TITOLO I
Disposizioni generali

ARTICOLO 1
(Finalità e principi del conferimento)

1. Ai fini della realizzazione di un efficiente sistema delle autonomie locali, la presente legge disciplina il riordino di funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nelle materie e nei settori da essa considerati disponendo, in particolare, il conferimento ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane delle funzioni relative alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali in conformità ai principi di cui all’articolo 3 della legge 8 giugno 199, n. 142, agli articoli 2 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e agli articoli 3, 6 e 7 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
2. In particolare il conferimento delle funzioni avviene in applicazione dei seguenti principi:
a) sussidiarietà, per cui tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale sono conferite ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative;
b) completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa, in modo da assicurare ai singoli enti l’unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee e un’effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
c) efficienza ed economicità, in modo da assicurare un adeguato esercizio delle funzioni anche attraverso la differenziazione dei conferimenti, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi e in relazione all’idoneità organizzativa dell’amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l’esercizio delle funzioni;
d) autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli Enti locali nell’esercizio delle funzioni ad essi conferite;
e) copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l’esercizio delle funzioni conferite;
f) cooperazione per cui sono previsti strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra la Regione e gli enti locali.
3. La Regione promuove la valorizzazione dell’autonomia dei singoli e delle formazioni sociali.

 

ARTICOLO 2

(Attuazione del conferimento)

1. Salvo diversa espressa disposizione della presente legge, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all’esercizio delle funzioni conferite.
2. Per l’esercizio delle funzioni conferite i Comuni e le Province possono avvalersi delle forme di associazione e di cooperazione nell’ambito di quanto previsto dalla legislazione vigente.
3. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione alla Regione, agli enti da essa dipendenti o alle autonomie funzionali di funzioni conferite a Comuni, Province e Comunità montane dalle disposizioni vigenti.

 

ARTICOLO 3
(Funzioni dei Comuni)

1. Nelle materie e nei settori considerati dalla presente legge spetta ai Comuni la generalità delle funzioni non espressamente riservate, dalla presente legge o da precedenti leggi, alla Regione, alle Province e alle Comunità montane, salvo diversa previsione relativa a singole materie o settori.

 

ARTICOLO 4

(Esercizio associato delle funzioni)

1. Al fine di favorire l’esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni di minore dimensione demografica sono determinati, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e sentita la Conferenza regionale delle autonomie, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni medesime.
2. I livelli ottimali di esercizio di una o più funzioni omogenee sono determinati tenendo conto di indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, sulla base dei quali i Comuni possono realizzare una gestione della funzione o del servizio in modo efficiente, efficace ed economico.
3. Nelle zone montane i livelli ottimali di esercizio coincidono, di norma, con quelli delle Comunità montane, salvo diversa determinazione adottata con la procedura di cui al comma 1.
4. In armonia con le predette determinazioni regionali, i Comuni interessati, entro i successivi quattro mesi, individuano, d’intesa fra loro, i soggetti, le forme e le metodologie per l’esercizio associato delle funzioni e ne danno comunicazione alla Regione.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale da adottarsi sentita la Provincia interessata, delibera a maggioranza dei componenti l’adozione in via sostitutiva delle forme di esercizio associato e la costituzione dei soggetti e delle strutture relative.
6. Ai fini di cui al comma 5 il Consiglio regionale si attiene ai
principi e agli indirizzi previsti dalla l.r. 16 gennaio 1995, n. 1 prevedendo che nelle zone montane l’esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni di minore dimensione demografica sia assicurato, di norma, mediante le Comunità montane e, nelle restanti zone, da unioni dei Comuni interessati.
7. Con le determinazioni di cui al comma 1 sono definiti altresì gli incentivi per promuovere l’esercizio associato delle funzioni, tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione di finanziamenti aggiuntivi in misura crescente in rapporto alla maggiore consistenza dell’esercizio associato;
b) graduazione della consistenza del finanziamento aggiuntivo in rapporto al numero ed alla rilevanza delle funzioni esercitate in comune e all’entità del personale e delle risorse messe in comune, tenuto conto del rapporto percentuale rispetto al totale dell’entità e delle risorse di bilancio;
c) determinazione della durata dei finanziamenti aggiuntivi, anche diversificata, comunque non superiore a dieci anni.

 

ARTICOLO 5

(Funzioni delle Comunità montane)

1. Nelle materie e nei settori considerati spettano alle Comunità montane le funzioni ad esse conferite dalla presente legge, nonché quelle ad esse delegate da Comuni, da Province e dalla Regione.

 

ARTICOLO 6

(Funzioni delle Province)

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 142/199, dal d.lgs. 112/1998, dagli altri decreti delegati di attuazione della legge 59/1997 e dalla l.r. 5 settembre 1992, n. 46 spettano alle Province, nelle materie e nei settori considerati, le funzioni indicate dalla presente legge.
2. Le Province forniscono inoltre a richiesta assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni compresi nel rispettivo territorio.

 

ARTICOLO 7

(Funzioni della Regione)

1. Nelle materie e nei settori considerati spettano alla Regione le funzioni ad essa espressamente riservate dalla presente legge, nonché le funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale.
2. Nelle materie e nei settori predetti spettano in ogni caso alla Regione:
a) le funzioni di programmazione per il perseguimento degli obiettivi e delle esigenze unitarie su scala regionale mediante il programma regionale di sviluppo, il piano pluriennale di attività e di spesa e i piani regionali di settore;
b) le funzioni di raccolta, gestione, elaborazione, analisi e diffusione delle informazioni statistiche previste nelle indagini del programma statistico nazionale e regionale e relative allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
3. Relativamente alle funzioni conferite agli enti locali, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento, previa intesa con la conferenza regionale delle autonomie. Se l’intesa non è raggiunta entro trenta giorni dalla richiesta, gli atti di indirizzo e coordinamento sono adottati, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale a maggioranza dei componenti.
4. La Giunta regionale provvede inoltre, ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 46/1992, alla verifica della compatibilità con gli atti regionali di programmazione di cui al comma 2, lettera a), degli atti di programmazione dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane rilevanti ai fini dell’attuazione della programmazione regionale.
5. La Giunta regionale, previa diffida, può adottare, sentita la conferenza regionale delle autonomie, i necessari atti sostitutivi al fine di assicurare la conformità agli atti regionali di programmazione e di indirizzo e l’adempimento degli obblighi stabiliti dalle disposizioni comunitarie.

 

ARTICOLO 8

(Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura collaborano con la Regione per le attività relative alla:
a) gestione di progetti finalizzati all’internazionalizzazione dell’economia regionale;
b) progettazione ed attuazione degli interventi assistiti da finanziamenti comunitari relativi ai settori produttivi regionali;
c) raccolta di informazioni ed effettuazione di studi e ricerche sull’andamento economico e sulla struttura produttiva regionale.
2. Le associazioni di categoria e le altre formazioni sociali collaborano con la Regione per l’esercizio delle attività di cui al comma 1.
3. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la nomina di rappresentanti della Regione nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della l.r. 5 agosto 1996, n. 34;
b) il controllo sugli organi camerali, ai sensi dei commi successivi.
4. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del d.lgs. 112/1998.
5. Al fine della vigilanza sul corretto funzionamento degli organi camerali, le camere di commercio trasmettono alla Giunta regionale, non appena approvati, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché una relazione sulle attività svolte contenente i programmi attuati e gli interventi realizzati nel corso dell’esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce.
6. Sulla base della documentazione acquisita la Regione redige la relazione di cui all’articolo 37, comma 2, del d.lgs. 112/1998.
7. I consigli camerali sono sciolti con deliberazione della Giunta regionale, nei casi previsti dall’articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 58, fatte salve le limitazioni di cui al comma 1, lettera e), dell’articolo 38 del d.lgs. 112/1998. Nell’ipotesi di mancata approvazione nei termini del bilancio preventivo o del conto consuntivo, determinata dalla mancata predisposizione da parte della giunta camerale del relativo progetto, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio camerale. Qualora il consiglio camerale non approvi nei termini il bilancio o il conto consuntivo la Giunta regionale assegna al consiglio un termine non superiore a trenta giorni per l’approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento.
8. Con il provvedimento di scioglimento si dispone altresì la nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il provvedimento stesso.

 

ARTICOLO 9

(Affidamento di attività amministrative a soggetti terzi)

1. Ai fini dello snellimento dell’attività amministrativa, le associazioni, le cooperative, gli enti e le formazioni sociali collaborano, mediante la stipula di appositi accordi e convenzioni, con la Regione, i Comuni, le Province e le Comunità montane per lo svolgimento di servizi determinati o per l’esercizio di attività a carattere vincolato.
2. Nei limiti di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali possono affidare a soggetti terzi lo svolgimento di fasi procedimentali, che non comportino l’esercizio di poteri discrezionali, inerenti a funzioni di propria competenza. Può inoltre essere affidata ai medesimi soggetti l’assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, previa determinazione da parte dell’ente pubblico competente dei criteri e delle modalità cui i soggetti stessi devono attenersi, purché ciò non comporti l’esercizio di poteri discrezionali.
3. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e modalità di individuazione dei soggetti terzi.

 

ARTICOLO 1

(Collaborazione e informazione)

1. La Regione, i Comuni, le Province e le Comunità montane operano secondo criteri e metodi di reciproca collaborazione e sono tenuti a fornirsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso la costituzione di sistemi informativi comuni. Deve in ogni caso essere garantito il collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, nonché l’integrazione dei sistemi informativo-statistici della Regione e degli altri enti locali con il sistema statistico nazionale.
2. A tale fine la conferenza regionale e le conferenze provinciali delle autonomie operano come strumenti di raccordo per promuovere la collaborazione e l’azione coordinata fra Regione ed enti locali.

