Non è inibito alla pubblica amministrazione fare lata applicazione del Codice dei contratti pubblici quando serve all’attuazione dei principi generali riferibili all’azione amministrativa.

Con la sentenza in commento (Tar Campania, Salerno, 2 dicembre 2024, n. 2334) i giudici amministrativi hanno deciso di confermare la decisione dell’amministrazione di escludere una cooperativa sociale da una procedura di accreditamento riservata ad enti del terzo settore, per lo svolgimento del servizio di assistenza socio-educativa scolastica per alunni disabili gravi, a causa della carenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 94 ss. D.lgs. 36/2023.

Le doglianze del ricorrente

Più in particolare, secondo la cooperativa ricorrente, l’amministrazione comunale avrebbe impropriamente applicato la disciplina dei contratti pubblici prevista agli artt. 95 e 98 D.lgs. 36/2023, concernente gli illeciti professionali gravi degli operatori economici, in una procedura di accreditamento, rivolta esclusivamente a soggetti del Terzo Settore, che dovrebbe ordinariamente sfuggire alla sua applicazione in base all’attuale disciplina nazionale ed europea.

La decisione del giudice amministrativo

Secondo il Collegio giudicante, tuttavia, sebbene sia incontestato che alla presente fattispecie non si applichi la disciplina del codice dei contratti pubblici, in virtù della deroga espressa nei confronti del modello organizzativo dell’amministrazione condivisa, di cui all’art. 6 del D.lgs. 36/2023,  ciò nondimeno l’amministrazione è comunque chiamata a gestire il procedimento nel rispetto dei principi, sanciti dall’art. 97 Cost., di buon andamento e imparzialità, dei criteri indicati dall’art. 1 l. n. 241/1990, di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltreché dei principi dell’ordinamento comunitario. In questo senso, infatti, l’accreditamento si colloca al di fuori della normativa euro-unitaria, poiché si limita alla mera individuazione dei soggetti del terzo settore da inserire nella rete dei servizi sociali, senza alcuna competizione da parte di un numero o contingente prefissato. Tuttavia, gli Enti del Terzo settore devono comunque possedere i requisiti di moralità professionale, di idoneità professionale e di capacità tecnica professionale necessari per l’espletamento del servizio in questione. E ciò non solo in virtù dei principi generali dell’azione amministrativa, ma anche in applicazione dello stesso Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017), che precisa come l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato o altre forme di accreditamento debba avvenire “nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento” (art. 55, comma 4, D.lgs. 117/2017), e con il necessario possesso dei “requisiti di moralità professionale” (art. 56, comma 3, D.lgs. 117/2017).

La necessaria verifica della sussistenza dei requisiti di affidabilità dell’operatore

Stando così le cose, non sarebbe assolutamente inibito all’amministrazione fare “lata” applicazione delle norme del codice dei contratti pubblici, nel caso in cui queste siano espressione dei principi generali che governano e condizionano in qualsiasi ambito l’azione amministrativa. Ed infatti, l’esigenza di verificare la sussistenza di requisiti di affidabilità dell’operatore che si interfaccia con la pubblica amministrazione rappresenta espressione e precipitato del principio di buon andamento dell’azione amministrativa.

L’applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici

Con questa pronuncia, i giudici amministrativi hanno voluto affermare un principio di diritto molto importante per l’applicazione della disciplina dell’accreditamento e della co-progettazione in generale, che è quello della flessibilità nell’applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Accade, infatti, molto spesso, che le pubbliche amministrazioni, in assenza di linee guida, protocolli e disposizioni specifiche utilizzabili per gli istituti dell’accreditamento, co-progettazione e co-programmazione non sappiano se e come controllare i “requisiti di moralità professionale” degli Enti del Terzo settore. Gli istituti sopracitati, infatti, sebbene non rientrino formalmente nel campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici nel suo complesso, ai sensi dell’art. 6, D.lgs. 36/2023, tuttavia, possono essere suscettibili di alcune disposizioni normative specifiche, come quelle riferite all’illecito professionale grave, di cui all’art. 95, D.lgs. 36/2023, seppur non con la stessa intensità riferibile agli operatori economici che svolgono la loro attività sul mercato. Alla luce di quanto detto, l’applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici non è inibita a prescindere quando serve all’attuazione di regole generali riferibili all’azione amministrativa. Basterà leggere le sue disposizioni specifiche con le lenti dell’amministrazione condivisa, ossia con la necessaria flessibilità e adattabilità.

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Immagine di copertina: Child su Pixabay