di diritto privato avulso da qualsiasi forma di controllo pubblico. Piuttosto, attribuendo grande rilievo alle finalità di interesse generale perseguite, il Codice del Terzo settore ha segnatamente disposto, che detta Fondazione svolge servizi di interesse generale e nell’esercizio delle sue funzioni debbano essere rispettate determinate regole di pubblicità e trasparenza, come disposto dalle norme vigenti per le pubbliche amministrazioni.

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