Statuto

STATUTO

 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

 LABSUS – LABORATORIO PER LA SUSSIDIARIETÀ APS

 

SOMMARIO:
Art. 1 – Denominazione, sede e durata
Art. 2 – Oggetto sociale
Art. 3 – Soci
Art. 4 – Diritti e doveri dei soci
Art. 5 – Recesso ed esclusione dei soci
Art. 6 – Organi dell’Associazione
Art. 7 – Assemblea ordinaria
Art. 8 – Assemblea straordinaria
Art. 9 – Consiglio Direttivo
Art. 10 – Convocazioni e deliberazioni del Consiglio direttivo
Art. 11 – Compiti del Consiglio direttivo
Art. 12 – Presidente
Art. 13 – Vicepresidente
Art. 14 – Presidente Emerito
Art. 15 – Il Tesoriere
Art. 16 – Organo di controllo
Art. 17 – Revisione Legale dei Conti
Art. 18 – Comitato scientifico
Art. 19 – Collegio dei probiviri
Art. 20 – Patrimonio
Art. 21 – Scritture contabili e bilancio
Art. 22 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
Art. 23 – Disposizioni finali

 

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

L’associazione LABSUS – LABORATORIO PER LA SUSSIDIARIETÀ è associazione di promozione sociale (APS) ai sensi dell’Art. 35.1 del D.Lgs. 117/2017 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

L’Associazione ha sede attualmente in via Dei Prati Fiscali, n. 215, presso lo Studio PMC nel Comune di Roma e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L’associazione Labsus APS è costituita per rendere possibile lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività previste dall’oggetto sociale del presente statuto che risultano coerenti con quelle previste dall’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice civile e della legislazione vigente. Adotterà, se lo si riterrà opportuno, le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione si configura quale Ente del Terzo Settore ed è senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all’elettività ed alla gratuità delle cariche associative.

Art. 2 – Oggetto sociale

L’Associazione, esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione che hanno ispirato l’associazione stessa e, in particolare, nel rispetto dell’art. 118, comma 4 della Costituzione.

Nello specifico intende svolgere, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le seguenti attività di interesse generale:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  3. formazione universitaria e post-universitaria;
  4. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  6. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi ad enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  7. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L’Associazione, che ha per scopo attività di ricerca e di promozione del principio di sussidiarietà quale riconosciuto dall’art. 118, comma 4 della Costituzione della Repubblica Italiana, intende perseguire il concreto raggiungimento delle finalità statutarie attraverso:

  1. l’approfondimento dei diversi profili scientifici riguardanti il principio di sussidiarietà e la sua applicazione, mediante ricerche svolte direttamente o in collaborazione con Università, istituti di ricerca, associazioni ed altri soggetti interessati al tema;
  2. la creazione e lo sviluppo di una banca dati in materia di sussidiarietà;
  3. un servizio di informazione, assistenza e consulenza ad associazioni, amministrazioni ed imprese sull’applicazione del principio di sussidiarietà, con particolare attenzione al livello amministrativo locale;
  4. la creazione e la gestione di una rivista online;
  5. la promozione e partecipazione ad iniziative di informazione e divulgazione del principio di sussidiarietà;
  6. attività di progettazione su bandi regionali, nazionali, europei e su progetti sostenuti da Fondazioni e altri soggetti istituzionali;
  7. la partecipazione ed il supporto ad iniziative di formazione in materia di sussidiarietà;
  8. la pubblicazione di un Rapporto annuale sulle attività dell’associazione.

L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività.

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 3 – Soci

Sono soci tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all’Associazione, versano la relativa quota sociale e vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo.

L’ammissione di un nuovo socio è decisa con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

Sono espressamente escluse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei probiviri che delibera sulle domande non accolte. Se non appositamente convocato, in occasione della successiva convocazione del Collegio.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Gli aderenti all’Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall’articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo, contenente i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone di perseguire e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta. All’atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal consiglio direttivo. È obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione del contributo annuo.

