PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) il concorso e la partecipazione attiva della Regione Molise in collaborazione con le altre Regioni del Mezzogiorno, alle politiche regionali, strutturali e di coesione dell’Unione Europea e agli interventi dell’Italia per le aree depresse, nonché il rinnovamento autonomistico delle istituzioni rappresentative e della pubblica amministrazione, nel rapporto con i cittadini, le imprese e le formazioni sociali;
b) l’autoriforma della Regione e la promozione di quella degli Enti locali, favorendo la costruzione di un solidale sistema di reciproca integrazione in coerenza con i ruoli istituzionali di cui ai successivi articoli 4 e 5 e con la concertazione e partecipazione delle autonomie locali di cui ai successivi articoli 8 e 9;
c) la valorizzazione, attraverso il decentramento e l’autonomia locale, delle identità e delle risorse economiche, socio-culturali e ambientali delle comunità molisane;
d) il metodo e gli strumenti della programmazione e della concertazione con il concorso effettivo degli Enti locali alle scelte e all’attuazione dei programmi e dei piani regionali;
e) il sostegno dell’associazionismo e della cooperazione intercomunale dei Comuni montani, anche mediante le Comunità montane, di quelli delle aree interne e di minori dimensione demografica e territoriale;
f) il riconoscimento del ruolo delle Camere di C.I.A.A., delle Università e degli altri enti locali ad autonomia funzionale, sia ai fini della delega delle funzioni sia per il loro avvalimento;
g) l’assolvimento di funzioni di rilevanza sociale da parte di famiglie e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, anche mediante la riduzione delle strutture amministrative;
h) la soppressione di funzioni e compiti amministrativi divenuti superflui;
i) la semplificazione e unificazione, possibilmente in capo agli Enti locali, di procedure e procedimenti amministrativi, abbattendo vincoli all’iniziativa delle imprese e del privato sociale.

ARTICOLO 2
(Oggetto)
1. La presente legge, in attuazione del d.lgs. n. 112/1998 e dell’art. 3 della legge n. 142/199, disciplina:
a) la puntuale individuazione e ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi, mediante attribuzione o delega ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e agli altri Enti locali ad autonomia funzionale, identificando preliminarmente le funzioni e i compiti che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e che, quindi, vanno mantenuti in capo alla Regione;
b) la regolazione dei conseguenti e contestuali rapporti tra Regione ed Enti locali in ordine alla ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative;
c) le forme di concertazione, intesa e consultazione con le rappresentanze degli Enti locali;
d) la costituzione, composizione e funzionamento della Conferenza regionale delle Autonomie locali, di cui al successivo articolo 9;
e) indirizzi per il riordino legislativo delle materie e dei settori organici di materie.
2. Le materie che formano oggetto dei conferimenti disposti dalla presente legge sono comprese nei seguenti settori organici:
a) sviluppo economico e attività produttive;
b) servizi alla persona e alla comunità;
c) territorio, ambiente e infrastrutture;
d) polizza amministrativa.
3. Le presenti disposizioni generali si applicano, in quanto compatibili, anche alle materie dell’agricoltura e pesca, del trasporto pubblico locale e del mercato del lavoro. che formano oggetto di altre leggi regionali.

ARTICOLO 3
(Principi)
1. La presente legge si conforma ai principi della Costituzione e in particolare a quelli previsti dagli articoli 5, 97, 117 118, 128 della stessa, nonché a quelli fondamentali disposti dalla legge n. 59/1997 e dalla legge n 142/199 e successive modifiche. Essa si conforma segnatamente ai seguenti principi di:
a) sussidiarietà verticale e orizzontale;
b ) completezza,
c) adeguatezza dell’amministrazione ricevente a garantire l’esercizio delle funzioni;
d) associazionismo intercomunale;
e) differenziazione;
f) autonomia organizzativa, regolamentare e di responsabilità degli Enti locali;
g) efficienza ed economicità;
h) cooperazione della Regione e degli Enti locali alle iniziative italiane nell’Unione Europea;
i) responsabilità e unicità dell’amministrazione, mediante l’attribuzione di compiti connessi, strumentali e complementari;
l) omogeneità;
m) corrispondenza, contestualità e congruità del trasferimento dei beni e delle risorse all’esercizio delle funzioni;
n) trasferimento del personale regionale senza oneri aggiuntivi per la spesa pubblica allargata;
o) collaborazione e raccordo tra diversi livelli di governo mediante compresenza di rappresentanti regionali e locali.

ARTICOLO 4
(Ruolo istituzionale e funzioni della Regione)
1. La Regione, rafforzando i propri compiti di legislazione, programmazione generale, coordinamento e alta amministrazione, si conforma alla finalità prioritaria del decentramento e del riordino organico del sistema dei poteri e delle relazioni istituzionali tra Regione ed Enti locali; a tal fine, la Regione qualifica il proprio assetto organizzativo, esercitando esclusivamente funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale.
2. La Regione esercita segnatamente le funzioni riguardanti:
– la pianificazione e programmazione di livello regionale, nonché di indirizzo generale della pianificazione degli interventi;
– il coordinamento, anche mediante la concertazione, dei compiti e delle funzioni conferite agli Enti locali;
– i criteri generali per i finanziamenti e per la determinazione delle tariffe pubbliche;
– le direttive generali per l’organizzazione e la ristrutturazione dei servizi a rete di interesse regionale e la relativa verifica di conformità agli obiettivi della programmazione regionale, nonché della legge regionale;
– la responsabilità dell’attuazione dei programmi operativi regionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell’U.E., escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;
– la consulenza organizzativa e giuridico-amministrativa agli Enti locali finalizzata all’effettività del conferimento delle funzioni, anche mediante il Comitato Regionale di Controllo, ai sensi dell’art. 17, comma 35, della legge n. 127/1997;
– le proposte e i pareri resi alle autorità governative;
– la creazione di organi di consultazione regionale;
– la istituzione e la tenuta di albi, osservatori e servizi tecnici di supporto alle funzioni unitarie regionali;
– la raccolta, l’aggiornamento e la diffusione di informazioni territoriali e statistiche (SIT).
3. La Regione Molise presenta proprie proposte alla Conferenza Stato/Regioni e alla Conferenza Unificata con le Autonomie locali in tutti i casi previsti dal d.lgs. n. 112/1998 e dalle altre leggi. A tale fine, può acquisire il preventivo parere della Conferenza regionale delle Autonomie locali, di cui al successivo art. 9.

ARTICOLO 5
(Ruolo istituzionale e funzioni degli Enti locali)
1. La ripartizione e l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi tra gli Enti locali è preordinata, ai sensi degli articoli 2, 3, 9, 14, 15 e 28 della legge 8 giugno 199, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, ai seguenti ruoli istituzionali:
a) la Provincia, quale ente locale intermedio a fini generali, è titolare di funzioni di area vasta e di funzioni di promozione, coordinamento e assistenza tecnico-amministrativa, a favore dei Comuni, nonché di compiti di programmazione; alla Provincia vengono attribuite e delegate funzioni regionali conseguenti a tale ruolo intermedio;
b) il Comune, quale espressione della comunità di base è chiamato ad esercitare tutte le competenze che non siano allocate a livello della Provincia e della Regione; per favorire l’effettività di esercizio dei loro compiti, i Comuni di minore dimensione demografica e organizzativa ovvero situati in aree interne e montane svolgono di norma le funzioni amministrative in forma associata ai sensi del successivo articolo 6;
c) le Comunità montane esercitano le funzioni e i compiti ad esse conferiti dalla presente legge e in base alla legge n 97/1994 e assicurano l’esercizio associato di funzioni dei Comuni, ai sensi del successivo articolo 6;
d) le Camere di C.I.A.A., le Università e gli altri Enti locali ad autonomia funzionale partecipano al sistema regionale delle autonomie nei limiti dei rispettivi fini istituzionali.
2. Restano ferme le funzioni e i compiti già delegati o comunque conferiti dalle leggi regionali vigenti agli Enti locali.

ARTICOLO 6
(Esercizio associato delle funzioni)
1. Nei casi in cui la presente legge individui funzioni e compiti da conferire ai Comuni con popolazione inferiore a 2 abitanti, o comunque aventi caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali che non ne consentano l’esercizio se non in maniera associata, la Giunta regionale propone, anche secondo le modalità e le procedure di cui ai successivi articoli 8 e 9, ai Comuni interessati, entro 9 giorni dall’entrata in vigore della legge, una intesa, attraverso un apposito programma, dove sono indicati gli ambiti ottimali di esercizio associato. L’intesa può essere estesa anche ai Comuni di maggiore dimensione demografica e organizzativa.
2. Nelle zone montane, qualora l’ambito ottimale di esercizio coincida, con quello di una Comunità montana, le funzioni sono esercitate dalla stessa.
3. Nei casi diversi da quelli previsti nel comma precedente, i Comuni compresi nei diversi ambiti, su iniziativa del Comune di maggiore dimensione demografica individuano autonomamente le forme, le metodologie ed eventualmente i soggetti affidatari, anche per conto, dell’esercizio associato, non oltre i 12 giorni successivi.
4. Decorso inutilmente il termine, nelle zone montane le funzioni dei Comuni sono comunque esercitate dalla Comunità montana di appartenenza; negli altri casi, il Consiglio regionale su proposta della Giunta determina le forme e le metodologie ed eventualmente i soggetti affidatari per conto dell’esercizio associato delle funzioni comunali.
5. I Comuni possono comunque deliberare, entro il termine di cui al precedente comma 3, di esercitare le funzioni in forma singola.
6. Le intese di cui al precedente comma 1 prevedono risorse e strumenti di incentivazione dell’esercizio associato delle funzioni, anche ulteriori rispetto a quelli previsti dal successivo articolo 1, comma 6.

ARTICOLO 7
(Formazioni sociali e onlus)
1. La Regione e gli Enti locali promuovono l’assolvimento, ai sensi del precedente art. 1, c. 1, lett. g), di funzioni aventi rilevanza sociale da parte di famiglie, cooperative sociali e, in genere, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, individuando e valorizzando i soggetti ai quali possono affidare compiti di loro competenza.
2. Gli affidamenti di cui al comma precedente vengono operati mediante convenzioni in base a criteri di convenienza qualitativa ed economica.
3. Sono escluse dalle previsioni del presente articolo le funzioni e i compiti aventi carattere discrezionale e contenuti eminentemente autoritativi.

ARTICOLO 8
(Concertazione)
1. Al fine di consentire la collaborazione e l’azione coordinata con tutti i soggetti del sistema regionale delle autonomie, la Regione Molise organizza l’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale anche mediante intese, convenzioni, accordi di programma ed altre forme di negoziazione interistituzionale, anche in sede di Conferenza regionale delle Autonomie locali, con le Province, i Comuni capoluogo. le Comunità montane, le Associazioni molisane dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, nonché con altri singoli enti locali. Gli atti di concertazione sono sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale sulla base di atti di indirizzo del Consiglio regionale.
2. Gli strumenti di concertazione di cui al comma 1 sono altresì utilizzati ai fini del trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie e umane, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché ai fini della ripartizione del Fondo Regionale per il Sistema delle Autonomie Locali di cui all’articolo 1.
3. Gli atti di concertazione si conformano alle disposizioni contenute nella presente legge e, in particolare. ai principi e criteri generali indicati all’articolo 3. Tengono conto altresì delle indicazioni e degli obiettivi contenuti nel piano regionale di sviluppo, negli atti regionali di programmazione, nel bilancio regionale e nelle leggi regionali ad esso collegate.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, propone al Consiglio regionale uno o più atti di indirizzo concernenti:
a) i criteri fondamentali per la determinazione delle misure di contenuto finanziario, patrimoniale e strumentale necessarie all’esercizio effettivo dei compiti e delle funzioni amministrative da parte degli enti locali secondo quanto disposto dall’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12;
b) i criteri di base per la ripartizione e l’assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo Regionale per il Sistema delle Autonomie Locali.
5. Le proposte di cui al comma precedente sono formulate dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza Regionale delle Autonomie Locali istituita ai sensi dell’articolo 9.

