Attraverso il requisito della formalità, il sistema normativo vigente intende garantire controlli e trasparenza, elementi essenziali per l'applicazione concreta del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale

Il TAR Lazio nella sentenza n. 13197/2024 ribadisce l’importanza dell’iscrizione formale ai registri per gli enti del Terzo Settore. Non basta il requisito sostanziale per la partecipazione ai bandi pubblici poiché la collaborazione tra ETS e pubblica amministrazione si fonda sulla trasparenza e sul controllo garantiti dal RUNTS e dai registri previgenti.

La controversia: l’esclusione dal finanziamento erogato con il bando “Fermenti”

La ricorrente, un’associazione culturale capofila di un’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) impugna il decreto n. 819/2021, emesso dal Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, che ha dichiarato la decadenza dal finanziamento precedentemente accordato con decreto dipartimentale n. 622/2020, relativo al bando “Fermenti”. Il motivo: la mancanza del requisito soggettivo di “ente del terzo settore” per due delle associazioni appartenenti all’ATS, in quanto non iscritte ai registri previsti dalla normativa vigente all’epoca del bando.
Al centro delle ragioni che spingono la ricorrente all’impugnazione del decreto c’è la dedotta erroneità nel considerare come condizione essenziale ai fini della qualificazione come ETS – e quindi per la partecipazione al bando – la soddisfazione del requisito formale relativo all’iscrizione ai registri del terzo settore, piuttosto che il solo requisito sostanziale della finalità senza scopo di lucro perseguita dall’ente.
In particolare, la ricorrente rileva che all’epoca del bando il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) non fosse stato ancora istituito e i registri vigenti fossero destinati a soggetti diversi dalle associazioni culturali. A questo scopo viene richiamato  il contenuto di una FAQ pubblicata dall’amministrazione procedente, poi cancellata, con cui si sarebbe creato un affidamento alla partecipazione alla procedura.

La decisione del TAR: sussidiarietà orizzontale e interesse pubblico

Il TAR Lazio decide di rigettare integralmente il ricorso stabilendo che l’iscrizione formale in uno dei registri previsti (e non il solo requisito sostanziale) fosse obbligatoria in base al bando e alla normativa transitoria del Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017). La mancata iscrizione delle due associazioni al momento della domanda giustifica, pertanto, la decadenza dal beneficio.
Inoltre, l’amministrazione ha correttamente esercitato il proprio potere di controllo previsto dal bando stesso, non trattandosi di un intervento in autotutela, né potrebbe invocarsi una violazione del principio di proporzionalità poiché l’esclusione è automatica e vincolata all’accertamento della mancanza del requisito previsto esplicitamente dal bando.

I limiti delle FAQ interpretative nella tutela dell’affidamento

Nonostante la confusione ingenerata dall’amministrazione stessa con la pubblicazione di una FAQ fuorviante, la decisione a cui giunge il TAR Lazio è condivisibile.
Come spiega la sentenza, le FAQ pubblicate dall’amministrazione hanno carattere meramente interpretativo e non possono in alcun modo derogare ai requisiti previsti dalla legge e dal bando. Pertanto, l’affidamento generato dalla FAQ non può ritenersi giuridicamente rilevante.

Il RUNTS come strumento di trasparenza e controllo pubblico

Quanto alla questione centrale della vicenda, ovvero il requisito formale dell’iscrizione ai registri previsti dal CTS, in particolare durante il regime transitorio precedente all’istituzione del RUNTS, ciò che emerge da questa sentenza è un’ulteriore conferma della sua centralità. La soddisfazione di tale criterio è necessaria proprio per garantire una collaborazione efficace e trasparente tra enti privati senza scopo di lucro e pubblica amministrazione.
Il giudice amministrativo non solo richiama l’art. 4 del CTS e le ragioni fondanti fornite dalla legge delega (legge n. 106/2016) ma anche le ulteriori normative intervenute più di recente come l’art. 18 del art. 18 del d.lgs. n. 201/2022, sui rapporti di partenariato con gli enti del terzo settore nell’ambito della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e dall’art. 6 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di contratti pubblici.

La sussidiarietà orizzontale al centro della decisione

L’interpretazione congiunta di queste discipline dimostra che l’intenzione del legislatore è inequivocabilmente quella di garantire, tramite l’iscrizione, una collaborazione efficace e trasparente tra pubblica amministrazione e enti privati del terzo settore, soprattutto quando questi si avvalgono di finanziamenti pubblici.
La sentenza chiarisce che la formalità richiesta (l’iscrizione ai registri previsti) non è un mero formalismo burocratico, bensì uno strumento che consente alla pubblica amministrazione di verificare e garantire che il privato (ente del terzo settore) possieda concretamente le qualità necessarie per operare nel quadro della collaborazione istituzionale delineata dalla sussidiarietà orizzontale. Dunque, il TAR Lazio sottolinea come il sistema normativo vigente intenda proprio attraverso tali formalità garantire controlli e trasparenza, elementi essenziali per l’applicazione concreta del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.
L’assenza del requisito formale di iscrizione, quindi, non consente di attivare correttamente il rapporto collaborativo previsto dall’art. 118, c. 4, Cost. e ciò legittima il provvedimento dell’amministrazione che ha escluso l’ATS ricorrente dal finanziamento.

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Immagine di copertina: lecreusois su Pixabay