 

ARTICOLO 11

(Strutture e personale)

1. La Giunta regionale, sentita la conferenza regionale delle autonomie e previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative, identifica, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le strutture organizzative e i contingenti di personale preposti allo svolgimento delle funzioni conferite ed adotta i provvedimenti di cui ai successivi commi.
2. La Giunta regionale provvede alla soppressione dei servizi e degli uffici interessati o alla rideterminazione delle relative competenze.
3. La Giunta regionale provvede inoltre, sentita la conferenza regionale delle autonomie, e mediante contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a determinare i contingenti di personale, articolati per qualifiche funzionali e profili professionali, da trasferire ai singoli enti.
4. La Giunta regionale, tenuto conto anche delle eventuali richieste di trasferimento del personale, approva gli elenchi nominativi, distinti per ente destinatario, del personale da trasferire.
5. I posti dei contingenti di personale individuati ai sensi del comma 1 sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della Giunta regionale e sono automaticamente soppressi all’atto del trasferimento del personale o al verificarsi della vacanza dei posti stessi per qualsiasi causa.
6. Il personale regionale trasferito conserva la posizione giuridica
ed economica in godimento all’atto del trasferimento, compresa l’anzianità di servizio già maturata; nei confronti di tale personale continua inoltre ad applicarsi il trattamento previdenziale di cui alla l.r. 3 novembre 1984, n. 34.
7. La Giunta regionale, attraverso la contrattazione con le rappresentanze sindacali regionali maggiormente rappresentative, stabilisce le modalità e i criteri per il passaggio dei dipendenti e le modalità di applicazione delle forme di incentivazione previste dall’articolo 1, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per il personale trasferito, anche utilizzando gli stanziamenti a ciò destinati.
8. Gli oneri relativi al personale trasferito sono a carico della Regione che vi provvede per l’anno in cui viene disposto il trasferimento con apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione. Per gli anni successivi tali oneri vengono portati in aumento della dotazione finanziaria assegnata agli enti per far fronte alle spese relative alle funzioni conferite.
9. In relazione ai conferimenti disposti, la Giunta regionale adotta, avvalendosi delle scuole regionali di formazione, mediante contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, programmi ed iniziative di attività di formazione professionale e riqualificazione del personale trasferito e di quello degli enti locali.

ARTICOLO 12
(Beni strumentali)

1. La Giunta regionale, sentita la conferenza regionale delle autonomie, individua i beni strumentali necessari all’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali.
2. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione ed utilizzati per le funzioni conferite sono assegnati agli enti destinatari delle stesse.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede all’assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dal competente servizio regionale in contraddittorio con ciascun ente. Con lo stesso atto viene stabilito il titolo dell’assegnazione, disponendosi il trasferimento della proprietà in caso di funzione attribuita. In caso di funzione delegata l’assegnazione può essere disposta anche a titolo di comodato.
4. I documenti riguardanti le funzioni conferite vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti destinatari. Resta salva la facoltà della Regione di chiedere e ottenere la restituzione oppure copia conforme di ogni documento consegnato.

 

ARTICOLO 13

(Decorrenza del conferimento)

1. Il conferimento delle funzioni agli enti locali disposto dalla presente legge decorre dalla data di trasferimento agli stessi, da parte della Regione, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali da completarsi, comunque, entro il 31 dicembre 2.
2. Il conferimento agli enti locali delle funzioni di cui agli articoli: 26, comma 1, lettera b); 3; 31; 32; 37; 39, comma 1, lettere e), f), g); 4; 49, comma 1, lettere a), b), c), d); 5, comma 1; 58, comma 1, lettere d), e), f); 59; 65; 66; 72; 73, comma 1, lettera c), decorre dalla data del trasferimento, da parte della Regione, delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, da completarsi comunque entro il 31 dicembre 1999.

 

ARTICOLO 14

(Rapporto sullo stato delle autonomie locali)

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto sullo stato delle autonomie locali nella Regione.
2. La Giunta regionale provvede alla verifica dello stato di attuazione della presente legge, assicurando la partecipazione della conferenza regionale delle autonomie e del comitato economico e sociale.

 

TITOLO II

Sviluppo economico e attività produttive

CAPO I
Artigianato

ARTICOLO 15
(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane;
b) la definizione di interventi cofinanziati dallo Stato e le relative intese;
c) l’individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell’abbigliamento su misura.

CAPO II
Industria

ARTICOLO 16
(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all’industria, non riservati allo Stato;
b) la definizione, sentite le Province, di proposte di adozione di criteri differenziati per l’attuazione, nell’ambito territoriale regionale, delle misure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
c) la determinazione, sentite le Province, dei parametri di riferimento e delle modalità per l’individuazione dei distretti industriali;
d) il coordinamento e il miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese, anche attraverso le Province;
e) l’attuazione degli interventi dell’Unione europea non riservati allo Stato.

 

ARTICOLO 17

(Funzioni delle Province)

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l’individuazione di aree ecologicamente attrezzate.
2. L’individuazione delle aree di cui al comma 1 è effettuata nell’ambito dei piani territoriali di coordinamento provinciali.

 

ARTICOLO 18

(Funzioni dei Comuni)

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento e la riqualificazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, fermo restando quanto previsto dall’articolo 23 del d.lgs. 112/1998.

 

ARTICOLO 19

(Aree industriali ed ecologicamente attrezzate)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge regionale per la disciplina delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate.

 

ARTICOLO 2

(Fondo unico regionale)

1. E’ istituito un fondo unico regionale, nel quale confluiscono le risorse statali di cui all’articolo 19, comma 6, del d.lgs. 112/1998.

 

ARTICOLO 21

(Piano regionale per le attività produttive industriali)

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un piano triennale per l’attuazione degli interventi della Regione a sostegno delle attività produttive industriali, alimentato anche dalle risorse previste dall’articolo 2 e concernente l’insieme degli interventi previsti dalla legislazione regionale e gli interventi demandati alla Regione dalla legislazione statale.
2. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 1999, predispone, sentito il Comitato economico e sociale, il piano e i relativi aggiornamenti.

 

CAPO III

Cooperazione

 

ARTICOLO 22

(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la concessione e l’erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati e non riservati allo Stato, alle imprese cooperative;
b) il coordinamento delle iniziative volte alla promozione di nuovi enti cooperativi nonché alla loro evoluzione qualitativa, anche tramite il cofinanziamento dello Stato e della UE;
c) il coordinamento di iniziative volte alla valorizzazione e diffusione della cultura solidale e cooperativa, anche attraverso le province e le autonomie locali.

CAPO IV
Energia

ARTICOLO 23
(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) il rilascio di concessioni ed autorizzazioni per la lavorazione e il deposito di olii minerali e per il deposito di gas naturale liquefatto o di gas di petrolio liquefatto;
b) il rilascio di concessioni per la coltivazione e lo stoccaggio di idrocarburi in terraferma, ed i relativi compiti di polizia mineraria;
c) il rilascio delle concessioni per l’esercizio di attività elettriche che non siano di competenza statale;
d) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione esercizio e controllo degli impianti termici.

 

ARTICOLO 24

(Funzioni dei Comuni)

1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) la concessione dei contributi per il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia;
b) la certificazione energetica degli edifici.

CAPO V
Miniere, risorse geotermiche e cave

 

ARTICOLO 25

(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione, nonché la concessione e l’erogazione degli aiuti finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari degli stessi.

 

ARTICOLO 26

(Funzioni delle Province)

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la polizia mineraria sulla terraferma di cui all’articolo 34, comma 2, del d.lgs. 112/1998;
b) il rilascio di permessi di ricerca e le concessioni di coltivazioni di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma.

 

CAPO VI

Fiere, mercati e commercio

 

ARTICOLO 27

(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale;
b) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
c) la promozione dell’associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l’assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;
d) la concessione di ogni tipo di ausilio finanziario;
e) la definizione di interventi per l’assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore e per la qualificazione della rete di vendita e dei servizi connessi;
f) l’autorizzazione per i centri di assistenza tecnica alle imprese all’esercizio delle attività previste dallo statuto;
g) l’individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d’arte o delle zone del territorio dei medesimi e dei periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura.
2. La Regione provvede altresì all’intesa, sentiti i Comuni interessati, con le altre Regioni per il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, nonché all’espressione di pareri nei confronti dello Stato per il
coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale.

 

ARTICOLO 28

(Funzioni delle Province)

1. E’ attribuita alle Province l’organizzazione degli interventi formativi per gli operatori del settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, tecnica e manageriale degli operatori commerciali, compresi quelli con attività rivolta all’estero.

 

ARTICOLO 29

(Funzioni dei Comuni)

1. E’ attribuita ai Comuni l’individuazione delle zone del proprio territorio e dei periodi di maggior afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura. L’individuazione è effettuata sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti.
2. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) il rilascio delle concessioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di rifornimento di carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali;
b) il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale.

 

CAPO VII

Turismo

 

ARTICOLO 3

(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti l’accertamento dell’idoneità all’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

 

ARTICOLO 31

(Funzioni dei Comuni)

1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale.

 

CAPO VIII

Acque minerali e termali

 

ARTICOLO 32

(Funzioni delle Province)

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti la ricerca, la coltivazione e l’utilizzazione delle acque minerali e termali.
2. E’ fatta salva la competenza della Regione in materia di definizione dei relativi canoni.

CAPO IX
Disposizioni comuni

ARTICOLO 33
(Promozione commerciale ed economica all’estero)

1. La Regione, anche in concorso con lo Stato, gli enti locali, l’istituto per il commercio estero (ICE), le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le associazioni di categoria, realizza interventi di promozione commerciale ed economica all’estero per i settori dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria, del turismo.
2. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) l’organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l’incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;
b) la promozione e il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
c) la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
d) lo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei prodotti agro-alimentari locali;
e) la promozione e il sostegno della costituzione di consorzi agro-alimentari, come individuati dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
f) la promozione e il sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto legge n. 251 del 1981;
g) la predisposizione e l’attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire gli obiettivi di cui al comma 1.

 

ARTICOLO 34

(Agevolazioni di credito)

1. Sono riservate alla Regione, in materia di sviluppo economico e attività produttive, le funzioni amministrative trasferite o delegate dallo Stato concernenti ogni tipo di intervento, comprese le attività agricole, per agevolare l’accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell’ammissibilità al credito agevolato e i controlli sulla sua effettiva destinazione.

 

ARTICOLO 35

(Convenzioni)

1. La Regione subentra all’amministrazione statale nelle convenzioni di cui agli articoli 15, comma 1, e 19, comma 12, del d.lgs. 112/1998.

 

ARTICOLO 36

(Sportello unico per le attività produttive)

1. La Regione, in collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province e le associazioni di categoria, assicura agli sportelli unici per le attività produttive la disponibilità permanente delle informazioni necessarie, anche nella forma di moduli informativi e di modelli tipo per domande e richieste.
2. La Regione favorisce l’istituzione degli sportelli unici per le attività produttive in ambiti di utenza adeguati.
3. La Regione concede contributi ai Comuni per l’istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività produttive, con particolare riguardo per quelli operanti in ambiti territoriali coincidenti con i distretti industriali.