ARTICOLO 9
(Conferenza regionale delle Autonomie locali)
1. E’ istituita la Conferenza Regionale delle Autonomie Locali.
2. La Conferenza è organo di confronto e di consultazione permanente sullo sviluppo e la costruzione del sistema integrato delle Autonomie locali; formula proposte e pareri obbligatori agli Organi Regionali e agli Enti locali sull’attuazione della presente legge, sull’applicazione dei principi e criteri autonomistici di cui agli articoli 1 e 3 nelle attività normative, programmatorie e amministrative della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, nonché in tutti gli altri casi previsti dalle leggi regionali.
3. In particolare, la Conferenza esprime parere:
a) sulle linee generali dell’attività normativa regionale che interessa direttamente gli Enti locali e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica regionale e della politica finanziaria e di bilancio;
b) sulle procedure e strumenti di raccordo tra i vari livelli di governo;
c) sulle proposte di legge regionale ed atti generali concernenti l’allocazione delle funzioni amministrative a livello locale e la relativa ripartizione delle risorse;
d) sulle linee generali di gestione dei processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi con il conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali;
e) sui criteri generali relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;
f) sugli altri argomenti per i quali il Presidente della Giunta regionale ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza, tenendo conto anche delle richieste dei presidenti delle Associazioni delle autonomie locali.
4. La Conferenza ha, inoltre, compiti di:
a) concertazione e di promozione di intese tra Regione, Province, Comuni, Comunità montane ed altri enti locali al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
b) studio per la ottimizzazione dei rapporti tra la Regione e le autonomie locali;
c) studio e proposta per la predisposizione e il funzionamento di un sistema di scambio di dati e informazioni di comune interesse.
5. Nei casi in cui la Regione Molise è chiamata a formulare proposte in sede di Conferenza unificata Stato – Regioni – Città – Autonomie locali, relativamente a funzioni di interesse o rilievo nazionale, mantenute in capo allo Stato, può sentire la Conferenza regionale di cui al presente articolo.
6. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato ed è formata da:
– l’Assessore regionale competente ai rapporti con gli Enti locali;
– i Presidenti delle Province o un Assessore da loro delegato;
– 1 Presidente di Comunità montana, designato dalla Delegazione regionale dell’Uncem;
– i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;
– 3 Sindaci designati dalla Sezione regionale delI’ANCI;
– i Presidenti delle Associazioni regionali di Anci, Uncem e U.P.I..
7. Sono invitati alle riunioni gli Assessori regionali interessati agli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Sono altresì invitati i rappresentanti delle Camere di C.I.A.A, dell’Università e di altri enti ad autonomia funzionale quando devono essere trattati argomenti connessi con le rispettive funzioni.
8. La Conferenza è nominata dal Presidente della Giunta Regionale e dura in carica sino alla scadenza della legislatura regionale.
9. La Conferenza, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, approva un regolamento per il suo funzionamento, costituendo in ogni caso una Commissione con il compito di esprimere pareri e indirizzi sulle questioni connesse con la mobilità del personale e il trasferimento delle risorse.
1. Quale supporto tecnico, conoscitivo e valutativo della Conferenza è costituito un Osservatorio permanente delle attività programmatorie e finanziarie della Regione e delle Autonomie locali.

ARTICOLO 1
(Copertura finanziaria e patrimoniale. Fondo regionale per il Sistema delle Autonomie locali – FO.R.S.A.L.)
Al fine di assicurare agli Enti locali la congrua copertura finanziaria per l’esercizio da parte degli Enti locali dei compiti e delle funzioni amministrative, precedentemente esercitate dalla Regione, nonché di quelle delegate dalla Regione agli Enti locali, ai sensi dell’art. 7, c. 2, lettera b), seconda parte, del d.lgs. n. 112/1998, è istituito il Fondo Regionale per il Sistema delle Autonomie Locali, denominato FO.R.S.A.L..
2. Il Fondo è formato dalle risorse finanziarie trasferite dallo Stato, di cui all’art. 7 della legge n. 59/1997 e agli artt. 7 e 61 del d.lgs. n. 112/1998.
3. Il Fondo è altresì formato dalle risorse finanziarie derivanti dalla soppressione o riduzione dei capitoli del bilancio di previsione della Regione, corrispondenti alla spesa nelle materie relative alle funzioni amministrative già esercitate dalla Regione attribuite o delegate agli Enti locali in applicazione dell’art. 3, cc. 1 e 2, della legge n. 142/199.
4. Ai fini di cui al precedente c. 3, viene assunta come riferimento la spesa sostenuta dalla Regione Molise negli ultimi 3 anni.
5. Il Fondo viene ripartito tra gli Enti destinatari delle funzioni in base a parametri, che saranno determinati dalla Giunta regionale, su parere della Conferenza delle Autonomie locali, tenendo conto della popolazione, del territorio, delle distanze dai centri di servizi pubblici e sociali, del reddito medio pro capite.
6. Nella ripartizione del Fondo viene riconosciuta una percentuale di incremento non inferiore al 15% alle gestioni intercomunali associate, di cui al precedente art. 6, attraverso le Comunità montane, le Unioni di comuni, le convenzioni, i consorzi, rispetto a quelle dei Comuni singoli.
7. Gli accordi per la cessione agli Enti locali dei beni immobili, mobili e strumentali, necessari all’esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative conferite, determinano modalità, procedure, termini e condizioni per il passaggio e per l’utilizzo dei beni medesimi.
8. Nelle more del perfezionamento degli atti di cessione, i beni sono affidati agli Enti locali a titolo di comodato.
9. Agli Enti locali spettano nelle materie conferite i proventi delle tasse, dei diritti, delle tariffe dei relativi servizi.
1. Gli eventuali ulteriori adempimenti riguardanti la copertura finanziaria delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti sono regolati da accordi tra la Regione Molise e gli Enti locali destinatari del conferimento.

ARTICOLO 11
(Collaborazione tecnica con gli Enti locali)
1. La Regione assicura, in coordinamento e d’intesa con le Province, forme di assistenza tecnica, amministrativa e giuridica agli Enti locali finalizzata al trasferimento e all’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.
2. A tal fine preordina appositi servizi della propria struttura e di quella degli enti regionali strumentali.

ARTICOLO 12
(Formazione)
1. La Regione, mediante convenzioni con organismi specializzati ed eventuali intese con altre Regioni, attiva la formazione e la riqualificazione per amministratori, dirigenti e funzionari degli Enti locali, anche in maniera integrata con quella dei propri dirigenti e funzionari.
2. I criteri di cui al precedente comma sono concertati in sede di Conferenza regionale delle Autonomie locali.

ARTICOLO 13
(Sistema informativo regionale)
1. Il sistema informativo della Regione (Molise Dati), di cui alla legge regionale n. 3 del 27 gennaio 1999, oltre a integrare e interconnettere in rete i sistemi informativi della Regione con quelli degli Enti locali, nell’ambito della Rete unitaria della P.A., costituisce supporto alla loro collaborazione e all’attivazione dei servizi territoriali, amministrativi e di consultazione per le istituzioni, i cittadini, le formazioni sociali e le imprese.

ARTICOLO 14
(Organo regionale di controllo. Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1992, n. 15)
1. All’art. 1 della L.R. n. 15/1992 è aggiunto il seguente comma: "4. L’attività del Comitato è preordinata a promuovere e sostenere, nell’ambito delle proprie funzioni l’autonomia delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali".
2. Gli articoli 2 e 3 della L.R. n. 15/1992 sono sostituiti dal seguente: "1. Il Comitato, ai sensi dell’art. 62 dello Statuto regionale e dell’art. 13 della Costituzione, è unico, ha sede nel capoluogo regionale e svolge la sua attività in forma decentrata attraverso le Sezioni provinciali competenti nei confronti degli enti locali compresi nel rispettivo ambito territoriale.
2. Le parole "Comitato regionale e Sezioni provinciali di controllo", ovunque previste congiuntamente dalla presente legge, sono sostituite dalle parole "Sezioni provinciali".
3 Il Comitato è interamente rinnovato quando ricorrano le condizioni di cui al comma 6 dell’art. 42 della legge n. 142/199 e al successivo articolo 1 della presente legge".
3. L’art. 12 della LR. n. 15/1992 è sostituito dal seguente: "1. I componenti supplenti secondo il disposto dell’art. 42, comma 3, della legge n. 142/ 199, sostituiscono, su convocazione del Presidente della Sezione, in caso di assenza o impedimento, i componenti effettivi che appartengono alla stessa categoria di eletti".
4. All’art. 14, comma 1, della L.R. n. 15/1992, le parole "almeno due volte la settimana" sono sostituite dalle parole "di norma una volta la settimana".
5 Gli articoli 17 e 2 della L.R. n. 15/1992 sono sostituiti dal seguente: "1. L’esercizio del controllo del Comitato si svolge sulla legittimità degli atti degli enti locali con le modalità, i termini e i limiti di cui all’art. 17, commi 33 – 45 della legge 15 maggio 1997 n. 127".
6. All’art. 27 della L R. n. 15/1992 è aggiunto il seguente comma: "7. Per risolvere e rispondere a quesiti in ordine alla applicazione pratica delle norme e, in genere, per agevolare la tempestività, la qualità e l’economicità della azione amministrativa degli enti locali, il Comitato promuove l’organizzazione, d’intesa con la Giunta, di servizi di consulenza".
All’art. 37, il comma 1 della L.R. n. 15/1992 è sostituito dal seguente: 7. "1. Ai componenti del Comitato spetta per ogni giornata di seduta, nei limiti di 52 sedute l’anno, un’indennità di presenza nella misura di:
Presidente Lire 2.
Vice-Presidente Lire 16.
Componenti effettivi e supplenti Lire 13.
Tali misure sono annualmente rideterminate dalla Giunta regionale in relazione all’aumento percentuale dell’inflazione verificatosi nell’anno precedente ed accertato dall’ISTAT".

ARTICOLO 15
(Mobilità esterna delle risorse umane)
1. Sulla base degli indirizzi e delle proposte espresse dalla Commissione, di cui al precedente art. 9, c. 9, la Regione e gli Enti locali, previe intese con le organizzazioni sindacali più rappresentative dei dipendenti pubblici, da perfezionare non oltre 45 giorni dalla convocazione, concertano un programma di mobilità delle risorse umane, in connessione con il conferimento dei compiti e delle funzioni.
2. Sulla base di tale programma, la Giunta regionale disciplina le modalità applicative della mobilità esterna con atti di organizzazione ai sensi dell’art. 32 della legge regionale n. 7/1997.
3. I criteri e gli atti organizzatori per la mobilità favoriscono prioritariamente la mobilità volontaria; successivamente si procede alla mobilità d’ufficio, individuando il personale regionale che svolge le funzioni conferite, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, da almeno un anno ovvero che tali funzioni abbiano svolte per almeno un anno negli ultimi diciotto mesi.
4. Fino al trasferimento e comunque dal momento dell’esercizio effettivo delle funzioni conferite, il personale e posto in posizione di distacco funzionale presso gli Enti locali destinatari delle funzioni.
5. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in atto al momento del trasferimento, conservando l’anzianità maturata; ad esso sono riconosciute le incentivazioni alla mobilità previste dalle norme vigenti.
6. Entro due anni dal provvedimento di distacco la Giunta regionale provvede al definitivo trasferimento del personale agli Enti destinatari del conferimento delle funzioni e provvede altresì alla soppressione delle strutture interessate ai processi di mobilità.

ARTICOLO 16
(Decorrenza dell’esercizio delle funzioni e della attribuzione delle risorse)
1. In attuazione dell’articolo 3 c. 1, lett. b), della legge n. 59/1997 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 112/1998, le intese di cui al precedente articolo 8 prevedono la data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, contestualmente alla attribuzione ai singoli Enti locali dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, secondo scadenze programmate dai provvedimenti esecutivi regionali da definirsi non oltre il 31 dicembre 1999.
2. La data di cui al precedente comma, di decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite alla Regione Molise e agli Enti locali dai decreti legislativi nn. 143/1997, 422/1997, 469/1997 e 112/1998 è comunque subordinata alla adozione e alla efficacia dei provvedimenti di cui all’art. 7 della legge n. 59/1997.
3. In stretta relazione con le determinazioni e le decorrenze di cui al comma precedente, la Regione e gli Enti locali, nell’ambito della rispettiva autonomia organizzativa, adottano i provvedimenti di adeguamento delle strutture operative e delle dotazioni organiche.