L’esercizio dei diritti del socio e l’accesso all’attività sociale è subordinato all’effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant’altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo ovvero dallo Statuto. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Presidente dell’Associazione. Nei successivi trenta giorni dovrà essere garantita la visione dei libri sociali presso la sede legale dell’associazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell’accettazione dell’iscrizione per il primo anno e per i successivi anni entro il 31 dicembre di ciascun anno.

L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati nei limiti previsti dall’art. 36 del D.Lgs. 117/2017

È previsto il rimborso soltanto delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Recesso ed esclusione dei soci

La qualifica di Socio si perde per: recesso, decesso e radiazione.

Il mancato versamento del contributo annuale di adesione rende impossibile la partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio non è trasmissibile. Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell’associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio direttivo ed effettivamente sostenute e documentate.

È espressamente prevista l’assenza di collegamento tra la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata R.R. al Consiglio direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza. La radiazione è deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell’associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l’associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o ai regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo.  La radiazione e l’esclusione dovranno essere comunicate al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomanda A.R. ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio radiato o escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell’associazione. Il ricorso verrà discusso dal Collegio dei Probiviri e potrà essere accolto o rigettato a seguito di votazione con maggioranza semplice.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’associazione.

Art. 6 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Vicepresidente
  • Il Presidente Emerito
  • L’Organo di controllo (eventuale)
  • il Revisore legale dei conti (eventuale)
  • Il Collegio dei Probiviri (eventuale)
  • Il Comitato Scientifico

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Ai soci in carica spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività preventivamente concordate.

Art. 7 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.

L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo tramite il Presidente almeno una volta l’anno, entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, ove obbligatorio o comunque predisposto, del bilancio sociale.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine come ad esempio mail con richiesta al socio di conferma di ricezione. Nell’avviso di convocazione dell’assemblea la seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno e luogo fissato per la prima e dovrà essere convocata almeno il giorno seguente.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo delega.

È ammesso il voto per corrispondenza, anche in formato elettronico, ad esempio in teleconferenza, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa al voto. Si considerano presenti anche i soci che hanno partecipato al voto per corrispondenza.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea, sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

Sono compiti inderogabili dell’Assemblea ordinaria:

  1. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
  2. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. approvare il bilancio di esercizio ed eventualmente quello sociale, nel momento in cui dovesse diventare obbligatorio o predisposto in maniera volontaria;
  4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  6. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti nel registro soci da almeno tre mesi hanno diritto di eleggere e di essere eletti.

Si considerano presenti anche i soci che hanno partecipato al voto per corrispondenza o che partecipano in modalità di audio video conferenza.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato, purché non membro del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori dei conti, mediante delega scritta, anche in via telematica, in calce all’avviso di convocazione. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione; in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina per l’occasione chi la presiede. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

Art. 8 – Assemblea straordinaria

Le convocazioni dell’Assemblea straordinaria avvengono con le stesse modalità di quella ordinaria.

L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

  1. deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  2. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno i tre quarti dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con almeno la metà degli aventi diritto intervenuti o in proprio o a mezzo delega.

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria devono avvenire per atto pubblico.

Le modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto sono valide se sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Si considerano presenti anche i soci che hanno partecipato al voto per corrispondenza.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato, purché non membro del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori dei conti, mediante delega scritta, anche in via telematica, in calce all’avviso di convocazione. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

Spetta al consigliere più anziano constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea dei soci e nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Il Consiglio Direttivo è formato da minimo 5 ad un massimo di 7 membri scelti tra i soci, se persone fisiche, o tra gli associati dei soci, se soggetti diversi.

Almeno uno dei componenti è scelto tra i membri della redazione della rivista online. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai componenti del Consiglio direttivo per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese.

Art. 10 – Convocazioni e deliberazioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata postale o a mano o con mezzi telematici che diano certezza dell’avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario oppure dietro  domanda motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta l’anno per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio di esercizio da presentare all’approvazione dell’Assemblea. Il termine di 8 giorni di preavviso può essere inferiore quando ricorrano motivi di urgenza.