TITOLO III
Territorio, ambiente e infrastrutture

CAPO I
Territorio e urbanistica

SEZIONE I
Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali

 

ARTICOLO 37

(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la redazione e l’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi in sostituzione dei Comuni inadempienti ai sensi del secondo comma dell’articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 115;
b) la perimetrazione dei centri edificati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in sostituzione dei Comuni inadempienti;
c) l’approvazione, in variante agli strumenti urbanistici generali comunali, dei programmi di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e di cui all’articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

SEZIONE II
Edilizia pubblica

 

ARTICOLO 38

(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore;
b) la programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore e la definizione delle modalità di incentivazione;
c) la fissazione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all’assistenza abitativa nonché alla determinazione dei relativi canoni.

 

ARTICOLO 39

(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i Comuni;
b) l’individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;
c) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali;
d) l’individuazione dei soggetti attuatori degli interventi;
e) la concessione dei contributi ai Comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici;
f) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio;
g) la concessione di contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico e architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.

 

ARTICOLO 4

(Funzioni dei Comuni)

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) la concessione dei contributi agli operatori incaricati della realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
b) l’accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
c) l’accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
d) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici;
e) l’autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
f) l’autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata;
g) la definizione delle modalità e della periodicità per la formazione dei programmi di mobilità degli assegnatari;
h) la determinazione delle riserve di alloggi;
i) il superamento del rapporto vani-composizione del nucleo familiare.

CAPO II
Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti

SEZIONE I
Attività a rischio di incidente rilevante

 

ARTICOLO 41
(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la valutazione e la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive e la formulazione di indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza esterna;
b) l’adozione di provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

 

ARTICOLO 42

(Funzioni delle Province)

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l’approvazione e l’attuazione dei piani di emergenza esterna delle industrie a rischio di incidente rilevante.

SEZIONE II
Protezione della fauna e della flora

ARTICOLO 43
(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti le competenze attualmente esercitate dal corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all’esercizio delle funzioni di competenza statale.

 

ARTICOLO 44

(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l’autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

 

SEZIONE III

Inquinamento delle acque
ARTICOLO 45
(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di coordinamento derivanti dalla soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico.

 

ARTICOLO 46

(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco delle acque dolci superficiali, nonché dell’elenco delle acque destinate alla molluschicoltura ed allo sfruttamento dei banchi naturali dei bivalvi;
b) il monitoraggio sulla produzione, impiego, diffusione, persistenza nell’ambiente e effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
c) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;
d) l’organizzazione e la gestione della rete provinciale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, integrata con la rete regionale;
e) l’esecuzione delle operazioni di rilevamento e di controllo delle caratteristiche dei corpi idrici;
f) i provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e degli usi delle acque volti alla tutela delle acque medesime;
g) la tutela delle acque destinate al consumo umano compresa l’individuazione, sentiti i Comuni territorialmente interessati, delle aree di salvaguardia delle risorse destinate all’uso idropotabile e delle aree di protezione delle risorse destinabili al medesimo uso;
h) l’adozione delle deroghe alle concentrazioni massime ammissibili nelle acque reflue, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla Regione, e del relativo piano d’intervento, nonché i provvedimenti sostitutivi previsti dalle norme vigenti.
2. Per le attività tecniche connesse alle funzioni previste dal comma 1, la Provincia si avvale, di norma, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).

ARTICOLO 47
(Funzioni dei Comuni)

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilevamento, la disciplina e il controllo, compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi degli insediamenti civili nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo, nonché il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi nelle pubbliche fognature.

SEZIONE IV
Inquinamento atmosferico

ARTICOLO 48
(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti l’individuazione di aree regionali o, di intesa con le altre Regioni interessate, di aree interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell’aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all’attuazione dei piani regionali di risanamento.

 

ARTICOLO 49

(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) le autorizzazioni per l’emissione in atmosfera di impianti già esistenti e di nuovi impianti e per le loro modificazioni e trasferimenti;
b) i pareri relativi all’autorizzazione delle centrali termoelettriche di cogenerazione e delle raffinerie di olii minerali per gli aspetti relativi all’inquinamento atmosferico;
c) i pareri relativi alla valutazione dell’impatto sull’ambiente per gli aspetti relativi all’inquinamento atmosferico;
d) il rilevamento e il controllo delle emissioni prodotte dagli impianti industriali di cui alla lettera a);
e) il rilascio dell’abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l’istituzione dei relativi corsi di formazione.

SEZIONE V
Gestione dei rifiuti

ARTICOLO 5
(Funzioni delle Province)

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti di cui agli articoli 27, 28 e 29 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Per tali attività e per l’attività di controllo le Province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell’ARPAM.
2. Sono fatte salve le competenze regionali concernenti l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti sanitari.

CAPO III
Difesa del suolo

ARTICOLO 51
(Funzioni della Regione)

1 . Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la programmazione, la pianificazione e la gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
b) la determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo del demanio idrico;
c) la realizzazione delle dighe non ricomprese nell’articolo 91, comma 1, del d.lgs. 112/1998;
d) la concessione di grandi derivazioni d’acqua di cui all’articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

 

ARTICOLO 52

(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) l’organizzazione e il funzionamento del servizio di polizia delle
acque, di piena e di pronto intervento idraulico;
b) la gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acque pubbliche, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, nonché alla tutela del sistema idrico sotterraneo ad eccezione di quanto previsto all’articolo 51, comma 1, lettera d);
c) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche;
d) la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d’acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell’articolo 43, terzo comma, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d’acqua riguardi il territorio di più Regioni la nomina dovrà avvenire d’intesa tra queste ultime;
e) le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d’acqua;
f) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37.

 

ARTICOLO 53

(Funzioni dei Comuni)

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
b) l’esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolo e la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d’acqua;
c) i provvedimenti relativi agli abitati da consolidare, ivi compresa l’approvazione dei progetti generali di consolidamento.

CAPO IV
Opere pubbliche

ARTICOLO 54
(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) l’individuazione delle zone sismiche, nonché la formazione e l’aggiornamento dei relativi elenchi e della cartografia;
b) la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza della Regione.

 

ARTICOLO 55

(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) l’autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 15 kV;
b) la concessione delle risorse finanziarie relative ad appalti
collegati al soppresso intervento nel mezzogiorno, con le modalità previste dall’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449;
c) la valutazione tecnico-amministrativa e l’attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di propria competenza.

 

ARTICOLO 56

(Funzioni dei Comuni)

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) l’edilizia di culto;
b) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici e da calamità naturali;
c) la valutazione tecnico-amministrativa e l’attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di propria competenza.

CAPO V

Viabilità

 

ARTICOLO 57

(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alle Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la programmazione e il coordinamento della rete viaria;
b) la determinazione dei criteri per la fissazione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all’esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite dallo Stato.

ARTICOLO 58
(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la gestione delle strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale, trasferite alla Regione;
b) la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade di cui alla lettera a);
c) la progettazione, l’esecuzione, la manutenzione e la gestione delle strade di interesse regionale;
d) la costituzione in via sostitutiva del consorzio degli utenti delle strade vicinali, ai sensi dell’articolo 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;
e) la classificazione e la declassificazione delle strade provinciali;
f) il trasferimento della proprietà di strade dismesse dalla provincia.

 

ARTICOLO 59

(Funzioni dei Comuni)

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la classificazione e la declassificazione delle strade comunali.

 

CAPO VI

Trasporti

 

ARTICOLO 6

(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) l’estimo navale;
b) la disciplina della navigazione interna;
c) la programmazione e la pianificazione degli interventi di costruzione, la bonifica e la manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale, nonché delle opere a servizio delle attività portuali;
d) la programmazione degli interporti e delle intermodalità non riservate allo Stato;
e) le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

 

ARTICOLO 61

(Funzioni dei Comuni)

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la
progettazione e l’esecuzione degli interventi di costruzione, la
bonifica e la manutenzione dei porti di rilievo regionale ed
interregionale, nonché delle opere a servizio dell’attività portuale.

CAPO VII
Protezione civile

 

ARTICOLO 62

(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, il soccorso delle popolazioni sinistrate ed il coordinamento delle operazioni necessarie al superamento dell’emergenza ed al ripristino delle normali condizioni di vita;
b) il coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi naturali o connessi all’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) la formulazione di indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui alla lettera b);
d) lo spegnimento degli incendi nei boschi salvi gli interventi riservati alla competenza statale;
e) la dichiarazione dell’esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l’individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;
f) la promozione ed il coordinamento di esercitazioni, programmi educativi e informativi nonché l’istituzione di corsi di informazione, formazione e aggiornamento professionale per il personale adibito istituzionalmente ad attività di protezione civile e per quello proveniente dalle organizzazioni di volontariato.

 

ARTICOLO 63

(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti l’attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 62, comma 1, lettera b).

TITOLO IV
Servizi alla persona e alla comunità

 

CAPO I

Tutela della salute

 

ARTICOLO 64

(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la tutela della salute ad essa conferite dal d.lgs. 112/1998.

 

ARTICOLO 65

(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni per la riduzione delle zone di rispetto dei cimiteri.
2. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;
b) l’istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;
c) l’istituzione di farmacie succursali;
d) il decentramento delle farmacie;
e) l’indizione e lo svolgimento dei concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, compresa la nomina delle commissioni, l’approvazione delle graduatorie e i conferimenti delle sedi;
f) l’assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie.
3. Le Province adottano i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sentiti i pareri dei Comuni interessati e dell’Azienda sanitaria locale.

ARTICOLO 66
(Funzioni dei Comuni)

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) l’autorizzazione all’apertura di depositi all’ingrosso di medicinali e di gas medicali;
b) l’autorizzazione per la pubblicità di tutti i presidi sanitari privati soggetti ad autorizzazione regionale o comunale;
c) l’autorizzazione per l’apertura, l’ampliamento, la trasformazione e il trasferimento delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, nonché per la sospensione e la chiusura delle medesime a decorrere dalla data stabilita dalla legge regionale applicativa del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

 

CAPO II

Servizi sociali

 

ARTICOLO 67

(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la tenuta della sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali operanti nell’ambito del territorio provinciale;
b) la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all’articolo 13 del d.lgs. 112/1998.