ARTICOLO 17
(Interventi sostitutivi)
1. La Regione si sostituisce agli Enti locali, nei casi in cui la loro inadempienza leda interessi sociali ed economici rilevanti.
2. L’intervento sostitutivo regionale è ammesso, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quando riguarda atti di programmazione e pianificazione previsti dalla legge, obblighi comunitari e altri atti per l’inadempienza dei quali le leggi dispongano espressamente l’esercizio di poteri sostitutivi.
3. Nei casi indicati al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, sulla base della presa d’atto della inadempienza, invita l’Ente locale a provvedere entro un congruo termine, trascorso improduttivamente il quale, la Giunta regionale si sostituisce all’Ente inadempiente, adottando le misure conseguenti.

ARTICOLO 18
(Rapporto annuale e monitoraggio della attuazione della legge)
1. La Giunta regionale, dopo avere acquisito il parere della Conferenza di cui al precedente art. 9, presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Rapporto annuale al Consiglio regionale sulla attuazione della presente legge, con specifico riguardo alla gestione delle risorse e del Fondo di cui al precedente art. 1.
2. Ai fini della redazione del Rapporto di cui al precedente comma 1 e per assicurare il monitoraggio sistematico della attuazione della presente legge e dei conseguenti processi di riordino e riforma della Regione e del sistema degli Enti locali, la Giunta si avvale di studi e di analisi condotte dai dirigenti regionali e da esperti, nonché del concorso e della proposta degli Enti locali e delle Associazioni dei lavoratori, delle imprese e degli utenti dei servizi pubblici.
3. Presso l’Assessorato agli Enti locali è costituito un Servizio Tecnico Amministrativo per l’istruttoria dei provvedimenti di attuazione della presente legge e per i servizi di funzionamento della Conferenza di cui al precedente art. 9.

ARTICOLO 19
(Riordino delle materie e dei settori organici)
1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge la Regione provvede al riordino organico della disciplina legislativa delle materie, nell’ambito dei rispettivi settori, sulla base del conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali e statali operato dal d.lgs. n. 112/1998 e dalla presente legge, anche ai sensi dell’art. 3 della legge n. 142/199.
2. A tal fine, la Regione concorda, entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con le Associazioni regionali degli Enti locali modalità, tempi e procedure per il confronto e la elaborazione congiunta di proposte normative di riordino delle materie, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui ai precedenti articoli 1 e 3, nonché dei seguenti principi e criteri generali:
– sistematicità e organicità per settori di materie omogenee, anche mediante la previsione di abrogazione di disposizioni contraddittorie, reiterate e frammentarie;
– semplificazione e trasparenza delle procedure;
– valorizzazione dell’autonomia normativa e organizzativa degli Enti locali;
– fattibilità, efficienza, tempestività ed economicità delle azioni amministrative e modalità di verifica dei risultati;
– garanzie di partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali e delle comunità locali;
– applicazione estensiva del metodo della programmazione mediante adeguamenti alla L.R. 21 febbraio 199. n. 9, e della cooperazione e integrazione dell’attività della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane.
3. Sono fatti salvi i diversi principi e criteri generali, disposti dalle successive norme della presente legge per i singoli settori organici e le singole materie oggetto di riordino della disciplina rispettiva.

ARTICOLO 2
(Procedimenti in corso)
1: Fino al loro perfezionamento, ai procedimenti amministrativi in corso al momento di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme regionali previgenti.

ARTICOLO 21
(Norma finanziaria)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 1999 è istituito il capitolo "Fondo Regionale per il sistema delle Autonomie locali".
2. Il relativo stanziamento, per quanto attiene le risorse finanziarie di cui all’art. 1, c. 3, è iscritto con legge di bilancio o con provvedimento di variazione di bilancio; la relativa copertura finanziaria è assicurata nei limiti delle risorse derivanti dalla soppressione o riduzione dei capitoli del bilancio regionale.
3. Lo stanziamento delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato, di cui all’art. 1, c. 2, è iscritto in bilancio con atto amministrativo ai sensi dell’art. 35 della legge regionale n. 44/1977.
4. Negli esercizi finanziari successivi a quello di prima applicazione, alla quantificazione della spesa annuale si provvede con le relative leggi di bilancio.

PARTE SECONDA
INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI REGIONALI E CONFERIMENTO DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI, Al SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 142/199 E DEL D.LGS. N. 112/1998

 

Titolo I

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

 

Capo I

OGGETTO E DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 22
(Settore Organico)
1. Il settore organico dello sviluppo economico e delle attività produttive comprende le seguenti materie:
– agricoltura;
– artigianato;
– industria;
– energia;
– miniere e risorse geotermiche;
– ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
– fiere e mercati e commercio;
– turismo e industria alberghiera.

ARTICOLO 23
(Disposizioni comuni per le funzioni regionali)
1. Nelle materie elencate all’articolo precedente, la Regione Molise esercita, per trasferimento o per delega, le funzioni elencate dall’art. 48, c. 1, e dall’art. 49, cc. 1 e 4, del d.lgs. n. 112/1998.
2. Ai fini di cui al precedente c. 1, la Regione Molise si avvale, nell’ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, mediante apposite convenzioni, dell’ICE e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. La Regione si avvale. altresì, delle Camere di C.I.A.A. per la raccolta delle informazioni sulle possibilità di insediamenti produttivi e la promozione di investimenti.

Capo II
AGRICOLTURA

ARTICOLO 24
(Oggetto)
1. Le norme del presente Capo II disciplinano la puntuale individuazione delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali nel settore primario, conferiti ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e ai Consorzi di bonifica in attuazione dell’art. 3 della legge n. 142/199, nonché degli artt. 1, 3 e 4 della legge n. 59/1997, del d.lgs. n. 143/1997 e della legge regionale 4 agosto 1998 n. 15.
2. Le funzioni e i compiti riguardano l’agricoltura, le foreste, la pesca, l’agriturismo, la caccia, lo sviluppo rurale e l’alimentazione.
3. Nel riordino della materia, secondo i principi e le modalità di cui al precedente art. 19, saranno ridefiniti anche i compiti dell’ERSAM, di cui alla legge regionale 9 novembre 1977, n. 4, e dei Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale n. 1/1991.

ARTICOLO 25
(Funzioni e compiti della Regione)
1. La Regione esercita funzioni e compiti di programmazione, vigilanza, controllo e coordinamento relativamente ad interventi di carattere unitario a livello regionale, di indirizzo e verifica della pianificazione delle Province e delle Comunità montane, ed è responsabile dell’attuazione dei programmi cofinanziati dall’U.E..
2. La Regione, inoltre, esercita le funzioni e compiti di seguito indicati:
a) delimitazione dei territori danneggiati da calamità naturali e da avversità atmosferiche e adozione dei relativi provvedimenti;
b) criteri e parametri oggettivi di ripartizione delle risorse finanziarie;
c) ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione a livello regionale;
d) regolamentazione dei mercati, offerta dei prodotti agricoli, forme organizzative;
e) servizio fitosanitario nazionale;
f) servizi per la riproduzione animale di cui alla legge n. 3/1991;
g) vigilanza sulla gestione dei libri genealogici e sull’attività dei controlli funzionali;
h) organismi regionali;
i) valorizzazione delle produzioni agro-alimentari e orientamento a livello regionale dei consumi e loro coordinamento con le politiche nazionali;
l) reti infrastrutturali di irrigazione di interesse regionale;
m) elaborazione, coordinamento e attuazione a livello regionale delle politiche comunitarie in materia di agricoltura, foreste, agroindustria, sviluppo rurale e pesca;
n) gestione delle risorse ittiche marine di interesse regionale;
o) regolazione a livello regionale delle attività venatorie;
p) calendario faunistico-venatorio annuale;
q) politiche nutrizionali e orientamento a livello regionale dei consumi alimentari;
r) parere per il riconoscimento di origine protetta per i prodotti agricoli.
s) accertamento, sentiti i comuni interessati, della demanialità delle terre collettive di uso civico;
t) servizio statistico agricolo regionale.

ARTICOLO 26
(Funzioni e compiti delle Province e delle Comunità montane)
1. Tutte le funzioni e i compiti amministrativi trasferiti o delegati alla Regione in base a norme statali e comunitarie, escluse quelle riservate alla Regione, ai sensi dell’art. 25, e di quelle riservate alle sole Province, ai sensi dell’art. 27, sono conferite alle Comunità montane e alle Province, limitatamente al territorio non compreso in alcuna Comunità montana, e, nei casi previsti dalla legge di riordino, ai Consorzi di bonifica.
2. Le Comunità montane, inoltre, esercitano le seguenti funzioni amministrative in materia di forestazione protettiva:
a) opere di sistemazione idraulico-agrario-forestale, di inerbamento, rimboschimento e cespugliamento, nonché consolidamento del suolo dall’erosione delle acque di scorrimento;
b) opere di miglioramento, avviamento ad alto fusto e manutenzione dei boschi;
c) vivai forestali permanenti e provvisori;
d) prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
e) piste forestali per le opere di cui alle precedenti lettere a), b), c), d).
2. Per le funzioni di cui al comma 1 le Province possono avvalersi della collaborazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

ARTICOLO 27
(Funzioni e compiti riservati alle sole Province)
1. Alle sole Province sono riservate le funzioni e compiti amministrativi di interesse provinciale, che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nelle materie di cui all’art. 24, comma 2, della presente legge, segnatamente concernenti:
a) attività di programmazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 142/199;
b) assistenza tecnico-amministrativa alle Comunità montane e raccolta ed elaborazione dei dati, nonché coordinamento su scala provinciale del sistema informativo, secondo le previsioni del programma statistico nazionale e dei programmi statistici regionali;
c) gestione attività utenze motori agricoli;
d) vigilanza e tutela di enti, aziende, consorzi ed organizzazioni locali;
e) interventi per l’orientamento dei consumi alimentari;
f) utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
g) gestione del demanio armentizio.

ARTICOLO 28
(Funzioni e compiti conferiti ai Comuni)
1. Sono conferite ai Comuni, che le esercitano singolarmente o in forma associata, le funzioni riguardanti:
a) il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo;
b) gli interventi per strade vicinali, interpoderali e rurali;
c) il regime dominicale dei beni di uso civico.
2. I Comuni esercitano autonomi poteri di promozione e di proposta anche per le funzioni e i compiti amministrativi riservati alla Regione, ai sensi del precedente art. 25, e quelli conferiti alle Province e alle Comunità Montane, ai sensi dei precedenti articoli 26 e 27.

ARTICOLO 29
(Consulta per la programmazione agricola)
1. Per la formazione e l’attuazione della politica regionale nelle materie di cui al presente capo è istituita la Consulta regionale per la programmazione agricola.
2. La Consulta è formata da:
– l’Assessore regionale all’Agricoltura che la presiede;
-i Presidenti delle Province o loro delegati;
– cinque Presidenti di Comunità montana designati dalla delegazione molisana dell’Uncem;
– tre Sindaci o loro delegati di Comuni non montani designati dalla sezione molisana dell’Anci;
– due Sindaci o loro delegati di Comuni montani designati dalla sezione molisana dell’Anci;
– il Direttore generale regionale in materia di agricoltura.
3. Alle sedute della Consulta possono essere invitate, anche su loro richiesta, a partecipare le organizzazioni professionali agricole, alle quali viene inviato preventivamente l’ordine del giorno di ciascuna seduta.
4. Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina il funzionamento della Consulta e nomina i componenti della stessa, garantendo forme di partecipazione anche delle organizzazioni sociali ed economiche.

Capo III
ARTIGIANATO

ARTICOLO 3
(Funzioni e compiti regionali)
1. Ai sensi dell’art. 4 della presente legge, la Regione esercita in materia di artigianato, così come definita dall’art. 12 del d.lgs. n. 112/1998, le seguenti funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale:
a) programmazione e indirizzo per la valorizzazione delle produzioni artigianali, sostegno alle esportazioni e internazionalizzazione delle imprese artigiane;
b) cofinanziamento con lo Stato, secondo intese in sede di Conferenza unificata, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell’artigianato, ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 112/1998;
c) intese con lo Stato per l’avvalimento dei comitati tecnici regionali dell’artigianato, ai sensi dell’art. 13. c. 1, lett. b), secondo periodo;
d) la stipula di atti integrativi delle convenzioni con cui subentra allo Stato nei diritti e negli obblighi, ai sensi dell’art. 15, c. 1, del d.lgs. n. 112/1998.

