Il consolidamento dell’azione degli ETS nel quadro dell’amministrazione condivisa
La Regione Marche ha recentemente approvato la legge “per il sostegno e la promozione del Terzo settore, dell’attivismo civico e dell’economia sociale nella regione” (l. 7 agosto 2025, n. 23) che definisce nel dettaglio la nozione e il procedimento di amministrazione condivisa. Questa si colloca sulla scia dell’adozione da parte delle Regioni di altre leggi sul tema caratterizzandosi per completezza e approfondimento nell’individuazione delle forme di collaborazione tra pubblico e privato con attenzione particolare al ruolo degli Enti del terzo settore (ETS) ed ai profili organizzativi.
Da un punto di vista formale è composta da 26 articoli suddivisi in 10 titoli tra i quali particolarmente significativo è il titolo denominato “Procedimenti di amministrazione condivisa” che all’art. 7 mette in luce il fondamento costituzionale (Art. 118 costituzione) e normativo (Codice del Terzo settore) del modello specificando la rilevanza del ruolo del privato sociale.
Nel definire la nozione di amministrazione condivisa, il legislatore, infatti, valorizza e consolida l’azione dei privati organizzati lasciando sullo sfondo quella – pur presente – dei gruppi informali di cittadini, presi effettivamente in considerazione soltanto nella stipula dei patti per la gestione beni comuni (art. 12). Anche il procedimento di cooperazione articolato nelle forme della co-programmazione (art. 9) e della co-progettazione (art. 10), dei quali sono definite le singole fasi, si inserisce nel quadro di un’autonomia regionale che mira a rafforzare il ruolo attivo degli ETS rendendone stabile la collaborazione con l’amministrazione pubblica.
Gli organi della partecipazione e i c.d. punti di contatto
Un elemento centrale dell’innovazione introdotta dalla legge regionale riguarda l’attenzione ai profili organizzativi individuabili da un lato nella strutturazione di organi di partecipazione che favoriscono l’effettivo coinvolgimento degli ETS nel processo decisionale; dall’altro lato nella creazione di strutture volte all’informazione e al coinvolgimento della collettività.
In relazione al primo profilo sono istituiti due soggetti: il Consiglio regionale del Terzo settore, organo di consultazione e di proposta, con funzioni di rappresentanza e di verifica dell’attuazione della legge e, in particolare, con il compito di svolgere indagini conoscitive e formulare proposte (art. 3); l’Osservatorio regionale sul Terzo settore e sull’amministrazione condivisa che si configura come un organo tecnico di supporto, incaricato di raccogliere dati, promuovere studi e ricerche, monitorare le attività sul territorio (art. 5). A questi si affianca la Conferenza regionale del Terzo settore (art. 4) convocata ogni due anni per affrontare le problematiche individuate dal Consiglio regionale del Terzo settore.
In relazione al secondo profilo, si prevede all’art. 8 che gli enti pubblici possono istituire “Punti di contatto per l’Amministrazione condivisa” all’interno di spazi, luoghi ed immobili, pubblici e privati, aperti ed accessibili al pubblico, nei quali fornire agli interessati informazioni in relazione alle attività di interesse generale, avvalendosi anche delle reti associative presenti sul territorio.
Questa attenzione ai profili organizzativi rappresenta un passo significativo verso una governance strutturata e partecipata, idonea ad integrare stabilmente le competenze di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti nella realizzazione dei progetti. Occorrerà, comunque, valutare – in sede di prima applicazione – se detti strumenti costituiscono effettivamente un mezzo utile per promuovere il modello dell’amministrazione condivisa.
Gli strumenti innovativi per la cooperazione pubblico-privato
Una peculiarità della legge regionale in commento consiste nella introduzione di strumenti innovativi per la promozione dell’amministrazione condivisa. Oltre ai patti di collaborazione (art. 12) che vedono coinvolte le associazioni e i cittadini si introducono anche i Patti di valorizzazione dei beni (art. 13) e le forme di gestione dei beni comuni mediante il partenariato (art. 14).
In particolare, i citati Patti di valorizzazione dei beni – strumenti originali nel contesto della disciplina di settore – consistono in un accordo tra Regione ed ETS per l’attribuzione a questi ultimi di immobili pubblici per lo svolgimento delle attività. Prima di attivare alla stipula del patto è previsto la predisposizione di un elenco dei beni utilizzabili a tale scopo e una procedura selettiva qualora ci siano più richieste sullo stesso bene.
Utilizzando questi strumenti si favorisce, dunque, una maggiore efficienza nella realizzazione dei progetti condivisi poiché si consente di promuovere il coinvolgimento attivo dei privati mediante diverse forme negoziali volte innanzitutto all’attribuzione di beni – mobili o immobili – necessari per le attività di interesse collettivo e, in un secondo momento, alla realizzazione dei progetti.
In sostanza la legge individua un percorso di confronto, negoziazione e collaborazione – tramite diverse tipologie di patto – che mira a valorizzare la partecipazione attiva dei soggetti organizzati e la loro capacità di “co-creare” iniziative a favore della collettività.
I gruppi informali di cittadini per la gestione dei beni comuni
Attenzione particolare merita l’art. 12 della legge che valorizza l’attività dei gruppi informali dei cittadini chiamati a contribuire alla realizzazione di iniziative a favore della collettività. In effetti, si prevede che gli enti pubblici titolari di beni comuni possono, nell’ambito della loro autonomia, stipulare patti per l’amministrazione condivisa con soggetti volontari anche associati. In sostanza la legge, pur essendo focalizzata sul ruolo degli ETS, riconosce che anche i singoli possono collaborare con il pubblico nella gestione dei beni per specifiche iniziative. Interessante è, dunque, il riferimento espresso a «volontari individuali e gruppi informali di cittadini» che denota il riconoscimento di una nozione di amministrazione condivisa che lascia spazio anche a tutti coloro che sono interessati a svolgere in maniera volontaria attività per il benessere collettivo.
Verso un’amministrazione condivisa “strutturata”
La legge regionale Marche predilige una nozione “strutturata” e un approccio sistemico di amministrazione condivisa basata sulla partecipazione degli ETS e dei soggetti volontari nonché su organi predeterminati di controllo e procedimenti predefiniti nel dettaglio di co-progettazione e co-programmazione.
Ciò costituisce un apporto significativo e soprattutto certo alla realizzazione di iniziative a favore della collettività che da un lato supera la criticità delle iniziative soltanto episodiche di amministrazione condivisa; dall’altro lato consente di promuovere una cultura della solidarietà e dell’inclusione sociale che incide anche sulle decisioni e politiche pubbliche.
In conclusione, questa legge regionale costituisce un esempio virtuoso di come l’amministrazione condivisa possa diventare un modello strutturale e strategico e, dunque, un elemento costitutivo stabile per la collaborazione e la co-responsabilità tra ETS, cittadini e pubbliche amministrazioni nella realizzazione di progetti a favore della collettività.
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Immagine di copertina: Couleur su Pixabay