 

CAPO III

Istruzione scolastica

 

ARTICOLO 68

(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione regionale della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite alla Regione dal d.lgs. 112/1998.

 

ARTICOLO 69

(Funzioni delle Province)

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti la gestione ed erogazione dei contributi alle scuole di istruzione secondaria superiore non statali, di cui all’articolo 138, comma 1, lettera e) del d.lgs. 112/1998.

 

ARTICOLO 7

(Funzioni dei Comuni)

1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la gestione e l’erogazione dei contributi alla scuola materna e dell’obbligo non statale, di cui all’articolo 138, comma 1, lettera e), del d.lgs. 112/1998.

CAPO IV
Formazione professionale

 

ARTICOLO 71

(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti la formazione professionale, tra cui, in particolare:
a) la formazione e l’aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;
b) le funzioni e i compiti relativi agli istituti professionali trasferiti alla Regione dallo Stato.

CAPO V

Attività culturali

 

ARTICOLO 72

(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la concessione di contributi regionali, a titolo di concorso nelle spese, alle università per la terza età istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private;
b) il finanziamento di corsi di orientamento musicale e di centri di educazione permanente.

 

CAPO VI

Sport

 

ARTICOLO 73

(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la predisposizione dei programmi pluriennali nell’impiantistica sportiva;
b) l’elaborazione dei programmi di cui alla legge 6 marzo 1987, n. 65;
c) la concessione dei contributi per il sostegno e la promozione delle attività sportive e motorio-ricreative ai soggetti individuati dall’articolo 6, comma 1, lettere b) ed e), limitatamente alle manifestazioni di livello regionale, della l.r. 1° agosto 1997, n. 47.

TITOLO V
Ordinamento e organizzazione amministrativa

 

ARTICOLO 74

(Polizia amministrativa)

1. Sono rispettivamente attribuiti o delegati agli enti locali le funzioni e i compiti di polizia amministrativa inerenti alle funzioni attribuite o delegate dalla Regione ai sensi della presente legge.

 

ARTICOLO 75

(Sanzioni amministrative)

1. Le funzioni inerenti all’irrogazione delle sanzioni amministrative, di carattere pecuniario e non, previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali concernenti le materie e i settori considerati dalla presente legge, sono delegate ai Comuni.

 

ARTICOLO 76

(Riordino della legislazione regionale)

1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio proposte di legge regionale finalizzate:
a) al riordino della legislazione di settore e alla redazione di testi unici, con particolare riguardo all’ambiente, al territorio e allo sviluppo economico, assicurando la semplificazione e l’accelerazione
delle procedure amministrative;
b) alla revisione delle procedure della programmazione regionale, con particolare riguardo all’individuazione delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata e alla valorizzazione della conferenza regionale delle autonomie e del comitato economico e sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale costituisce, ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 26 aprile 199, n. 3, un apposito gruppo di lavoro che, entro sei mesi dall’insediamento, presenta un’organica proposta di riordino.

TITOLO VI
Disposizioni transitorie e finali

 

ARTICOLO 77

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Resta di competenza della Regione:
a) la definizione dei procedimenti amministrativi avviati prima della data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dalla presente legge;
b) la liquidazione delle spese già impegnate e delle ulteriori annualità delle spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di decorrenza dell’esercizio delle funzioni, qualora l’impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico a esercizi finanziari anteriori.
2. Restano ferme le funzioni regionali in materia di costruzioni in zone sismiche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 per le opere di ricostruzione conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 fino alla completa realizzazione delle opere medesime.
3. I principi e le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2; 2; 4; 6, comma 2; 7; 9; 1 e 14, si applicano anche alle materie e ai settori già disciplinati con le leggi regionali di attuazione dei decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143, 19 novembre 1997, n. 422 e 23 dicembre 1997, n. 469, in sostituzione delle corrispondenti norme.
4. Nel caso in cui le funzioni conferite a Comuni, Province e Comunità montane dalla presente legge siano disciplinate da leggi statali e regionali che prevedano la competenza di organi e uffici statali e regionali o la partecipazione di dipendenti regionali all’esercizio delle funzioni stesse, i predetti organi, uffici e dipendenti si intendono sostituiti da organi, uffici e dipendenti degli enti locali interessati, secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
5. Salvo quanto previsto dal comma 4, i componenti di nomina o designazione statale degli organi preposti all’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione nelle materie e nei settori di cui alla presente legge, si intendono sostituiti da componenti di nomina o designazione regionale.

 

ARTICOLO 78

(Modifiche alla l.r. 9/1992)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 23 gennaio 1992, n. 9 è sostituito dal seguente:
"1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all’articolo 2 sono inviate alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.".
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 9/1992 è soppressa la lettera e).
3. L’articolo 6 della l.r. 9/1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 – (Domande)
1. Entro il 3 settembre di ogni anno il Sindaco del Comune interessato fa pervenire alla Provincia, anche per le strutture private, la domanda per l’accesso ai contributi per l’impiantistica sportiva di cui al programma pluriennale provinciale.".
4. L’articolo 7 della l.r. 9/1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 – (Concessione dei contributi)
1. Il finanziamento delle opere di cui all’articolo 6 assume priorità sugli altri investimenti in materia di impiantistica sportiva e segue le modalità definite dalla legislazione vigente.".
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2.

 

ARTICOLO 79

(Modifiche alla l.r. 41/1997)

1. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 24 giugno 1997, n. 41 è sostituito dal seguente:
"2. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa antimafia, l’autorizzazione è subordinata al possesso, da parte del direttore tecnico dell’agenzia, del requisito dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 22.".

 

ARTICOLO 8

(Modifiche alla l.r. 43/1994)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 43 è sostituito dal seguente:
"1. Per i terreni della proprietà diretto-coltivatrice, acquistati con il contributo regionale, la Giunta regionale, su motivata richiesta, può accordare deroghe al vincolo di indivisibilità per comprovate esigenze di stabilità economica dell’azienda agricola, per eventi luttuosi del titolare, per divisioni comportanti la costituzione di più unità produttive agricole, per lo scorporamento, frazionamento ed alienazione di limitate superfici comprendenti vecchi fabbricati rurali non più necessari per la razionale conduzione aziendale.".

 

ARTICOLO 81

(Modifiche alla l.r. 46/1992)

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 è sostituito dal seguente:
"2. La conferenza regionale ha sede presso la presidenza della Giunta regionale ed è composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede;
b) dai componenti dei comitati esecutivi delle conferenze provinciali delle autonomie di cui all’articolo 3;
c) da un presidente di Comunità montana designato dai presidenti delle Comunità montane della Regione.".

 

ARTICOLO 82

(Modifiche alla l.r. 9/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 è aggiunta la seguente lettera:
"f) un rappresentante delle associazioni degli avicunicoltori.".

 

ARTICOLO 83

(Modifiche alla l.r. 11/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 2 gennaio 1997, n. 11 le parole "entro il 3 giugno di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio".

 

ARTICOLO 84

(Modifiche alla l.r. 34/1992)

1. Il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34, è sostituito dal seguente:
"2. Entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento della Provincia, il Comune può far pervenire alla stessa le proprie determinazioni. In caso di accoglimento delle modifiche proposte, il piano è approvato con provvedimento dell’Amministrazione provinciale. In caso di controdeduzioni presentate dal Comune, la Provincia adotta un provvedimento definitivo di approvazione o non approvazione del piano, entro centoventi giorni dal ricevimento delle controdeduzioni medesime. Decorso tale termine, senza che la Provincia abbia adottato alcuna determinazione, il piano si intende approvato". Per i piani urbanistici e le relative varianti, trasmessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il suddetto termine di centoventi giorni decorre da tale data.

 

ARTICOLO 85

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi regionali 16 gennaio 1974, n. 2, 19 luglio 1976, n. 18, 1° settembre 1977, n. 37, 11 ottobre 1976, n. 31 e 8 settembre 1982, n. 36; le disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 2, 21 e 22 della l.r. 36/1982 restano ferme fino all’esaurimento dei procedimenti inerenti i programmi in essi previsti.
2. Sono abrogate inoltre le leggi regionali 6 agosto 1982, n. 3, 3 maggio 1985, n. 27 e il regolamento regionale 12 gennaio 1977, n. 5.

 

ARTICOLO 86

(Finanziamento)

1. Alle spese occorrenti per l’attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato nei sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 112/1998 e dell’articolo 7, comma 1, della legge 59/1997 e con risorse finanziarie della Regione da determinarsi annualmente con le leggi di approvazione dei singoli bilanci.
2. Le disponibilità determinate ai sensi del comma 1 sono corrisposte per le funzioni conferite in ragione d’anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni stesse.
3. La Giunta regionale istituisce i capitoli occorrenti per la gestione; gli atti adottati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione entro quindici giorni e comunicati al Consiglio regionale entro gli stessi termini.
4. A ciascun ente spettano i proventi delle tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi relativi alle funzioni conferite dalla Regione.

 

 

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

 

Data ad Ancona, addì 17 maggio 1999.

 

IL PRESIDENTE

(Vito D’Ambrosio)

 

 

Note:

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI’ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L’UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

 

NOTE

Note all’art. 1, comma 1:

– Il testo dell’articolo 3 della L. n. 142/199 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:
"Art. 3 – (Rapporti tra regioni ed enti locali) –
1. Ai sensi dell’articolo 117, primo e secondo comma, e dell’articolo 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai princìpi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall’articolo 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.
3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.
7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell’attuazione dei programmi regionali.
8. La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti.

 

– Il testo degli articoli 2 e 4 della L. n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è il seguente: "Art. 2

1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all’articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione.2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell’articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell’ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali.2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 58, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali."
"Art. 4

1. Nelle materie di cui all’articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l’unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.2. Gli altri compiti e funzioni di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all’articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell’osservanza dei seguenti princìpi fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà, con l’attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l’esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l’assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un’adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell’ambito dell’Unione europea;
e) i princìpi di responsabilità ed unicità dell’amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;
f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l’attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione all’idoneità organizzativa dell’amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l’esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell’allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l’esercizio delle funzioni amministrative;
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1 il Governo provvede anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d’intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l’esercizio; prevedere che l’attuazione delle deleghe e l’attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 3 giugno 1999);
b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle
rispettive competenze, regolino l’esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 199, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2 il conseguimento di un rapporto di almeno ,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/44/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei princìpi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell’articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 2, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell’industria, nel commercio, nell’artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l’innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all’obiettivo del contenimento dei prezzi e dell’efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell’occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all’ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all’avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell’ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.