ARTICOLO 31
(Commissioni Provinciali per l’Artigianato)
1. Il c. 2, lett. a) dell’art. 15 della legge regionale n. 16/1988 è modificato come segue:
"a) dodici titolari di imprese artigiane, operanti nella Provincia da almeno tre anni, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale e presenti nella Provincia".
2. Al comma 3 dell’art. 1; della legge regionale n. 16/1988, la parola "eletti" è sostituita dalla parola "nominati".
3. Il titolo III della legge r. n. 16/1988 è abrogato.

ARTICOLO 32
(Funzioni e compiti dei Comuni)
1. Sono attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni:
a) istruttoria dei progetti di cofinanziamento dell’Unione europea;
b) apprestamento e gestione di aree attrezzate per la localizzazione e la riqualificazione di insediamenti di imprese artigiane e per il recupero e l’adattamento di fabbricati produttivi;
c) concorso alle determinazioni delle priorità degli obiettivi previsti dal programma provinciale.

ARTICOLO 33
(Funzioni e compiti delle Province)
1. Sono attribuite alle Province le funzioni riguardanti:
a) programma provinciale per l’artigianato, in concorso con i Comuni e con la collaborazione delle Camere di C.I.A.A., che individua gli obiettivi di sviluppo, localizzazione e qualificazione delle imprese artigiane, fissando le priorità sulla base degli indirizzi e degli atti di programmazione regionale, nonché in coerenza con il piano territoriale di coordinamento provinciale;
b) gestione degli interventi relativi alla promozione e al sostegno dell’artigianato artistico e tradizionale, con il supporto delle Camere di C.I.A.A.;
c) sostegno al risanamento e alla tutela dell’ambiente;
d) criteri e modalità operative per la concessione di contributi, in applicazione della normativa e degli indirizzi regionali;
e) piano esecutivo degli interventi ammessi a contributo.

ARTICOLO 34
(Adempimenti degli istituti finanziari convenzionati)
1. Per la gestione e gli adempimenti tecnici riguardanti la concessione e l’erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi alle imprese artigiane, le Province si possono avvalere di Istituti finanziari specializzati, secondo convenzione nella quale sono garantite condizioni di economicità e di tempestività.

ARTICOLO 35
(Funzioni delle Camere di commercio, industria, agricoltura, artigianato)
1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni amministrative riguardanti:
a) la ricerca e l’innovazione tecnologica;
b) l’adeguamento degli standard qualitativi;
c) la tenuta dell’albo delle imprese artigiane.

ARTICOLO 36
(Modifiche e integrazioni della legislazione regionale)
1. Con successiva legge, la Regione Molise procede, ai sensi del precedente art. 19, al riordino della disciplina della materia dell’artigianato, apportando modifiche alla legislazione regionale vigente.

Capo IV
INDUSTRIA

ARTICOLO 37
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fino a diversa disposizione, restano esercitate dalla Regione, su delega dello Stato, le funzioni amministrative in materia d’industria, così come definite dall’art. 17 del d.lgs. n. 112/1998 e specificate dall’art. 19 dello stesso decreto legislativo.
2. Spettano altresì alla Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) definizione di criteri applicativi e specifici, in attuazione di quelli determinati dallo Stato, ai sensi dell’art. 18. c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 112/1998 per la difesa dei consumatori e degli utenti;
b) le manifestazioni a premio di rilevanza regionale e interregionale;
c) la definizione dei criteri applicativi e specifici per la concessione, il controllo e la revoca di agevolazioni, contributi.
sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all’industria, nonché per la raccolta di dati e di informazioni relativi alle operazioni stesse e per la fissazione dei limiti massimi per l’accesso al credito agevolato alle imprese industriali;
d) proposte alla Conferenza unificata e al Governo nazionale per l’individuazione delle aree economicamente depresse del territorio regionale, ai sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 415/1992, convertito con modifiche dalla legge n. 488/1992.
3. La Regione esercita anche le funzioni riguardanti:
a) istituzione e gestione di un fondo unico regionale che sarà regolato da successiva legge regionale;
b) coordinamento e miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese, con specifico riferimento alla localizzazione e alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali, nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dall’art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 112/1998;
c) criteri e modalità della programmazione negoziata, ai sensi dell’art. 19, c. 2, del d.lgs. n. 112/ 1998.
4. La legge regionale disciplina le aree industriali e le aree
ecologicamente attrezzate, ai sensi dell’art. 26, c. 1, del d.lgs. n. 112/1998, procedendo nel contempo al riordino degli attuali Consorzi per i Nuclei di industrializzazione.
5. Nel procedimento di individuazione delle aree di cui al comma precedente, la Regione assicura forme di partecipazione degli Enti locali interessati.
6. Con specifica convenzione, la Regione può avvalersi dell’apporto tecnico delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ai fini dell’esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo, in particolare di quelle riguardanti:
a) l’adeguamento degli standard qualitativi delle imprese;
b) la tutela dell’ambiente la sicurezza sul lavoro nelle imprese cooperative;
c) la tenuta dell’albo delle imprese cooperative di cui alla legge regionale n. 6/1995.

ARTICOLO 38
(Modifiche e integrazioni della legislazione regionale)
1. Con successiva legge, la Regione Molise procede, ai sensi del precedente art. 19, al riordino della disciplina in materia di industria, apportando modifiche e integrazioni alla legislazione regionale vigente.

ARTICOLO 39
(Funzioni delle Province)
1. Spettano alle Province le funzioni amministrative riguardanti:
a) la programmazione negoziata e la promozione della concertazione tra gli Enti locali, le associazioni imprenditoriali, sindacali e gli Enti ad autonomia funzionale;
b) la programmazione e il coordinamento, sentiti gli Enti locali interessati, delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di area vasta, ferme restando le competenze dei Comuni per l’individuazione delle aree produttive;
c) la promozione di progetti di ammodernamento dei sisterni produttivi locali;
d) la promozione e il coordinamento, con il supporto tecnico delle Camere di C.I.A.A., delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali.

 

ARTICOLO 4
(Funzioni dei Comuni)
1. Sono esercitate dai Comuni e, nei casi di cui al precedente art. 6, dalle Comunità montane le funzioni riguardanti:
a) la costituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività produttive, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 112/1998;
b) la realizzazione, la riattivazione, la localizzazione. l’ampliamento di impianti produttivi, di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 112/1998.

Capo V
ENERGIA

ARTICOLO 41
(Funzioni della Regione)
1. Fino a diverse disposizioni, le funzioni in materia di energia, così come definite dall’art. 28 del d.lgs. n. 112/1998 e della legislazione vigente, sono ripartite tra la Regione, le Province e i Comuni, che le esercitano anche in forma associata, in base all’art. 6 della presente legge, ai sensi degli artt. 3 e 31 dello stesso d.lgs.
2. Ferme restando le competenze dello Stato, la Regione esercita ai sensi del precedente art. 4, le seguenti funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale:
a) coordinamento e indirizzo in materia di energia, di fonti rinnovabili di elettricità, energia nucleare petrolio, gas;
b) piano energetico regionale con cui sono determinati gli obiettivi regionali in materia energetica e ambientale;
c) programmi regionali di informazione in materia energetica e degli indirizzi per la diffusione delle fonti rinnovabili;
d) orientamento e promozione del risparmio e dell’uso razionale dell’energia;
e) indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali dall’art. 31 del d.lgs. n. 112/ 1998;
f) autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle linee elettriche.
3. Ai fini della attività e della programmazione energetica, la Regione promuove accordi e convenzioni di collaborazione con l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente – ENEA.

 

ARTICOLO 42
(Funzioni delle Province)

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) programmi e controlli sul risparmio energetico, fonti rinnovabili e uso razionale di energia in attuazione del piano energetico regionale di cui al precedente art. 41, c. 2, lett. b);
b) autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di competenza degli Enti locali;
d) controllo degli impianti termici, ai sensi del D.P.R. n. 412/1993.
2. Le Province sono delegate all’esercizio delle funzioni e dei compiti concernenti la concessione di contributi di cui agli artt. 8, 1 e 13 della legge n. 1/1991, per l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia in edilizia, per il contenimento dei consumi energetici nell’industria, artigianato e terziario, per la produzione di fonti rinnovabili in agricoltura.

ARTICOLO 43
(Funzioni dei Comuni singoli e associati)
1. I Comuni, singoli o associati ai sensi del precedente articolo 6, esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) controllo dell’osservanza delle disposizioni della legge n. 1/1991, nei progetti delle opere di competenza comunale, nonché sospensione dei lavori;
b) istruttoria e parere, per la Provincia, sulle richieste di contributo di cui al precedente art. 42, c. 2.

Capo VI
MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE

ARTICOLO 44
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative aventi, ai sensi del precedente art. 4, esigenze di carattere unitario a livello regionale in materia di miniere e risorse geotermiche, come definite dall’art. 32 del d.lgs. n. 112/1998, su delega dello Stato, in base agli artt. 34 e 36 dello stesso d.lgs. n. 112/1998:
a) individuazione delle aree suscettibili di sfruttamento minerario;
b) permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terra ferma;
c) polizia mineraria su terra ferma, di cui all’art. 32, c. 2, del d.lgs. n. 112/1998;
d) determinazione delle tariffe dovute dai richiedenti autorizzazioni,
verifiche, collaudi, nell’ambito dei limiti massimi fissato dallo Stato;
e) determinazione e devoluzione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni;
f) acquisizione delle informazioni delle imprese trasmesse dai Comuni, ai sensi del successivo art. 46, e inoltro delle stesse al ministero dell’industria.

 

ARTICOLO 45
(Funzioni delle Province)
1. Sono subdelegate alle Province le funzioni amministrative concernenti la gestione degli specifici interventi previsti dai programmi dell’Unione Europea, nell’ambito del coordinamento regionale.
2. Alle Province sono inoltre delegate le funzioni amministrative riguardanti:
– l’istruttoria e il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione di minerali solidi;
– la ispezione, controllo, revoca e sanzione delle forme di incentivazione in materia disposte dalla Regione.
3. Spettano alle Province i diritti relativi a tariffe per verifiche, collaudi e altre prestazioni di competenza.

 

ARTICOLO 46
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le funzioni connesse con la gestione degli specifici interventi previsti dai programmi dell’Unione Europea, nell’ambito del coordinamento regionale e con la trasmissione alla Regione delle informazioni acquisite dalle imprese titolari di permessi e concessioni.

Capo VII
CAVE E TORBIERE

ARTICOLO 47
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative aventi, ai sensi del precedente art. 4, esigenze di carattere unitario a livello regionale in materia di cave e torbiere:
a) programmazione regionale dell’attività di cava, assicurando la partecipazione e la proposta delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;
b) disciplina, indirizzi e coordinamento delle funzioni degli Enti locali in materia di cave e torbiere;
c) determinazione delle tariffe e dei canoni dovuti dai richiedenti;
d) autorizzazioni, verifiche, collaudi, nell’ambito dei limiti massimi fissato dallo Stato;
e) gestione della coltivazione delle cave e delle torbiere, ferma restando la competenza dei Comuni al rilascio delle relative concessioni edilizie.
2. La Regione procede al riordino della materia delle cave e torbiere, ai sensi del precedente art. 19, prevedendo in tale sede la delega alle Province delle funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1.

Capo VIII
ACQUE MINERALI E TERMALI

ARTICOLO 48
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative aventi, ai sensi del precedente art. 4, esigenze di carattere unitario a livello regionale in materia di acque minerali e termali:
a) piano regionale delle attività connesse con le acque minerali e termali;
b) coordinamento a livello regionale dell’attuazione dei programmi dell’Unione Europea;
c) criteri per i permessi di ricerca e la concessione di coltivazione delle acque minerali e termali;
d) indirizzi ai Comuni per l’apertura ed esercizio degli stabilimenti termali e per l’imbottigliamento delle acque minerali;
e) determinazione del canone di concessione per acque minerali e termali;
f) acquisizione delle informazioni delle imprese trasmesse dai Comuni, ai sensi del successivo art. 5, e inoltro delle stesse al Ministero dell’Industria.