L’avviso, che deve essere comunicato al Presidente Emerito, deve contenere il luogo, il giorno, l’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Essi possono partecipare anche mediante collegamenti telematici, audio o video a condizione che il Presidente consideri tale strumento idoneo per il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, trascritto nel libro dei verbali del Consiglio direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 – Compiti del Consiglio direttivo

Al Consiglio direttivo spetta l’ordinaria e straordinaria amministrazione, l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’associazione.

Al Consiglio direttivo spetta inoltre:

– eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vicepresidente;

– proporre all’Assemblea il Presidente Emerito da eleggere;

– nominare il Tesoriere;

– amministrare le risorse economiche dell’associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

– predisporre, al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio d’esercizio e se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

– predisporre e approvare, al fine di un’ordinata programmazione delle attività, un bilancio preventivo entro la fine dell’anno solare;

– redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’associazione;

– indire convegni, incontri di studio, seminari ed altro;

– valutare i progetti, l’attività e i servizi in cui è impegnata l’associazione;

– deliberare in merito ad ogni atto relativo all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione;

– deliberare l’adesione dell’associazione ad altre istituzioni analoghe;

– decidere sull’ammissione e l’esclusione o la decadenza dei soci;

– deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci o ad associati dei propri soci.

Il Consiglio può nominare un Coordinatore che coadiuvi il Presidente e il Consiglio nella gestione delle attività dell’associazione su scala nazionale e locale.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente, che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale dell’associazione, anche in sede giudiziaria, e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo; cura i rapporti con l’esterno; presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vicepresidente.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’associazione; in particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; effettuare incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi a dipendenti e collaboratori.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio direttivo può richiedere la firma abbinata di altro consigliere.

In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 13 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli.

Art. 14 – Presidente Emerito

Il Presidente Emerito (ove nominato) è eletto dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo fra persone che hanno ricoperto la carica di Presidente e che con la propria attività hanno dato prova di particolare attaccamento all’Associazione, dando ad essa lustro e autorevolezza. In ogni caso la carica di Presidente Emerito non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona. Il Presidente Emerito ha funzioni di garanzia del rispetto della linea culturale e politica dell’associazione e, in accordo con il Presidente, può svolgere la funzione di rappresentanza istituzionale della stessa.

Il Presidente Emerito partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci e, su richiesta del Consiglio direttivo, può dirigere progetti ed altre attività dell’associazione.

Art. 15 – Il Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo. Tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Organo di controllo

L’Organo di controllo potrà essere o collegiale, composto da tre membri o anche monocratico. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora espressamente incaricato, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre il controllo legale dei conti qualora l’associazione dovesse superare i limiti previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 117 2017 e gli sia espressamente richiesto.

L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 – Revisione Legale dei Conti

L’Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro qualora superi i limiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 – Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico (ove nominato) su richiesta del Consiglio Direttivo sostiene la progettazione e la realizzazione delle attività dell’Associazione. La composizione del Comitato Scientifico è rinnovata ogni cinque anni con voto unanime del Consiglio Direttivo. In caso di mancato rinnovo, l’incarico si ritiene confermato per altri cinque anni.

Art. 19 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri (ove nominato) è composto da Probiviri eletti dall’Assemblea tra i propri soci o tra gli associati dei propri soci in numero di tre, durano in carica un triennio e sono rieleggibili; eleggono nel loro seno il Presidente.  Al Collegio dei probiviri spetta di arbitrare inappellabilmente le vertenze sorte nell’ambito dell’associazione e che interessino uno o più soci; spetta ad esso, altresì, di proporre al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio si riunisce su richiesta del Consiglio direttivo, di un terzo dei soci o di un socio interessato alla vertenza.

Art. 20 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale.

Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

  • dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
  • da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • dai contributi annuali e straordinari degli associati;
  • dai contributi dei privati;
  • dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato;
  • degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  • dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  • da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • da entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;
  • da proventi derivanti da raccolte fondi.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art. 21 – Scritture contabili e bilancio

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l’Associazione dovrà tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali purché ne facciano motivata istanza al Presidente dell’associazione e dovranno essere esibiti entro 10 giorni dalla richiesta. Le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci.

Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

L’Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

A tal fine, per ciascuna attività di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese ad esse relative.

Art. 22 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017

Art. 23 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.