4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi.5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della legge 8 giugno 199, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a) e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma, del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall’emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale."

 

– Il testo degli articoli 3, 6 e 7 del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente: "Art. 3 – (Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo) –
1. Ciascuna regione, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall’emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai princìpi stabiliti dall’articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonché a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 8 giugno 199, n. 142.
2. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai princìpi di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell’emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire l’esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell’ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l’esercizio associato delle funzioni.
3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Le regioni, nell’ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l’azione coordinata fra regioni ed enti locali nell’ambito delle rispettive competenze.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.
7. Ai fini dell’applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali."
"Art. 6. – (Coordinamento delle informazioni) –
1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E’ in ogni caso assicurata l’integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."
"Art. 7 – (Attribuzione delle risorse) –
1. I provvedimenti di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell’esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l’abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.2. Per garantire l’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:a) la decorrenza dell’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell’autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni delegate, nell’ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l’esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
b) dell’andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l’autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:
a) l’individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui
decorre l’esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) l’individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l’esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
1. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell’atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l’inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta."

 

Nota all’art. 4, comma 6: La Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 1 reca: " Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle province nella Regione Marche.

 

Note all’art. 6, comma 1:Il testo degli articoli 14 e 15 della L. n. 142/199 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:
"Art. 14 – (Funzioni)

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nei seguenti settori:a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità;b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l’edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici."
"Art. 15 – (Compiti di programmazione) –
1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell’attività programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socioeconomica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.".

 

– Per l’argomento della L. n. 59/1997 vedi nelle note all’art. 1, comma 1.

 

– La L.R. n. 46/1992 reca: "Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale."

 

Nota all’art. 7, comma 4:Il testo dell’art. 15 della La L.R. n. 46/1992 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è il seguente:
"Art. 15 – (Programmi degli enti locali)
1. Gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica dei comuni, delle province e delle comunità montane, che incidono sull’attuazione dei programmi regionali, sono trasmessi al presidente della giunta regionale per la verifica di compatibilità con i programmi regionali medesimi.
2. La compatibilità si intende verificata una volta trascorso il
termine di trenta giorni senza che il presidente della giunta regionale o il dirigente del servizio programmazione, se delegato, abbia formulato rilievi o chiesti chiarimenti.
3. Nel caso in cui siano formulati rilievi, il programma è sottoposto alla conferenza regionale delle autonomie, che esprime in proposito un parere motivato entro trenta giorni dalla comunicazione.
4. I programmi pluriennali delle province e delle comunità montane sono sottoposti al parere preventivo della conferenza provinciale delle autonomie, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione dei medesimi.
5. Allo stesso parere, da esprimersi nello stesso termine, sono sottoposti i programmi pluriennali dei comuni che incidano sull’attuazione dei programmi della provincia.
6. La giunta regionale decide definitivamente in ordine alla compatibilità degli atti e degli strumenti oggetto di rilievo.".

 

Nota all’art. 8, comma 3, lett. a):La L.R. n. 34/1996 reca: "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione.

 

Nota all’art. 8, comma 4:Il testo del comma 3, dell’art. 37 del del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente: "Art. 37 – (Vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) – Omissis
3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti
dall’articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 58, salvo quanto previsto all’articolo 38, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è garantita la presenza di rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.".

 

Nota all’art. 8, comma 6:Il testo del comma 2, dell’art. 37 del del D.Lgs. n. 112/1998
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
"Art. 37 – (Vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) –

Omissis

2. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 58, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione è redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni sentite le unioni regionali delle predette camere.Omissis".

 

Note all’art. 8, comma 7:- Il testo dell’articolo 5 della L. n. 58/1993 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) è il seguente:
"Art. 5 – (Scioglimento dei consigli) –
1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato:
a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo;
d) nel caso di mancata elezione del presidente di cui all’articolo 16, comma 1.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo predisposto dalla giunta, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del consiglio.
3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.".

 

– Il testo del comma 1, lett. e) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente: " Art. 38 – (Funzioni e compiti conservati allo Stato) – 1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni amministrative concernenti:
Omissis
e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico;
Omissis".

 

Note all’art. 1, comma 1:Il D.Lgs. n. 322/1989 reca: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 4."

 

Note all’art. 11, comma 6:La L. R. n. 34/1984 reca: "Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali".

 

Note all’art. 11, comma 7:Il testo del comma 12, dell’articolo 1 della L. n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è il seguente:
"Art. 1.

Omissis
2. Alle regioni che hanno disciplinato l’applicazione di princìpi in materia di ridefinizione di strutture organizzative e delle dotazioni organiche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è data la facoltà di avvalersi, ai fini dell’attuazione dei processi di riforma organizzativa, di misure flessibili nella gestione delle risorse umane, ivi compresi i provvedimenti per l’incentivazione della mobilità in ambito regionale. Tali misure sono applicabili fino al 31 dicembre 1998. I citati provvedimenti dovranno, in ogni caso, essere predisposti nel rispetto della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e dovranno essere assunti nei limiti di spesa già individuati al comma 9 del presente articolo.
Omissis."

 

Note all’art. 16, comma 1, lett. b):Il D.L. n. 415/1992, convertito con modificazioni dalla L. n. 488/1992, reca: "Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno."

 

Nota all’art. 18, comma 1:

Il testo dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
"Art. 23 – (Conferimento di funzioni ai comuni) –
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell’ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall’articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L’assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l’insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all’attività delle unità organizzative di cui all’articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell’occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive.".

 

Nota all’art. 2, comma 1:Il testo del comma 6 dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
"Art.19 – (Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali) –
Omissis
6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.
Omissis."

 

Nota all’art. 23, comma 1, lett. d):Il D.P.R. n. 412/1993 reca: "Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 1."

 

Nota all’art. 26, comma 1, lett. a):Il testo del comma 2 dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
"Art. 34 – (Conferimento di funzioni alle regioni) –

Omissis
2. Sono altresì delegate alle regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma.
Omissis."

 

Nota all’art. 33, comma 2, lett. b):Il testo degli articoli 1 e 2 della L. n. 83/1989 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane) è il seguente:
"Art. 1 – (Soggetti beneficiari) –

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero sono ammessi a godere dei benefici contenuti nelle disposizioni della presente legge. Si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l’esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l’attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l’importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 devono essere costituiti da piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3 e 5), dell’articolo 2195 del codice civile o dalle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; possono altresì essere costituiti congiuntamente dalle piccole e medie imprese che esercitano le attività sopra indicate e dalle imprese artigiane.3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle aventi i requisiti dimensionali determinati ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
4. È esclusa la partecipazione di società che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Si considerano appartenenti a un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un’unica impresa, non superino i limiti dimensionali richiamati dal comma 3."
"Art. 2 – (Requisiti dei consorzi per il commercio estero) – 1. I consorzi e le società consortili di cui all’articolo 1 devono essere costituiti da almeno otto imprese. Fermi restando per le società consortili gli ammontari minimi del capitale previsti dal codice civile per le società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, ciascuna impresa non potrà comunque sottoscrivere un fondo capitale inferiore a 2.5. lire.2. La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 2 per cento del fondo o del capitale.
3. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 possono essere costituiti da non meno di cinque imprese qualora operino nei territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in settori merceologici specializzati, individuati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato; la stessa riduzione si applica ai consorzi e alle società consortili tra imprese artigiane di cui all’articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
4. I consorzi e le società consortili di cui all’articolo 1 non possono distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.
5. La perdita dei requisiti indicati dalla presente legge per i consorzi per il commercio estero determina la revoca dei benefici previsti dalla legge stessa, previa assegnazione di un termine di un anno per uniformarsi nuovamente alle condizioni stabilite; è fatta salva, fino alla scadenza dei termini di adeguamento, l’applicabilità delle norme relative ai requisiti dei soggetti beneficiari di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 24."

 

Nota all’art. 33, comma 2, lett. e) e f):Il testo dei commi 1 e 2, dell’articolo 1, del D.L. n. 251/1981(Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane) è il seguente:
"Art.1 – Ai consorzi aventi come scopo esclusivo la esportazione di prodotti agro-alimentari, costituiti per settori e comprensori, individuati con provvedimento della regione tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione anche con la partecipazione di enti pubblici territoriali, possono essere concessi con decreto del Ministro del commercio con l’estero, sentito il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, contributi finanziari annuali, purché non diretti a sovvenzionare l’esportazione.
Con decreto del Ministro del commercio con l’estero, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, i contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.
Omissis".

 

Nota all’art. 35, comma 1:

Il testo del comma 1 dell’articolo 15 e del comma 12 dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
"Art.15 – (Agevolazioni alle imprese artigiane) –
1. Le regioni provvedono all’incentivazione delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.
Omissis"
"Art. 19 – (Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali)
Omissis
12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti."

 

Nota all’art. 37, comma 1, lett. a):

Il testo del secondo comma, dell’art. 17 della L. n. 115/1942 (Legge urbanistica) è il seguente:
"Art. 17 – (Validità dei piani particolareggiati) –

Omissis
Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assesto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta dal prefetto a norma del secondo comma dell’art. 14."

 

Nota all’art. 37, comma 1, lett. b):Il testo del comma 3, dell’articolo 18 della L. n. 865/1971 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 115; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) è il seguente:
"Art. 18 –

Omissis
Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede la Regione."