ARTICOLO 49
(Funzioni delle Province)
1. Le Province esercitano in materia di acque minerali e termali le seguenti funzioni:
a) proposte, d’intesa con i Comuni e le Comunità montane, per il piano regionale;
b) individuazione delle aree suscettibili di attività in materia;
c) permessi di ricerca, localizzazione e rilascio delle concessioni di coltivazione delle acque;
d) vigilanza sull’osservanza delle norme di polizia di cui al D.P.R. n. 128/1959 e successive modificazioni nonché delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai DD.PP.RR. nn. 547,’1955 e 32/1956;
e) sospensione e revoca delle autorizzazioni nonché pronuncia di decadenza delle concessioni e sospensione dei lavori, ai sensi della legislazione vigente.

ARTICOLO 5
(Compiti dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione degli erogatori di mescita dell’acqua minerale fuori degli stabilimenti dove è collocata la sorgente.
2. Ai Comuni, singoli e associati ai sensi del precedente art. 6, è delegato l’esercizio delle funzioni amministrative di autorizzazione per l’apertura e l’esercizio di stabilimenti termali e per l’imbottigliamento delle acque minerali.
3. 1 Comuni esercitano le funzioni di cui ai commi precedenti nell’ambito del coordinamento regionale e con la trasmissione alla Regione delle informazioni acquisite dai soggetti titolari di autorizzazioni.

Capo IX

ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO

 

ARTICOLO 51
(Funzioni regionali)
1. La Regione Molise, oltre alle funzioni di controllo sugli organi camerali, di cui all’art. 37, c. 3, del d.lgs. n. 112/1998, avanza proposte alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza unificata in ordine alle funzioni indicate rispettivamente dai cc. 2 e 3 dell’art. 38 dello stesso d.lgs..

Capo X
FIERE E MERCATI E COMMERCIO

ARTICOLO 52
(Ripartizione delle funzioni in materia fieristica)
1. Tutte le funzioni conferite dall’art. 41 del d.lgs. n. 112/1998, ad eccezione di quelle trasferite ai Comuni, di cui al comma successivo,
sono esercitate dalla Regione Molise in materie di fiere, così come definite dall’art. 39 dello stesso d.lgs. n. 112/1998, in vista della definizione di un sistema fieristico regionale coordinato e integrato.
2. Sono attribuite ai Comuni, che le gestiscono anche in forma associata ai sensi del precedente art. 6, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, nonché le autorizzazioni connesse per lo svolgimento delle stesse.
3. Con successivo provvedimento legislativo, la Regione disciplina organicamente l’attività fieristica e lo sviluppo del relativo sistema regionale, procedendo anche

ARTICOLO 53
(Attuazione del d.lgs. n. 114/1998 in materia di commercio)
1. Con distinto provvedimento legislativo, la Regione disciplina l’attuazione del d.lgs. n. 114/1998, in materia di commercio.

Capo XI
TURISMO, INDUSTRIA ALBERGHIERA, PUBBLICITA’ DEI PREZZI DEI SERVIZI RICETTIVI

ARTICOLO 54
(Funzioni regionali)
1. La Regione, ai sensi del precedente art. 4, esercita le funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale in materia di turismo, così come definite dall’art. 43 del d.lgs. n. 112/1998, segnatamente in ordine a:
a) definizione delle intese con lo Stato, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 112/1998, per quanto concerne gli obiettivi e i principi di valorizzazione e sviluppo del sistema turistico nazionale;
b) definizione di interventi cofinanziati dallo Stato, ai sensi dell’art. 44, lett. d) del d.lgs. n. 112/1998;
c) programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dei risultati in ordine allo sviluppo delle attività e delle iniziative turistiche, dell’innovazione e qualificazione dell’offerta turistica, anche
mediante l’emanazione di norme tecniche e ripartizione delle risorse finanziarie;
d) pianificazione degli interventi in materia di industria alberghiera e di turismo rurale;
e) promozione della domanda e dell’offerta turistica in Italia ed all’estero, mediante la elaborazione del Piano triennale di interventi in materia turistica;
f) istituzione dell’Osservatorio regionale sul turismo per monitorare l’evoluzione della domanda turistica e per assicurare una tempestiva informazione agli operatori e agli Enti e il coordinamento della raccolta dei dati statistici;
g) demanio marittimo per finalità turistico-ricreative.
2. con successiva legge, la Regione Molise procede, ai sensi del precedente art. 19 al riordino della disciplina della materia del turismo e dell’industria alberghiera.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma, la Regione può avvalersi, mediante apposite convenzioni, di Istituti Universitari, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 341/199, e di Enti pubblici e privati specializzati in materia.

ARTICOLO 55
(Funzioni dei Comuni)
1. Sono attribuite ai Comuni e nei casi di cui al precedente art. 6, alle Comunità montane le funzioni amministrative riguardanti:
a) il vincolo di destinazione delle strutture ricettive, ai sensi dell’art. 8 della legge 17 maggio 1983 n.217;
b) il nulla osta di cui all’art. 6 della legge 2 marzo 1963 n. 191 e preventivi pareri e fissazione dei termini di cui all’art. 7 della stessa legge, in materia di proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo e residenza turistica alberghiera;
c) la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del RDL. 21 ottobre 1937, n. 218, e del RDL. 12 luglio 1938, n. 1473, per l’espropriazione ai fini della costruzione di nuovi alberghi e ai fini dell’ampliamento e della trasformazione di quelli esistenti;
d) l’autorizzazione, di cui al RDL. 8 novembre 1938, n. 198 per le deroghe ai regolamenti edilizi comunali ai fini della determinazione dell’altezza degli edifici destinati ad uso alberghiero;
e) l’autorizzazione per l’esercizio delle strutture ricettive;
f) la vigilanza e l’ispezione ai sensi delle disposizioni igienico-sanitarie sugli alberghi e sugli esercizi ricettivi;
g) l’accoglienza e l’informazione turistica e la promozione dell’offerta turistica locale.

ARTICOLO 56
(Funzioni delle Province)
1. Sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, di cui alla legge regionale n. 32/1996;
b) classificazione delle strutture turistiche, di cui all’art. 6 della legge n. 217/1983;
c) pubblicità dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;
d) guide, accompagnatori e interpreti turistici, di cui alla legge regionale n. 32/1996;
e) associazioni pro-loco, di cui alla legge regionale n. 2/1977;
f) associazioni turistiche di cui alla legge regionale n. 9/1985;
g) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati statistici e delle informazioni riguardanti l’offerta e la domanda turistica;
h) formazione e qualificazione professionale in materia;
i) incentivazione dell’offerta nel settore alberghiero e del turistico rurale in attuazione della pianificazione regionale;
j) attuazione delle direttive del Piano mediante l’adozione e l’attuazione di un Programma annuale degli interventi in materia di promozione turistica.

Titolo II
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

 

Capo I

OGGETTO

 

ARTICOLO 57
(Settore Organico)
1. Il settore organico del territorio, ambiente e infrastrutture comprende le seguenti materie:
– territorio e urbanistica;
– protezione della natura e dell’ambiente;
– tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti;
– risorse idriche e difesa del suolo;
– opere pubbliche;
– viabilità;
– trasporti;
– protezione civile.

Capo II
TERRITORIO E URBANISTICA

 

ARTICOLO 58
(Localizzazione delle OO.PP. di interesse di altre amministrazioni)
1. La legge regionale disciplina procedure, termini e modalità di rappresentazione e di valutazione da parte della Regione della localizzazione delle opere pubbliche di interesse di altre amministrazioni, ai sensi dell’art. 55, c. 1, del d.lgs. n. 112/1998, assicurazione agli Enti locali una tempestiva e compiuta informazione.

ARTICOLO 59
(Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali)
1. La Regione e gli Enti locali esercitano tutte le funzioni amministrative in materia di disciplina, pianificazione, uso, tutela e governo e del territorio, nonché di salvaguardia e trasformazione del suolo e tutela delle bellezze naturali, ad eccezione di quelle mantenute allo Stato, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 112/1998.

ARTICOLO 6
(Funzioni della Regione e legge di riordino)
1. La Regione esercita, in coerenza con il ruolo di cui all’Art. 4, funzioni e compiti di pianificazione, controllo e coordinamento in materia urbanistica e territoriale di carattere unitario a livello regionale, nonché di indirizzo e verifica della Pianificazione Territoriale delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e degli altri Enti locali competenti in materia.
2. Entro 18 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta una successiva legge di disciplina della materia urbanistica, della pianificazione territoriale e della tutela delle bellezze naturali ed ambientali determinando le funzioni esercitate dalla Regione e dagli Enti locali, in coerenza con i principi di cui al precedente Art. 19 e con i principi di sussidiarietà, cooperazione, perequazione ed efficacia, in attuazione degli Artt. 3, 9, 15, 29 della L. n. 142/199.

ARTICOLO 61
(Funzioni delle Province)
1. Le Province esercitano le funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti vaste zone intercomunali ovvero l’intero territorio provinciale e, in particolare, la formazione e l’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, così come previsto dall’art. 15 della L. n. 142/199.
2. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale assumerà anche valore ed effetti di piano di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, secondo forme di intesa tra Province e le amministrazioni, anche statali, competenti.
3. L’operatività dell’esercizio delle funzioni, di cui al comma 1, consegue all’approvazione della Legge Urbanistica Regionale.

 

ARTICOLO 62
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti l’approvazione dei piani urbanistici generali comunali e degli strumenti attuativi e le relative varianti nell’osservanza della pianificazione regionale e provinciale.
2. L’operatività dell’esercizio delle funzioni, di cui al comma 1, consegue all’approvazione della legge Urbanistica regionale e dei rispettivi piani Territoriali Provinciali di coordinamento, di cui agli Artt. 6 e 61 della presente legge.

ARTICOLO 63
(Disposizioni transitorie)
1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di riordino di cui al precedente articolo 6, le funzioni in materia di urbanistica sono esercitate ai sensi della legge regionale n. 7/1973, così come modificata ed integrata dal presente articolo.
2. L’articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1973, n. 7, è integrato dai seguenti commi aggiuntivi:
"L’approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, trasmessi prima dell’approvazione della legge regionale di riordino interviene entro il termine perentorio di 18 giorni dalla data del loro deposito, con il corredo della documentazione prescritta da parte dell’ente che li ha adottati. L’amministrazione ricevente ha l’obbligo di asseverare, all’atto del deposito, la regolarità formale degli atti, in base ai requisiti prescritti dalle norme vigenti. Il termine può essere interrotto una sola volta per eventuale e motivata richiesta di integrazione documentale. Ciò vale anche per accertati errori formali.
L’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici per opere pubbliche anche ai sensi della legge n. 1/197 (legge statale) nonché i piani di cui alle leggi n. 167/1962 e n. 865/1971 deve avvenire entro 6 giorni dalla presentazione agli organi regionali competenti.
E’ di competenza dei Comuni la definitiva approvazione dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione di iniziativa privata conformi alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti entro il termine perentorio di 9 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza corredata degli elaborati previsti.
Alla scadenza del termine di approvazione di cui ai commi precedenti, gli strumenti urbanistici si intendono definitivamente approvati.
La competente Commissione consiliare regionale comunica il proprio parere nei successivi 3 giorni dal ricevimento degli atti. Decorso il predetto termine il parere si intende acquisito. Per i procedimenti in corso i termini di cui ai precedenti commi cominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge"

Capo III
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

ARTICOLO 64
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita in materia di prevenzione di rischio sismico le seguenti funzioni amministrative:
a) individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
b) emanazione degli indirizzi per la formazione degli strumenti urbanistici, generali o attuativi, ai fini della prevenzione di rischio sismico;
c) attività di indirizzo e coordinamento per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle Province ai sensi del successivo articolo 65.

ARTICOLO 65
(Funzioni delle Province)
1. Le Province esercitano in materia di prevenzione di rischi sismici le seguenti funzioni:
a) costruzioni in zona sismica ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e della legge regionale 6 giugno 1996, n. 2;
b) costruzioni in cemento armato o a struttura metallica, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 186.