 

Note all’art. 37, comma 1, lett. c):

– Il testo dell’articolo 16 della L. n. 179/1992 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) è il seguente:
"Art. 16 – (Programmi integrati di intervento) –
1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i comuni promuovono la formazione di programmi integrati. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.
2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.
3. I programmi di cui al presente articolo sono approvati dal consiglio comunale con gli effetti di cui all’articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 1.
4. Qualora il programma sia in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistica, la delibera di approvazione del consiglio comunale è soggetta alle osservazioni da parte di associazioni, di cittadini e di enti, da inviare al comune entro quindici giorni dalla data della sua esposizione all’albo pretorio coincidente con l’avviso pubblico sul giornale locale. Il programma medesimo con le relative osservazioni è trasmesso alla regione entro i successivi dieci giorni. La regione provvede alla approvazione o alla richiesta di modifiche entro i successivi centocinquanta giorni, trascorsi i quali si intende approvato.
5. Anche nelle zone di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, qualora il programma contenga la disposizione planovolumetrica degli edifici, la densità fondiaria di questi può essere diversa da quella preesistente purché non sia superata la densità complessiva preesistente dell’intero ambito del programma, nonché nel rispetto del limite dell’altezza massima preesistente nell’ambito. Non sono computabili i volumi eseguiti senza licenza o concessione edilizia ovvero in difformità totale dalla stessa o in base a licenza o concessione edilizia annullata. Nel caso in cui sia stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comune è obbligato a pronunciarsi preventivamente in via definitiva sull’istanza medesima.
6. La realizzazione dei programmi non è subordinata all’inclusione nei programmi pluriennali di attuazione di cui all’articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 1.
7. Le regioni concedono i finanziamenti inerenti il settore dell’edilizia residenziale ad esse attribuiti con priorità a quei comuni che provvedono alla formazione dei programmi di cui al presente articolo.
8. Le regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite, ai sensi della presente legge, alla formazione di programmi integrati.
9. Il contributo dello Stato alla realizzazione dei programmi integrati, fa carico ai fondi di cui all’articolo 2."

 

– Il testo dell’articolo 11 della L. n. 493/1993 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) è il seguente:

"Art. 11 – (Programmi di recupero urbano) –
1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 6, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 15 per cento delle disponibilità programmate, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell’ambito dei programmi di cui al comma 2.

2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all’inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.
3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro. Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l’individuazione degli interventi.
4. Ai fini dell’approvazione dei programmi di recupero urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 199, n. 142.
5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l’individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d’intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie
sociali più deboli."

 

Nota all’art. 41, comma 1, lettera b):

Il D.P.R. n. 175/1988 reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 82/51, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183".

 

Nota all’art. 44, comma 1:

La L. n. 874/1975 recante "Ratifica della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973", è stata pubblicata nella G.U. 24 febbraio 1976, n. 49 suppl.ord.

 

Nota all’art. 5, comma 1:

Il testo degli articoli 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 22/1977 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) è il seguente:
"Art. 27 – (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all’autorità competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.
4. Per l’istruttoria tecnica della domanda la regione può avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L’approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l’intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all’articolo 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all’adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell’impianto."
"Art. 28 – (Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero) –

1. L’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell’interessato. L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei princìpi di cui all’articolo 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell’impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell’8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l’idoneità del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalità fissate dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell’autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell’autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui all’articolo 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest’ultimo conforme all’autorizzazione, l’autorizzazione stessa è revocata.
5. Fatti salvi l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’articolo 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 6, comma 1, lettera m).
6. Il controllo e l’autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L’autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all’articolo 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l’interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l’interessato, almeno sessanta giorni prima dell’installazione dell’impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l’ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l’attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica."
"Art. 29 – (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione) –
1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono ridotti alla metà per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall’esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell’autorizzazione di cui al comma 1 è di un anno, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare i due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell’impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l’interessato può presentare istanza al Ministro dell’ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della ricerca scientifica. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria del commercio e dell’artigianato, della sanità e della ricerca scientifica."

 

Nota all’art. 51, comma 1, lett. c):

Il testo del comma 1 dell’articolo 91 del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
"Art. 91 – (Registro italiano dighe – RID) –
1. Ai sensi dell’articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe – RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all’approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 57, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
Omissis".

 

Nota all’art. 51, comma 1, lett. d):

Il testo dell’articolo 6 del R.D. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) è il seguente:
"Art. 6

1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.;
b) per acqua potabile: litri 1 al minuto secondo;
c) per irrigazione: litri 1 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 5 ettari;
d) per bonificazione per colmata: litri 5 al minuto secondo;
e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 1 al minuto secondo;
f) per uso ittiogenico: litri 1 al minuto secondo;
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 1 al minuto secondo.
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.".

 

Nota all’art. 52, comma 1, lett. d):

Il testo del terzo comma dell’articolo 43 del R.D. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) è il seguente:
"Art. 43

Omissis

Quando fra due o più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d’acqua sulla base di singoli diritti o concessioni, potrà essere istituito un regolatore di nomina governativa, il quale, a spesa di detti utenti, provvederà a tale riparto, esclusi qualsiasi responsabilità ed onere per l’amministrazione dei lavori pubblici. Omissis."

 

Nota all’art. 52, comma 1, lett. f):

L’articolo 8 della L. n. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), sostituisce l’art. 6, R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338 (Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali) nel testo che segue:
"Art. 6

Il diritto di prelazione non spetta altresì ai frontisti per i terreni che vengono richiesti in concessione all’Amministrazione delle finanze dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle provincie, dalle regioni o dalle comunità montane, allo scopo di destinarli a riserve naturali o di realizzarvi parchi territoriali fluviali o lacuali o, comunque, interventi di recupero, di valorizzazione o di tutela ambientale. Il diritto di prelazione spetta invece, in via subordinata, ai soggetti titolari di programmi di cui ai regolamenti (CEE) nn. 278/92 e 28/92 del Consiglio, del 3 giugno 1992, relativi a produzioni compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente. Le domande di concessione, adeguatamente motivate sotto il profilo dell’interesse pubblico da perseguire, devono essere accompagnate dai programmi di gestione del territorio deliberati dalle amministrazioni comunali in conformità alle prescrizioni urbanistiche e ambientali vigenti, nonché alle direttive di cui all’articolo 2, ove emanate. L’approvazione dei programmi di intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. Sulle domande di concessione è sentito il parere della commissione provinciale di cui all’articolo 1 per quanto attiene alla esigenza di dare incremento alle coltivazioni del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali, tenuto conto delle esigenze di consolidamento spondale. Alle concessioni relative alle pertinenze idrauliche comunque assentite ai sensi del presente decreto, sono applicabili le disposizioni in materia di determinazione del canone di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 23, e successive modificazioni. Gli enti pubblici concessionari in base al decimo comma del presente articolo possono dare in gestione i terreni medesimi alle associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o a consorzi forestali, riconosciuti in base alle leggi statali o regionali, che svolgano attività forestali ambientali, sulla base di convenzioni stipulate per una durata non superiore a dieci anni, salva la facoltà di rinnovo. Gli interventi devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro tre anni dalla concessione.".

 

Nota all’art. 55, comma 1, lett. b):

Il comma 1, dell’articolo 23 della L. n. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) aggiunge un periodo al comma 18 dell’art. 2 della L. 23/12/1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) il cui testo è il seguente:"(Omissis)18. Le risorse finanziarie relative ad opere appaltate entro la data di entrata in vigore della presente legge sui fondi dell’ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno vengono accreditate alle regioni e agli enti locali, nonché agli altri enti di cui al comma 214 dell’articolo 3 della presente legge. Il trasferimento delle predette risorse e delle relative concorrenze è disposto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo criteri e modalità attuative da stabilire con apposita deliberazione del CIPE.".

 

Nota all’art. 58, comma 1, lett. d):

Il testo dell’articolo 14 della L. n. 126/1958 (Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico) è il seguente:
"Art. 14. (Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico) –
La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto."

 

Nota all’art. 62, comma 1, lett. e):

La L. n. 185/1992 reca: "Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale"

 

Nota all’art. 64, comma 1:

Per l’argomento del D. Lgs n. 112/1998 vedi nelle note all’art.1, comma 1

 

Nota all’art. 66, comma 1, lett. c):

Il D.P.R. 14 gennaio 1997 reca: "Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private"

 

Nota all’art. 67, comma 1, lett. b):

Il testo dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
"Art.13 – (Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili)
1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefìci aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell’accertamento sanitario e quella della concessione dei benefìci economici, di cui all’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993,n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all’INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.".

 

Nota all’art. 68, comma 1, lett. e):

Per l’argomento del D.Lgs n. 112/1998 vedi nelle note all’art.1, comma 1

 

Nota all’art. 69, comma 1 e art. 7, comma 1:

Il testo della lettera e), del comma 1, dell’articolo 138 del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
"Art. 138 – (Deleghe alle regioni)
1. Ai sensi dell’articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
Omissis
e) i contributi alle scuole non statali;
Omissis."

 

Nota all’art. 73, comma 1, lett. b):

La L. n. 65/1987 reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l’ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l’utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.".

 

Nota all’art. 73, comma 1, lett. c):

Il testo delle lettere b) ed e), del comma 1, dell’articolo 6, della L. R. n. 47/1997 (Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative) è il seguente:
"Art. 6 – (Contributi per attività sportive e motorio-ricreative)

1. Per il sostegno e la promozione delle attività sportive e motorio-ricreative di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), c), d), e), f) e g), la Regione concede contributi a favore di:Omissis
b) scuole elementari e di istruzione di primo e secondo grado che svolgono attività sportiva in orari extra scolastici, secondo i programmi del Ministero della pubblica istruzione riferiti in particolare ai giochi della gioventù ed ai campionati studenteschi e che consentano ai Comuni ed alle Province l’utilizzo, mediante apposita convenzione, degli edifici e delle attrezzature scolastiche per le finalità di cui all’art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517;
Omissis
e) enti locali, comitati regionali e provinciali del CONI e delle federazioni sportive nazionali, società sportive ed enti di promozione sportiva per l’organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale ed internazionale;
Omissis."

 

Nota all’art. 76, comma 2:

Il testo dell’articolo 2 della L. R. n. 3/199 (Organizzazione amministrativa della Regione) è il seguente:
"Art. 2 – (Gruppi di lavoro)
1. Anche al di fuori delle ipotesi specificamente previste nella presente legge la giunta regionale, su proposta del presidente della giunta o del coordinatore di area o del dirigente di servizio competente può costituire gruppi di lavoro per la trattazione di problemi l’elaborazione di progetti o l’attuazione di interventi che interessino rispettivamente più aree o più servizi della stessa area o più uffici dello stesso servizio.2. In tal caso l’atto costitutivo del gruppo individua altresì il funzionario responsabile del gruppo medesimo. A questi si applicano in quanto compatibili le disposizioni sul responsabile del procedimento.".