Capo IV
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

ARTICOLO 66
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica:
a) determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l’azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti sul territorio;
b) i piani e i programmi di intervento e obiettivi di settore, nonché tipologie di intervento;
c) modalità di incentivazione finanziaria e criteri per la ripartizione dei finanziamenti;
d) individuazione delle categorie degli operatori incaricati dell’attuazione dei programmi edilizi da ammettere a finanziamento;
e) limiti di costo e requisiti oggettivi per la realizzazione degli interventi; limiti di reddito e requisiti soggettivi per l’accesso ai benefici;
f) verifica dell’attuazione dei programmi;
g) contributi agli Operatori per la realizzazione degli interventi di E.R.P.;
h) promozione e coordinamento della formazione e gestione dell’anagrafe dei soggetti fruenti contributi pubblici e dell’inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
i) promozione delle iniziative di ricerca e sperimentazione;
l) criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e relativi canoni;
m) modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l’accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;
n) criteri per la vigilanza amministrativa e finanziaria delle cooperative e imprese edilizie comunque fruenti di contributo pubblico;
o) concorso con lo Stato, sentiti gli Enti Locali, nella elaborazione di programmi di E.R.P. aventi interesse nazionale;
p) disciplina degli II.AA.CC.PP. e controllo sugli stessi.
2 La Regione, con successiva legge, ai sensi del precedente art. 15, provvede alla riforma organica della materia di E.R.P..

ARTICOLO 67
(Funzioni dei Comuni)
1. Sono conferite ai Comuni, singoli o associati, le seguenti funzioni
e compiti, che esercitano nell’ambito della disciplina regionale, in
materia di edilizia residenziale pubblica:
a) rilevamento del fabbisogno abitativo;
b) accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai
finanziamenti;
c) accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;
d) vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative e delle imprese edilizie comunque fruenti di contributi pubblici;
e) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 179/1992;
f) autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 179/1992;
g) formazione dei bandi di assegnazione e approvazione delle graduatorie;
h) promozione della mobilità degli assegnatari.

Capo V
CATASTO

ARTICOLO 68
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni singoli o associati e, nei casi di cui al precedente art. 6, le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative in materia di catasto, attribuite dall’art. 66 del d.lgs. n. 112/1998.

Capo Vl
TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA NATURA

ARTICOLO 69
(Funzioni della Regione)
1. In coerenza con il precedente art. 4, la Regione in materia di tutela dell’ambiente e della natura esercita le seguenti funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale:
a) programmazione regionale, obiettivi, indirizzi, priorità, coordinamento a ripartizione delle risorse finanziarie;
b) Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ricerca applicata sull’ambiente fisico e inquinamento;
c) protezione ed osservazione delle zone costiere, in materia di protezione della fauna e della flora;
d) individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali che comportino maggiori rischi di incidenti rilevanti, di cui all’art. 72 del d.lgs. n. 112/1998;
e) piani di risanamento delle aree di cui alla precedente lett. b);
f) aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all’art. 74 del d.lgs. n. 112/1998;
g) competenze già esercitate dal Corpo Forestale dello Stato, diverse da quelle che continuano ad essere esercitate dallo Stato;
h) commercializzazione e detenzione di animali selvatici.
2. La Regione svolge, in concorso con lo Stato e con gli Enti locali, compiti di informazione ed educazione ambientale, di promozione di tecnologie pulite per lo sviluppo sostenibile, decisioni d’urgenza ai fini della prevenzione del danno ambientale, restauro ambientale.
3. La Regione disciplina, ai sensi del precedente art. 19, la materia della tutela dell’ambiente e della natura, e delle attività a rischio rilevante, di cui all’art. 72 del d.lgs. n. 112/1998.

ARTICOLO 7
(Funzioni delle Province)
1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e di rischio di incidente rilevante non riservate alla Regione ai sensi del precedente art. 69, c. 1.
2. Le Province sono delegate alla VIA su progetti di interesse provinciale, individuati dalla legge di cui al comma 3 del precedente art. 69.

Capo VII
PARCHI E RISERVE NATURALI

ARTICOLO 71
(Funzioni della Regione)
1. In coerenza con il precedente art. 4, la Regione esercita in materia di parchi e di riserve naturali le seguenti funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale:
a) programmazione e pianificazione, nonché indirizzi generali in materia;
b) criteri generali per i finanziamenti;
c) Enti di gestione delle aree naturali protette istituite con legge regionale;
d) coordinamento, mediante concertazione con le Province e le Comunità montane, delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti, ai sensi del successivo art. 72.
2. La Regione disciplina, ai sensi del precedente art. 19, la materia dei parchi e delle riserve naturali secondo i principi di cui alla legge n. 394/1991.

ARTICOLO 72
(Funzioni delle Province e delle Comunità montane)
1. Tutte le funzioni e i compiti in materia di parchi e riserve naturali, diversi da quelli indicati dal precedente art. 71, sono attribuite alle Province.
2. Le funzioni in materia di parchi locali di interesse sovracomunale sono attribuite alle Comunità montane.

Capo VIII
INQUINAMENTO DELLE ACQUE

ARTICOLO 73
(Funzioni della Regione)
1. In coerenza con il precedente alt. 4, la Regione esercita in materia di parchi e di riserve naturali le seguenti funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale:
a) programmazione, pianificazione e indirizzi generali;
b) criteri generali per i finanziamenti;
c) coordinamento, mediante concertazione con le Province, delle funzioni e dei compiti ad esse conferiti, ai sensi del successivo art. 74.
2. La Regione Molise esercita altresì le funzioni di:
a) coordinamento dei piani regionali di risanamento delle acque, a seguito della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico;
b) tenuta e aggiornamento dell’elenco delle acque dolci superficiali;
c) tenuta e aggiornamento dell’elenco delle acque destinate alla molluschicoltura.

ARTICOLO 74
(Funzioni delle Province)
1. Sono attribuite alle Province le funzioni e i compiti riguardanti:
a) il monitoraggio sulla produzione, impiego, diffusione, persistenza nell’ambiente e effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
b) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;
c) l’autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi;
d) l’individuazione delle zone idonee alla balneazione;
e) ordinanze di carattere contingibile e urgente per la sospensione di attività produttive in caso di pericolo di danno irreversibile idrico e ambientale.

ARTICOLO 75
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione né conferite ad altri Enti locali e, in particolare, quelle riguardanti:
a) l’autorizzazione all’allaccio e allo scarico in pubblica fognatura, ad esclusione degli scarichi industriali di cui al decreto legislativo n. 133/1992;
b) l’autorizzazione degli scarichi sul suolo degli insediamenti civili, in aree sprovviste di fognature o di impianti di depurazione;
c) l’approvvigionamento idrico di emergenza; il rilevamento esecutivo delle caratteristiche delle acque dolci superficiali potabili, ai fini della relativa classificazione.

CAPO IX

INQUINAMENTO ACUSTICO, ATMOSFERICO ED ELETTROMAGNETICO

ARTICOLO 76
(Funzioni della Regione)
1. In coerenza con il precedente art. 4, la Regione esercita in materia di inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico le seguenti funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale:
a) programmazione e pianificazione e indirizzi generali;
b) criteri generali per i finanziamenti;
c) mappatura elettromagnetica regionale;
d) coordinamento, mediante concertazione con gli Enti locali, delle funzioni e dei

ARTICOLO 77
(Funzioni delle Province)
1. Le Province esercitano le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) in tema di inquinamento acustico, approvano i piani di risanamento comunali e ne verificano l’attuazione;
b) in tema di inquinamento atmosferico, rilasciano l’abilitazione alla conduzione di impianti termici e gestiscono i relativi corsi di formazione, nonché curano la tenuta e l’aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.
2. Alle Province sono altresì delegate le funzioni amministrative concernenti:
a) provvedimenti relativi agli impianti connessi ad attività a ridotto inquinamento atmosferico;
b) rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti;
c) emissioni ad inquinamento poco significativo;
d) tenuta e aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;
e) nullaosta ai fini di tutela ambientale e della salute della popolazione per pontiradio e relativi ripetitori, nonché impianti di telefonia mobile, che operino su vasta scala intercomunale.

ARTICOLO 78
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni singoli o associati e, nei casi di cui al precedente art. 6, le Comunità montane esercitano funzioni in materia di inquinamento acustico adottando piani di contenimento ed abbattimento del rumore, ai sensi dell’art. 1, c. 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché emettono ordinanze di carattere contingibile e urgente per misure temporanee di contenimento o abbattimento di emissioni sonore.
2. I Comuni esercitano funzioni di regolamentazione, rilevazione, controllo, autorizzazione e revoca in ordine a competenze comunali riguardanti attività produttive, sociali e culturali connesse con emissioni sonore e atmosferiche.
3. I Comuni, singoli o associati, rilasciano altresì nullaosta ai fini di tutela ambientale e della salute della popolazione per pontiradio e relativi ripetitori, nonché impianti di telefonia mobile, che operino nell’ambito comunale o intercomunale.

Capo X
GESTIONE DEI RIFIUTI

ARTICOLO 79
(Funzioni della Provincia)
1. Ferma restando la ripartizione dei compiti e delle funzioni in base al d.lgs. n. 22/1997, come modificato dal d.lgs. n. 382/1997, alle Province sono delegate le funzioni in materia di rifiuti speciali e pericolosi relativamente all’approvazione del progetto e all’autorizzazione della realizzazione dell’impianto e all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero concernenti il deposito nel suolo, a mezzo discarica di rifiuti inerti.

Capo XI
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

ARTICOLO 8
(Funzioni della Regione)
1. In materia di risorse idriche e di difesa del suolo, la Regione esercita funzioni di pianificazione, programmazione e indirizzo che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale.
2. La Regione esercita altresì le seguenti funzioni amministrative:
a) le intese con lo Stato e in particolare quelle previste dagli artt. 29, comma 3, e 89, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 112/1998, nonché le intese con le altre regioni;
b) attività relative alle grandi derivazioni di acqua pubblica;
c) nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche di cui all’art. 89, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 112/1998;
d) determinazione dei canoni di concessione del demanio idrico non marittimo, introito dei relativi proventi e loro destinazione ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. n. 112/1998;
e) classificazione e riclassificazione degli abitati instabili da consolidare e/o trasferire ai sensi della legge n. 445/198;
f) pareri di cui all’art. 13 della legge n. 64/1974 per gli abitati classificati ai sensi della legge n. 445/ 198.
3. La Regione, ai sensi del precedente art. 19, procede al riordino della materia tenendo conto dei compiti dell’Ente Risorse Idriche Molise (ERIM), di cui alla legge regionale 2 settembre 198 n. 31 e successive modificazioni, in attuazione della legge n. 36/1994, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche".

ARTICOLO 81
(Funzioni delle Province)
1. Alle Province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:
a) quelle individuate dal d.lgs. n. 112/1998, art. 89, alle lettere a), b), c), d), e), f), h;
b) piccole derivazioni di acqua pubblica, ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, tutela del sistema idrico sotterraneo;
c) catasto dei pozzi;
d) opere di bonifica;
e) progettazione, realizzazione e gestione di interventi finalizzati alla salvaguardia, consolidamento e sistemazione del suolo, ivi compresi gli interventi d’urgenza interessanti centri abitati, anche a richiesta dei comuni;
f) pareri preventivi ai sensi dell’art. 2 della legge n. 64/1974, per la realizzazione di opere negli abitati classificati da consolidare ai sensi della legge n. 445/198.

ARTICOLO 82
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di progettazione, realizzazione e gestione di interventi di difesa del suolo finalizzati al consolidamento e alla salvaguardia dei centri abitati o delle opere pubbliche comunali.