 

Nota all’art. 77, comma 2:

La L. n. 64/1974 reca: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"

 

Note all’art. 77, comma 3:

– Il D.Lgs. n. 143/1997 reca: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale."
– Il D.Lgs. n. 422/1997 reca: "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59."
– Il D.Lgs. n. 469/1997 reca: "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

 

Nota all’art. 78, commi 1 e 2:

Il testo vigente dell’articolo 3 della L.R. n. 9/1992 (Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3 – (Domande)

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all’articolo 2, sono inviate alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Ai fini della concessione dei contributi i richiedenti debbono produrre la seguente documentazione:

a) istanza della società o associazioni con la quale si richiede il contributo;
b) atto costitutivo della società o associazione;
c) elenco nominativo dei tesserati con evidenziazione dell’handicap;
d) parere favorevole dell’organo federale competente;
e) ……………. (soppressa).
3. Le società e le associazioni possono presentare, per le finalità della presente legge, più domande di contributo riferite allo stesso anno finanziario.
4. Nella prima applicazione della legge le domande vanno presentate entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.".

 

Nota all’art. 78, commi 3 e 4:

Per l’argomento della L.R. n. 9/1992 vedi nella nota all’art. 78, commi 1 e 2.

 

Nota all’art. 79, comma 1:

Il testo vigente dell’articolo 5 della L.R. n. 41/1997 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 5 – (Autorizzazione)
1. L’esercizio della attività delle imprese di viaggio e turismo di cui all’articolo 3 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio si intende porre la sede dell’agenzia.
2. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa antimafia l’autorizzazione è subordinata al possesso, da parte del direttore tecnico dell’agenzia, del requisito dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 22.
3. Il Comune nel rilasciare l’autorizzazione valuta la capacità finanziaria del soggetto richiedente esclusivamente in relazione al requisito di cui all’articolo 6, comma 3, lettera d) e accerta la non esistenza di agenzie con denominazione uguale o simile già operanti nel territorio nazionale. L’agenzia non può adottare la denominazione di Comuni, Province o Regioni italiane.
4. Per le persone fisiche o giuridiche non appartenenti agli stati dell’Unione Europea il rilascio dell’autorizzazione è subordinato altresì al nulla osta previsto dall’articolo 58 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
5. E’ soggetta ad autorizzazione l’apertura di succursali, filiali e punti informativi di agenzie aventi la sede principale in altra regione. E’ altresì soggetta a nuova autorizzazione la modifica delle condizioni e dei requisiti specificati all’atto del rilascio dell’autorizzazione.
6. L’apertura di succursali, filiali e punti informativi situati nella stessa località della sede principale o in altre località della regione, è soggetta a comunicazione.".

 

Nota all’art. 8, comma 1:

Il testo vigente dell’articolo 3 della L.R. n. 43/1994 (Norme in favore della proprietà diretto-coltivatrice e rifinanziamento di interventi in materia di elettrificazione agricola e telefonia rurale), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3 – (Proprietà coltivatrice)

1. Per i terreni della proprietà diretto-coltivatrice, acquistati con il contributo regionale, la Giunta regionale, su motivata richiesta, può accordare deroghe al vincolo di indivisibilità per comprovate esigenze di stabilità economica dell’azienda agricola, per eventi luttuosi del titolare, per divisioni comportanti la costituzione di più unità produttive agricole, per lo scorporamento, frazionamento ed alienazione di limitate superfici comprendenti vecchi fabbricati rurali non più necessari per la razionale conduzione aziendale."

 

Nota all’art. 81, comma 1:Il testo vigente dell’articolo 2 della L.R. n. 46/1992 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 2 – (Conferenza regionale delle autonomie)
1. Al fine di assicurare il concorso degli enti locali nella determinazione degli obiettivi della programmazione regionale e provinciale e la collaborazione fra Regione ed enti locali nella formazione e nell’attuazione degli strumenti di programmazione, è istituita la conferenza regionale delle autonomie, che si articola in conferenze provinciali.

2. La conferenza regionale ha sede presso la presidenza della Giunta regionale ed è composta:

a) dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede;

b) dai componenti dei comitati esecutivi delle conferenze provinciali delle autonomie di cui all’articolo 3;
c) da un presidente di Comunità montana designato dai presidenti delle Comunità montane della Regione.
3. La conferenza si riunisce, su convocazione del presidente della giunta regionale, in occasione della predisposizione del programma regionale di sviluppo e comunque almeno una volta all’anno per essere consultata in ordine agli strumenti della programmazione regionale, nonché ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Alle sedute della conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri regionali; a tal fine il presidente della conferenza invia al presidente del consiglio l’avviso di convocazione.

 

Nota all’art. 82, comma 1:

Il testo vigente dell’articolo 24 della L.R. n. 9/1997 (Istituzione dell’agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell’Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione delle consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 24 – (Composizione e funzionamento)
1. La Consulta resta in carica fino al termine della legislatura regionale in cui è stata nominata ed è composta da:
a) Assessore regionale all’agricoltura, o suo delegato, che la presiede;
b) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
c) quattro rappresentanti delle organizzazioni di cooperative agricole;
d) un rappresentante delle associazioni degli allevatori, degli apicoltori, dei bieticoltori, dei cerealicoltori, degli olivicoltori, dei vitivinicoltori, dei produttori ortofrutticoli e dei produttori biologici delle Marche;
e) un rappresentante dei lavoratori dipendenti del comparto
agroalimentare designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
f) un rappresentante delle associazioni degli avicunicoltori.
2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle proposte e designazioni dei soggetti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Consulta si dota di un proprio regolamento di funzionamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell’area agroalimentare.
4. Ai componenti viene corrisposto il rimborso spese di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Dopo tre assenze consecutive, non adeguatamente giustificate, i membri della Consulta decadono."

 

Nota all’art. 83, comma 1:

Il testo vigente dell’articolo 4 della L. R. n. 11/1997 (Interventi regionali per il recupero diffuso dei centri storici), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 – (Riparto dei contributi regionali)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio la Giunta regionale procede al riparto dei contributi attribuendone:
a) il 5 per cento ai comuni appartenenti ad una comunità montana e, ai sensi dell’articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai comuni, per la parte dei centri storici, ricompresi nell’area di perimetrazione di un parco nazionale o regionale;
b) il 5 per cento ai restanti comuni delle Marche.
2. A parità di condizioni si osserva il seguente ordine di priorità:
a) comuni con popolazione residente, al 31 dicembre dell’anno precedente, inferiore a 5. abitanti;
b) comuni con popolazione residente, al 31 dicembre dell’anno precedente, inferiore a 15. abitanti;
c) comuni che nel bilancio di previsione hanno destinato, per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, uno stanziamento maggiore rispetto agli altri comuni.".

 

Nota all’art. 84, comma 1:

Il testo vigente dell’articolo 28 della L.R. n. 34/1992 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 28 – (Approvazione del piano regolatore generale con modifiche)
1. La provincia approva il piano regolatore generale condizionatamente all’accoglimento da parte del comune delle modifiche espressamente indicate, quando accerta che i criteri informatori e le caratteristiche del piano stesso sono conformi alle previsioni del PPAR, del PIT e del PTC, ma si rendono necessarie particolari modificazioni ed integrazioni, quali:

a) il rispetto di specifici vincoli e prescrizioni contenuti nel PPAR, nel PIT e nel PTC;

b) l’accoglimento delle osservazioni presentate durante il procedimento di adozione di cui all’articolo 26 e che abbiano ottenuto il parere favorevole del comune ma non siano state recepite negli elaborati o nelle norme di attuazione del piano;

c) l’osservanza dei limiti e dei rapporti di cui ai precedenti articoli 18,19 e 21.
2. Entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento della Provincia, il Comune può far pervenire alla stessa le proprie determinazioni. In caso di accoglimento delle modifiche proposte, il piano è approvato con provvedimento dell’Amministrazione provinciale. In caso di controdeduzioni presentate dal Comune, la Provincia adotta un provvedimento definitivo di approvazione o non approvazione del piano entro centoventi giorni dal ricevimento delle controdeduzioni medesime. Decorso tale termine, senza che la Provincia abbia adottato alcuna determinazione, il piano si intende approvato.
3. Decorso il termine di novanta giorni di cui al comma 2, senza che il comune abbia assunto alcuna determinazione, il piano si intende non approvato ed è restituito per la rielaborazione."

 

Note all’art. 85, comma 1:

– La L.R. n. 2/1974 recava: "Finanziamento dell’edilizia scolastica minore".
– La L.R. n. 18/1976 recava: "Modifiche e integrazioni della Legge Regionale 16 gennaio 1974, n. 2, concernente finanziamento dell’edilizia scolastica minore".
– La L.R. n. 37/1977 recava: "Rifinanziamento della legge regionale 16.1.1974, n. 2 per la realizzazione di opere di edilizia scolastica minore".
– La L.R. n. 31/1976 recava: "Norme per l’affidamento e l’esecuzione delle opere di edilizia scolastica relative ai programmi di intervento di cui alla legge 5.8.1975, n. 412".
– La L.R. n. 36/1982 recava: "Norme di attuazione della legge 5.8.1978, n. 457 in ordine all’edilizia residenziale e di rifinanziamento dell’edilizia rurale di cui alla legge 5.8.1978, n. 457 e provvedimenti per favorire il miglioramento e la ricostruzione delle abitazioni dei coltivatori diretti di cui alla legge regionale 14.1.1974, n. 1 e successivi rifinanziamenti e modificazioni". Il testo degli articoli 18, 19, 2, 21 e 22 della L.R. n. 36/1982 era il seguente:
"Art. 18 – (Finanziamento aggiuntivo regionale per l’edilizia residenziale) –
A partire dall’anno 1982 la Regione attua, con propri finanziamenti, una integrazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica.I finanziamenti previsti dal presente articolo sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla Legge 28.4.1962 n. 167 e successive modificazioni e integrazioni, e sono concessi, con le modalità previste dalla presente legge, alle cooperative edilizie e alle imprese edilizie. L’ammontare massimo dei mutui assistibili con i finanziamenti di cui al comma precedente è stabilito in L. 4 milioni, utilizzabile per la copertura delle spese per la costruzione di un alloggio, comprensivo dell’acquisizione dell’area, fino al 1 per cento di detti importi. L’ammontare massimo di cui al presente comma è soggetto alle revisioni periodiche previste dalle norme in vigore per l’edilizia residenziale pubblica.
Gli edifici residenziali che comprendano abitazioni fruenti di contributo della Regione ai sensi del presente articolo, e le abitazioni stesse, devono avere le caratteristiche tecniche di cui agli articoli 16, ultimo comma, e 43 della legge 5.8.1978, n. 457, fino a quando non siano elaborate le norme tecniche di cui all’articolo 42 della medesima legge. I requisiti soggettivi degli assegnatari di cooperative e degli acquirenti da imprese di costruzione destinatarie dei mutui di cui al presente articolo sono gli stessi indicati dalla vigente normativa per poter ottenere i mutui agevolati con il contributo erariale. Il requisito del reddito è riferito al limite massimo stabilito dalle vigenti disposizioni per l’accesso ai mutui edilizi assistiti da contributo erariale e successive modificazioni. Per la determinazione del reddito, si segue la procedura di cui agli articoli 2 e 21 della legge 5.8.1978, n. 457. L’accertamento e la certificazione in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi avviene con le modalità già fissate per i beneficiari di mutui assistiti dal contributo erariale. Il socio assegnatario di cooperativa o l’acquirente da impresa di costruzione che risultino essere in possesso di un reddito superiore a quello determinato secondo quanto previsto dal comma precedente hanno diritto a conservare l’abitazione. In tal caso, come previsto dall’art. 23 della legge 5.8.1978, n. 457 per il contributo erariale, il contributo della Regione sul programma costruttivo, ovvero sull’abitazione realizzata dal privato, viene rispettivamente ridotto in misura corrispondente o annullato, e gli interessati sono tenuti a rimborsare alla Regione l’ammontare dei contributi già corrisposti agli istituti mutuanti, anche sugli interessi di preammortamento."

"Art. 19 – (Finanziamento aggiuntivo regionale per l’edilizia residenziale)
In sede di prima applicazione della presente legge i finanziamenti disponibili nel bilancio annuale 1982 e quelli iscritti nel bilancio pluriennale 1982/84 sono utilizzati per la realizzazione di un intervento straordinario con le modalità di cui al presente articolo.
Quanto a L. 4. milioni per la concessione di finanziamenti in conto capitale a favore degli istituti autonomi case popolari della Regioni, per L. 3.2 milioni, e ai comuni per il recupero, per L. 8 milioni per la realizzazione di abitazioni di superficie utile massima non eccedenti i 6 metri quadrati da assegnare in via prioritaria a famiglie di recente formazione e ad anziani nonché a famiglie soggette a provvedimenti di sfratto divenuti esecutivi, sulla base di apposite graduatorie predisposte dalle commissioni di cui all’articolo 6 del D.P.R. 3.12.1972, n. 135, con le procedure previste dal medesimo D.P.R. e successive modificazioni e integrazioni.
Quanto a L. 3. milioni per la concessione di contributi decennali costanti, tali da ridurre di 1 punti il costo dei mutui a carico dei mutuatari a favore delle cooperative edilizie o loro consorzi per L. 2.2 milioni, a favore delle imprese di costruzione o loro consorzi per L. 8 milioni, per la realizzazione, nell’ambito dei piani di zona di cui alla legge 18.4.1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni, di abitazioni aventi le caratteristiche previste dall’articolo 16 ultimo comma della legge 5.8.1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.
All’assegnazione di contributi di cui al presente articolo provvede la giunta regionale con propria deliberazione sentite le organizzazioni regionali dei comuni e su parere conforme della competente commissione consiliare, tenendo conto dei programmi immediatamente realizzabili dagli IACP e dalle cooperative e delle domande formulate da cooperative edilizie o loro consorzi e da imprese di costruzione o loro consorzi in occasione dei bandi di concorso relativi al secondo biennio della legge 5.8.1978, n. 457."

"Art. 2 – (Norme finanziarie)
Per la concessione dei contributi
previsti dal secondo comma del precedente articolo è autorizzata per il biennio 1982-1983 la spesa di L. 4. milioni di cui L. 2. milioni per l’anno 1982 e L. 2. milioni per l’anno 1983.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per
effetto del precedente comma sono iscritte:
a) per l’anno 1982 a carico del capitolo 2213242 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione "Contributi in capitale agli IACP e ai comuni per l’edilizia sovvenzionata" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 2. milioni;
b) per l’anno 1983 a carico del capitolo corrispondente.
Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede nel modo che segue:
a) per l’anno 1982 mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo di spesa 5122 del bilancio di previsione per il detto anno elenco n. 4, partita n. 3 per L. 2. milioni;
b) per l’anno 1983 mediante impiego, per L. 2. milioni, di parte delle disponibilità ascritte alla rubrica V elenco n. 3 del bilancio pluriennale 1982-1984, adottato con l’articolo 83 della L.R. 3.4.1982, n.11, programma 2.2.1.3. "Contributi in capitale per l’edilizia sovvenzionata".
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 della L.R. 3.4.198, n. 25, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa complessiva autorizzata per gli anni 1982 e 1983 per effetto del primo comma del presente articolo, sempreché l’importo delle obbligazioni che vengono a scadere nell’anno 1982 e nell’anno 1983 non superi l’importo degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti nei bilanci di ciascun anno.
Per la concessione dei contributi pluriennali di cui al terzo comma del precedente articolo, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno di durata decennale:
– L.1.5 milioni per il 1983;
– L. 1.5 milioni per il 1984; comportanti la spesa complessiva di L. 3. milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente saranno iscritte a carico di appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa dei bilanci dei detti anni con la denominazione "Contributi alle cooperative edilizie o loro consorzi, alle imprese di costruzione o loro consorzi per la costruzione di nuove abitazioni.
Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede nel modo che segue:
a) per gli anni 1983-1984, pari a L. 1.5 milioni per ciascuno degli anni e quindi a L 3. milioni, mediante impiego delle disponibilità ascritte alla rubrica V elenco n. 2 del bilancio pluriennale 1982-1984 adottato con l’articolo 83 della L.R. 3.4.1982, n.11, programma 2.2.1.3. "Interventi nel settore delle abitazioni";
b) per gli anni successivi mediante impiego di una parte della quota spettante alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità del fondo di sviluppo di cui all’articolo 9 della legge 16.5.197, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 della LR. 3.4.198, n.25 è autorizzata l’assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa complessiva autorizzata per gli anni 1983 e 1984, sempreché l’importo delle obbligazioni che vengono a scadenza negli anni 1983 e 1984 non superi quello degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti nei bilanci di ciascun anno."

"Art. 21 – (Finanziamento aggiuntivo regionale per l’edilizia rurale, norme transitorie)

Per la costruzione, l’ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali a uso di abitazione dei soggetti indicati nel primo comma dell’art. 26 della legge 5.8.1978, n. 457 la Regione concorre al pagamento degli interessi di preammortamento e ammortamento sui mutui quindicennali concessi ai sensi della legge 5.7.1928, n. 176 e dell’art. 26 della legge 5.8.1978, n . 457. L’ammontare massimo del mutuo assistibile con i contributi di cui al presente articolo e di L. 4 milioni.I contributi di cui al presente articolo sono destinati in sede di prima applicazione e limitatamente agli stanziamenti relativi al biennio 1983 e 1984, al finanziamento:

1) delle domande di cui alle graduatorie approvate dai comuni a seguito del bando di concorso pubblicato il 17.12.1979 e scaduto il 31.1.198, fino all’esaurimento dei nominativi compresi nelle graduatorie;
2) delle domande presentate ai sensi della L.R. 14.1.1974, n. 1 e successive modificazioni, ai servizi decentrati agricoltura, foreste e alimentazione e non ripresentate ai sensi del bando di concorso di cui al punto 1.
Tra i beneficiari sono ammessi in via prioritaria i richiedenti che, a seguito del terremoto, tuttora risiedono in prefabbricati. Per gli anni successivi, i finanziamenti sono posti a concorso con le procedure e le modalità di cui alla presente legge."
"Art. 22 – (Finanziamento per l’edilizia rurale)
Per la concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui di cui al precedente articolo sono autorizzati per il biennio 1983-84 due limiti di impegno della durata di quindici anni oltre il periodo di preammortamento di L. 1. milioni ciascuno, pari a una spesa complessiva di L. 32. milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento del concorso regionale previsto dal precedente articolo saranno stanziate in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa dei bilanci degli anni 1983 e 1984 con la denominazione "Concorso regionale sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, ampliamento, riattamento di fabbricati rurali dai beneficiari previsti dall’articolo 26 della legge 5.8.1978, n. 457".
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23, primo comma, della L.R. 3.4.198, n. 25 è autorizzata nell’anno 1982 l’assunzione di obbligazioni da parte della Regione per la concessione di contributi sui mutui da contrarsi dai beneficiari della presente legge per l’importo complessivo di L. 2. milioni.
Le obbligazioni di cui al comma precedente non potranno venire a scadenza prima degli anni 1983 e 1984 e non potranno eccedere per ciascuno di detti anni l’importo di L. 1. milioni. Negli stati di previsione della spesa degli anni 1983 e 1984 e negli stati di previsione degli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per i pagamenti derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del terzo comma del presente articolo per importi pari all’ammontare delle obbligazioni che verranno a scadenza in detti anni.
La copertura degli oneri derivanti dal precedente articolo pari a L. 1. milioni per l’anno 1983, L. 2. milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1998 e a L. 1. milioni per l’anno 1999 è assicurata come segue:
a) quanto agli anni 1983 e 1984 mediante utilizzazione delle previsioni del bilancio pluriennale per il triennio 1982/84, capitolo 5121, programma 2.2.1.4.;
b) quanto agli anni 1985 e successivi mediante impiego delle assegnazioni che saranno disposte a favore della Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall’articolo 9 della legge 16.5.197, n. 281 e successive modificazioni. Per gli anni successivi, al relativo onere si provvederà con apposito stanziamento stabilito con legge di bilancio. Le somme destinate al periodo di preammortamento di cui al precedente articolo e alla L.R. 3.1.198, n. 3 possono essere utilizzate anche per i mutui contratti ai sensi dell’articolo 26 della legge 5.8.1978, n. 457."

 

Note all’art. 85, comma 2:

La L.R. n. 3/1982 recava: "Provvedimenti per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e delle altre forme di intossicazioni voluttuarie"- La L.R. n. 27/1985 recava: "Istituzione del servizio per la tutela della salute mentale a struttura dipartimentale"- Il R.R. n. 5/1977 recava: "Regolamento per la nomina del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze"

 

Note all’art. 86, comma 1:

Per il testo dell’art. 7 del D.Lgs n. 112/1998 vedi nelle note all’art. 1, comma 1.

– Il testo del comma 1, dell’art. 7 della L. n. 59/1977 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è il seguente:

"Art. 7 –

1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell’amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
Omissis."