Capo XII
LAVORI PUBBLICI

 

SEZIONE I

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

 

ARTICOLO 83

(Funzioni della Regione e legge di riordino)

1. La Regione svolge funzioni amministrative in materia di lavori pubblici che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale e, in particolare, riguardanti adozione di piani annuali e pluriennali e le opere di diretta competenza regionale.
2. Con legge regionale, da adottarsi ai sensi del precedente art. 19, si procede al riordino della materia dei lavori pubblici, incentivando forme di raccordo e di concertazione tra gli Enti locali e la Regione, segnatamente in vista di una gestione unificata di compiti di carattere tecnico e amministrativo.
3. La legge di cui al precedente comma prevede la possibilità che gli uffici regionali in coordinamento con le Province e previe intese con gli Enti interessati, svolgano attività di progettazione, appalto, direzione e contabilità delle opere pubbliche su incarico del Comuni e delle Comunità Montane, secondo priorità da riservare agli Enti privi di strutture tecniche. Resta in ogni caso la competenza degli Enti all’approvazione dei progetti.

ARTICOLO 84
(Funzioni delle Province)
1. Le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) programmazione di livello provinciale;
b) opere di competenza provinciale;
c) attività collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, di cui all’art. 94, lett. f) del d.lgs. n. 112/1998;
d) realizzazione, fornitura e manutenzione delle opere di edilizia scolastica di cui all’art. 3, c. 1, lett. b) della legge n. 23/1996;
e) autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di elettrodotti con tensione sino a 15 kv.

ARTICOLO 85
(Funzioni dei Comuni)
I Comuni, singoli o associati, esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) partecipazione e attuazione dei piani e programmi regionali e provinciali;
b) opere di competenza comunale;
c) ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
d) impianti elettrici di illuminazione pubblica;
e) realizzazione, tornitura e manutenzione delle opere di edilizia scolastica di cui all’art. 3, c. 1, lett. a), della legge n. 23/1996.

SEZIONE II
NORME DI SEMPLIFICAZIONE

ARTICOLO 86
(Procedure di approvazione dei progetti di opere pubbliche)
1. Per lo snellimento delle procedure di approvazione, i progetti di opere pubbliche di competenza regionale, per i quali la Regione è stazione appaltante o stazione concedente, nonché quelli da eseguirsi a cura di Enti ed amministrazioni locali, di Enti pubblici, anche economici, per la cui esecuzione sia stata programmata o disposta la concessione di finanziamento dalla Regione, sono approvati dal competente organo dell’Ente attuatore o concedente, previo parere:
a) del responsabile dell’ufficio tecnico dell’Ente per progetti con finanziamento di importo fino a 5 milioni di Ecu. Qualora l’Ente non disponga di ufficio tecnico, o il responsabile dello stesso non abbia titolo professionale adeguato, il parere viene dato, entro 3 giorni, dal capo dell’ufficio tecnico della Provincia territorialmente competente o, decorso inutilmente il termine, dall’ingegnere capo dei lavori;
b) del responsabile del settore regionale competente per materia per progetti concernenti opere da appaltare direttamente o in concessione dalla Regione con finanziamento di importo fino a 5 milioni di Ecu;
c) del C.T.A.R. per progetti con finanziamento di importo superiore a 5 milioni di Ecu.
2. Per gli interventi di importo superiore al finanziamento assentito, il C.T.A.R., nell’ambito della competenza definita al comma precedente, esamina il progetto preliminare ed esprime il parere consultivo limitatamente alla rispondenza dell’intervento proposto con la pianificazione e programmazione regionale.
3. Le varianti in corso d’opera relative a progetti di qualsiasi importo, redatte ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono approvate dagli Enti attuatori secondo le procedure previste nel precedente comma 1 lettera a).
4. Gli atti di collaudo o i certificati di regolare esecuzione, per lavori di importo fino a 1 milione di Ecu, ed il rendiconto finale delle spese sostenute sono approvati dall’Ente attuatore dell’intervento; alla Regione sono inviati gli atti deliberativi per la cessazione del rapporto di convenzione.
5. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 19/1979, come modificata dalla legge regionale n. 2/198, dalla legge regionale n. 1/1985 e dalla legge regionale n. 12/1993, in contrasto o incompatibili con il presente articolo, sono abrogate.

Capo XIII
VIABILITA’

ARTICOLO 87
(Funzioni della Regione)
1. In coerenza con il precedente art. 4, la Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi in materia di viabilità che attengono ad esigenze di carattere unitario e, segnatamente, quelle di programmazione, coordinamento, direttive e prescrizioni tecniche degli interventi per la realizzazione, manutenzione e gestione, classificazione e declassificazione della rete viaria regionale e delle strade provinciali.
2. Per quanto riguarda le tratte autostradali, comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, la Regione provvede alle concessioni di costruzioni di esercizio e alla detenninazione dei pedaggi.

ARTICOLO 88
(Funzioni delle Province)
1. Sono attribuite alle Province le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle strade della rete viaria regionale non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, nonché di proposta di classificazione delle strade provinciali, di classifica delle strade comunali, vicinali e delle strade di bonifica montana, di autorizzazione dei trasporti eccezionali, della tariffazione di licenze, concessioni e pubblicità lungo le strade.
2. Le strade già appartenenti al demanio stradale non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti.

ARTICOLO 89
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:
a) la proposta di classificazione della rete viaria comunale e vicinale;
b) il piano catastale, la progettazione, costruzione, manutenzione, vigilanza e le autorizzazioni delle strade comunali, vicinali e rurali.

Capo XIV
TRASPORTI

ARTICOLO 9
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita in materia di trasporto pubblico locale i compiti e le funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale e, in particolare, riguardanti:
a) il piano regionale dei trasporti;
b) gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali;
c) gli investimenti, raccordati con quelli dello Stato e degli Enti locali, mediante accordi di programma;
d) individuazione, d’intesa con gli Enti locali, dei servizi minimi e delle aree a domanda debole;
e) modalità per la determinazione delle tariffe, in vista della integrazione intermodale;
f) ripartizione delle risorse finanziarie tra gli Enti locali;
g) servizi di trasporto su ferro attualmente in concessione alla FF.SS. – S.p.A. e relativi contratti di servizio, nonché accordo di programma con il ministero dei trasporti per il risanamento economico;
h) disciplina, anche graduale, delle regole a livello regionale e locale di concorrenzialità nella gestione dei servizi;
i) criteri per servizi di linea speciali;
l) concessioni per la gestione di infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
m) interporti di interesse regionale.
2. La Regione adotta, ai sensi del precedente art. 19, la legge di riordino della materia, sulla base dei principi della legge n. 59/1997, art. 4, c. 4, lettere a) e b) e del d.lgs. n. 422/1997.

ARTICOLO 91
(Funzioni delle Province)
1. Le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) piani provinciali di bacino, assicurando la partecipazione dei Comuni e delle Comunità montane;
b) verifica di compatibilità dei piani urbani del traffico dei Comuni;
c) autorizzazione e vigilanza tecnica sulle autoscuole e scuole nautiche;
d) riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti di autoscuole;
e) autorizzazioni a imprese di riparazione di autoveicoli per le revisioni;
f) licenze, tenuta albo provinciale, titoli professionali nell’autotrasporto di merci;
g) noleggio da autorimessa con autobus;
h) piani per la mobilità di handicappati;
i) dismissione di materiale rotabile utilizzato per servizio pubblico;
l) autorizzazioni per la circolazione di veicoli eccezionali e di macchine agricole eccezionali;
m) impianti a fune;
n) approvazione dei regolamenti comunali per noleggio e servizio da piazza;
o) promozione della collaborazione intercomunale;
p) intese con la provincia limitrofa per servizi di interesse comune;
q) svolgimento delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di competenza e relativi contratti di servizio;
r) servizi pubblici di gran turismo su gomma.

ARTICOLO 92
(Funzioni dei Comuni)
1. 1 Comuni singoli o associati, esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) piani urbani del traffico;
b) rete dei servizi minimi di competenza;
c) adempimenti di cui all’art. 14, cc. 4 e 5, del d.lgs. n. 422/1997, di intesa con i Comuni limitrofi e, nelle zone montane con le Comunità montane, per i servizi di trasporto pubblico in aree a domanda debole. mediante veicoli fino a 9 posti;
d) regolamentazione dei servizi in economia e affidamento e vigilanza dei servizi di competenza.

Capo XV
PROTEZIONE CIVILE

ARTICOLO 93
(Funzioni della Regione)
1. La Regione, oltre alle funzioni conferite in materia di protezione civile ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 112/1998, esercita le seguenti:
a) programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
b) soccorso alle popolazioni sinistrate;
c) interventi urgenti nei casi di crisi, di cui all’art. 2 c. 1 lett. b) della legge n. 225/1992, avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
d) indirizzi per i piani provinciali di emergenza;
e) coordinamento degli interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni delle aree colpite da calamità;
f) spegnimento degli incendi boschivi, salva la competenza dello Stato in ordine al soccorso aereo;
g) dichiarazione dello stato di calamità e individuazione dei territori danneggiati;
h) organizzazione del volontariato.
2. La Regione Molise, previa intesa con lo Stato e le altre Regioni, partecipa a iniziative di protezione civile in altre Regioni, coordinando, nel proprio territorio, interventi di solidarietà, nonché attività di previsione e prevenzione dell’emergenza.
3. La Giunta Regionale formula direttive e specifica le attribuzioni del Presidente, dell’Assessore e del Dirigente del servizio per la Protezione civile.
4. La Regione, ai sensi del precedente art. 19, procede alla disciplina della protezione civile e alla organizzazione del relativo sistema regionale, nonché al riordino delle disposizioni in materia di volontariato di cui alle leggi regionali nn. 3/1995 e 5/1997.
5. La Regione, oltre all’esercizio di funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento delle funzioni conferite agli enti locali, fornisce agli enti stessi, attraverso il competente Servizio per la protezione civile, ogni forma di collaborazione per il migliore espletamento delle funzioni delegate.

ARTICOLO 94
(Funzioni della Province)
1. Le Province esercitano, oltre le funzioni di cui all’art. 18, c. 1, lett. b) del decreto legislativo n. 112/1998, le seguenti funzioni:
a) attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, nell’ambito della programmazione e degli indirizzi regionali;
b) adozione di piani provinciali;
c) rilevazione, raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati relativi ai rischi nel territorio provinciale;
d) vigilanza sui servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi;

ARTICOLO 95
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni, singoli o associati, ai sensi del precedente alt. 6, oltre alle funzioni conferite in base all’art. 18, c. 1. lett. c), del decreto legislativo n. 112/1998, esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) attuazione, in ambito comunale, della previsione e della prevenzione dei rischi, in base ai programmi regionali;
b) provvedimenti, anche di emergenza, per i primi soccorsi nelle calamità in ambito comunale;
c) piani comunali e intercomunali di emergenza;
d) coordinamento del volontariato a livello comunale e intercomunale.

Titolo III
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’

 

Capo I

TUTELA DELLA SALUTE

ARTICOLO 96
(Funzioni della Regione)
1. La Regione provvede con successiva legge al riordino del servizio sanitario regionale, valorizzando in particolare il ruolo delle strutture di base dei Comuni e delle Comunità montane.
2. In attesa della legge di riordino di cui al precedente c. 1, restano confermate in capo alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e di sanità veterinaria riferiti alla Regione in base al Titolo IV, Capo 1, del d.lgs. n. 112/1998.

Capo II
SERVIZI SOCIALI

ARTICOLO 97
(Riforma organica)
1. La Regione dispone, ai sensi del precedente art. 19, con legge successiva la riforma organica del sistema regionale dei servizi sociali, ispirandosi ai seguenti principi e obiettivi:
a) sistema integrato degli interventi sociali, fondato sul potenziamento dei servizi alla persona e al nucleo familiare;
b) protezione attiva e prevenzione volte a valorizzare le capacità e le potenzialità delle persone, rafforzando le reti di comunità;
c) estendere i servizi alla persona raccordando gli aspetti di ordine umano e sociale con quelli di contenuto sanitario, formativo e lavorativo;
d) valorizzare l’offerta dei servizi sociali e alla persona da parte di organismi non lucrativi di utilità sociale, di cooperazione e in particolare le cooperative sociali, gli enti di patronato, le associazioni di volontariato e le diverse forme dei volontari sociali;
e) promozione delle risorse delle collettività locali, mettendo in valore forme innovative di collaborazione per la creazione e la gestione di interventi di autoaiuto, favorendo la reciprocità e la solidarietà nell’ambito della vita locale comunitaria.
2. Ai fini dell’affidamento delle responsabilità istituzionali, saranno osservate, nella forma organica di cui al precedente c. 1, le disposizioni generali della presente legge.
3. Fino all’entrata in vigore della riforma di cui al precedente c. 1, la ripartizione delle funzioni e dei compiti in materia di servizi sociali è confermata in base alla legislazione regionale vigente, salvo diverse previsioni di conferimento della presente legge.

ARTICOLO 98
(Ripartizione delle funzioni)
1. La Regione esercita le funzioni in materia di servizi sociali che riguardano la programmazione, il coordinamento e l’indirizzo nelle materie conferite dal Capo II, Titolo IV del d.lgs. n. 112/1998, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 132, c. 2, del medesimo. In particolare, la Regione:
a) promuove lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi innovativi, incentivando la realizzazione delle strutture socio-assistenziali;
b) stabilisce i requisiti minimi delle strutture socioassistenziali;
c) coordina il sistema informativo socio-assistenziale nel quadro del sistema informativo regionale;
d) gestisce, con la partecipazione delle Autonomie locali, la quota del fondo nazionale per le politiche sociali assegnata alla Regione.
2. I Comuni singoli o associati e, nei casi di cui al precedente art. 6, le Comunità montane esercitano tutte le funzioni e i compiti amministrativi di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali non attribuiti ad altri soggetti, nonché la progettazione e la realizzazione della rete dei servizi stessi, in coerenza con la programmazione regionale e in raccordo con la pianificazione e la gestione dei servizi sanitari. In particolare, esercitano le funzioni relative a:
a) funzionamento e vigilanza delle strutture socioassistenziali;
b) nomina degli organi amministrativi della IPAB;
c ) valorizzazione del volontariato ai sensi della legislazione regionale vigente.
3. Le Province esercitano funzioni e compiti di programmazione e rilevazione del bisogno socio-assistenziale, d’intesa con i Comuni e le Comunità montane, che riguardano l’insieme del loro territorio e sono delegate all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tenuta degli albi del volontariato, dell’associazionismo sociale, delle cooperative sociali.

Capo III
ISTRUZIONE SCOLASTICA

ARTICOLO 99
(Funzioni della Regione)
1. Ia Regione esercita le seguenti funzioni in materia di istruzione scolastica:
a) piano regionale per il diritto allo studio e all’educazione permanente;
b) verifica di compatibilita del piano provinciale della rete delle istituzioni scolastiche;
c) criteri e metodologie per la formazione dei docenti delle scuole materne e comunali;
d) promozione e sostegno dei comuni nelle attrezzature specialistiche per l’inserimento dei minorati nelle scuole.
2. La Regione, su delega statale di cui all’art. 138, c. 1, del d.lgs. n. 112/1998, persegue obiettivi e azioni, raccordate con quelle degli Enti locali, di integrazione tra istruzione, formazione professionale, orientamento e inserimento lavorativo. Svolge in particolare le seguenti funzioni amministrative:
a) programmazione dell’offerta formativa integrata di istruzione e formazione professionale;
b) calendario scolastico;
c) contributi alle scuole non statali.
3. La Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane, nell’ambito delle rispettive competenze, esercitano le funzioni in materia di pianificazione del dimensionamento scolastico ai sensi dell’art. 3 del DPR 18 giugno 1998 n. 233, riguardante il "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 della legge n. 59/1997".

ARTICOLO 1
(Funzioni delle Province)
1. Le Province svolgono in materia di istruzione secondaria superiore, ai sensi dell’art. 139, cc. 1 e 3, del d.lgs. n. 112/1998, le seguenti funzioni amministrative:
a) istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di istituti scolastici in attuazione della programmazione;
b) piani di organizzazione della rete provinciale delle istituzioni scolastiche;
c) supporti organizzativi ai servizi per alunni handicappati;
d) costituzione e vigilanza degli organi collegiali scolastici provinciali.
2. Le Province sono delegate all’esercizio delle seguenti funzioni:
a) aggiornamento degli operatori addetti ai servizi;
b) educazione permanente e continua degli adulti;
c) contributi ai Comuni per gli scuolabus e le mense scolastiche.

ARTICOLO 11
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane, ai sensi del precedente art. 6, esercitano, per attribuzione diretta, anche in collaborazione con le Province e d’intesa con le istituzioni scolastiche, i compiti e le funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica, riguardanti i gradi inferiori alla scuola secondaria superiore, di cui all’art. 139, cc. 2 e 3, del decreto legislativo n. 112/1998, e segnatamente quelle riguardanti:
a) istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di istituti scolastici in attuazione della programmazione;
b) piani di organizzazione della rete comunale o intercomunale delle istituzioni scolastiche;
c) supporti organizzativi ai servizi per alunni handicappati;
d) costituzione e vigilanza degli organi collegiali scolastici;
e) fornitura di libri di testo e materiale didattico;
f) integrazione scolastica degli alunni disagiati;
g) assegni di studio per alunni delle scuole secondarie superiori;
h) residenze e convitti;
i) mensa scolastica e trasporto degli alunni;
l) ogni altra azione per favorire il diritto allo studio.
2. I Comuni, in collaborazione con le Comunità montane, la Provincia e le autorità scolastiche, promuovono:
a) l’educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni di sostegno alle pari opportunità di istruzione scolastica;
d) prevenzione della dispersione scolastica ed educazione alla salute.

Capo IV
FORMAZIONE PROFESSIONALE

ARTICOLO 12
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita in materia di formazione professionale le seguenti funzioni amministrative:
a) programmazione annuale e pluriennale e criteri per il conseguimento degli obiettivi delle qualifiche e delle attività professionali, nonché indirizzi e metodologie della programmazione didattica;
b) organizzazione di interventi formativi per il personale della Regione e degli enti da essa dipendenti, nonché del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;
c) schema tipo delle convenzioni delle Province con i soggetti affidatari di compiti di formazione professionale;
d) approvazione dei progetti specifici di formazione a carico dei fondi di cui alla legge n. 845/1978;
e) definizione dei requisiti tecnici per l’idoneità delle strutture e delle attrezzature di formazione professionale;
f) raccordo con le istituzioni scolastiche e con il sistema produttivo;
g) istituzione, vigilanza, indirizzo e finanziamento degli istituti professionali in ordine al rilascio di qualifica professionale.

 

ARTICOLO 13

(Funzioni delle Province)

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) gestione di specifici interventi previsti dai programmi dell’Unione Europea;
b) integrazione degli interventi formativi con le politiche del lavoro;
c) convenzioni con enti, pubblici e privati, di formazione professionale;
d) gestione dei corsi per la qualificazione di base dei giovani che abbiano assolto l’obbligo scolastico;
e) idoneità dei centri di formazione professionale e delle strutture aziendali;
f) vigilanza e controlli sulle attività di formazione professionale di
propria competenza;
g) gestione diretta degli interventi formativi, mediante i centri regionali trasferiti, i convitti connessi, le sedi formative convenzionate, le attività di studio, ricerca e sperimentazione, l’assistenza tecnico-didattica, l’aggiornamento e la riqualificazione del personale addetto alla formazione;
h) interventi formativi per apprendisti, anche mediante convenzioni con imprese artigiane.

 

ARTICOLO 14

(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni partecipano alla programmazione provinciale e regionale della formazione professionale, mediante proposte che tengono conto dei bisogni espressi a livello locale anche in relazione alle esigenze occupazionali e all’evoluzione del mercato locale del lavoro.

ARTICOLO 15
(Riordino e integrazione delle materie dell’istruzione scolastica, della formazione professionale, del collocamento e delle politiche attive del lavoro)
1. Con distinto provvedimento legislativo, la Regione Molise provvede, ai sensi del precedente art. 19, alla disciplina organica del sistema regionale integrato dell’istruzione scolastica, della formazione professionale, del collocamento e delle politiche attive del lavoro, perseguendo i seguenti principi e obiettivi:
a) programmazione e realizzazione di una offerta formativa, con la partecipazione degli Enti locali, attuando azioni di integrazione del sistema scolastico e di quello della formazione professionale con il mondo del lavoro, per promuovere nuove opportunità di occupazione attraverso il miglioramento dei servizi formativi e l’armonizzazione degli interventi di orientamento, formazione di base, continua, superiore e di riqualificazione;
b) promozione degli strumenti e delle procedure di raccordo e di concertazione tra Regione, Enti locali e parti sociali e altri soggetti istituzionali;
c) rafforzamento dell’offerta formativa integrata mediante servizi formativi e di accompagnamento, qualificazione delle strutture e certificazione dei prodotti, nonché allocazione delle risorse finanziarie in vista di una loro utilizzazione misurabile in efficienza e in efficacia;
d) raccordo con tutte le istituzioni scolastiche e quelle universitarie e della ricerca;
e) definizione di tipologie di interventi formativi finalizzate all’ingresso nel mercato del lavoro, alla formazione continua, al reinserimento lavorativo dei disoccupati, allo sviluppo del lavoro autonomo cooperativo e imprenditoriale, all’ingresso, possibilmente in maniera stabile, nel lavoro di soggetti disabili socialmente, fisicamente e psichicamente;
f) realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomini e donne;
g) ricerca e standardizzazione di profili professionali, congiuntamente all’innovazione della didattica e della valutazione dei risultati dei processi formativi;
h) decentramento delle funzioni, dei compiti e dei servizi segnatamente alle Province sia in materia di formazione professionale in applicazione dell’art. 143, c. 2, del d.lgs. n. 112/1998, sia in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro, in applicazione dell’art. 2, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 469/1997.
2. La legge regionale, di cui al precedente c. 1, disciplinerà anche le conseguenti modifiche delle leggi regionali nn. 1/1995 e 24/1995.

Capo V
BENI E ATTIVITA’ CULTURALI

 

ARTICOLO 16
(Ripartizione delle funzioni tra Regione ed Enti locali)
1. La regione esercita in materia di beni e attività culturali, così come definita dall’art. 148 del d.lgs. n. 112/1998, le seguenti funzioni e compiti:
a) gestione e valorizzazione dei beni culturali di sua proprietà, nonché promozione e gestione di servizi e attività culturali aventi carattere unitario a livello regionale;
b) funzioni delegate dal DPR n. 2/1972 e dall’art. 9 del DPR n. 3/1972, riguardanti la tutela del patrimonio bibliografico;
c) cooperazione con lo Stato nella determinazione delle metodologie tecnico-scientifiche di catalogazione e di restauro dei beni culturali;
d) proposte ai fini dell’esercizio da parte dello Stato delle funzioni di cui all’art. 149, c. 3, lettere a) ed e), del d.lgs. n. 112/1998, nonché del diritto di prelazione di cui alla lett. c) della stessa norma.
2. Le Province esercitano, oltre alla gestione, valorizzazione e promozione dei beni di loro proprietà, la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività culturali che interessano l’intero territorio provinciale ovvero vaste zone intercomunali. A questo fine le Province in particolare:
a) promuovono forme di coordinamento, cooperazione e concertazione tra i Comuni e le Comunità montane, nonché altri soggetti pubblici e privati, svolgendo anche funzioni di assistenza tecnico-amministrativa ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. l) della legge n. 142/199;
b) programmazione intermedia volta ad assicurare l’equilibrato sviluppo delle diverse aree del territorio e l’integrazione delle attività culturali con l’istruzione scolastica e la formazione professionale;
c) proposte ai fini dell’esercizio da parte dello Stato delle funzioni di cui all’art. 149, c. 3, lettere a) ed e), del d.lgs. n. 112/1998, nonché del diritto di prelazione di cui alla lett. c) della stessa norma.
3. I Comuni singoli o associati e, nei casi di cui al precedente art. 6, le Comunità montane esercitano le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà, nonché la valorizzazione dei beni e delle attività culturali presenti nel loro territorio. Svolgono altresì iniziative di promozione in raccordo con la Regione e le Province. Formulano altresì proposte ai fini dell’esercizio da parte dello Stato delle funzioni di cui all’art. 149, c. 3, lettere a) ed e), del d.lgs. n. 112/1998, nonché del diritto di prelazione di cui alla lett. c) della stessa norma.

ARTICOLO 17
(Commissione regionale per i beni e le attività culturali)
1. La Regione Molise promuove la costituzione della Commissione regionale per i beni e le attività culturali. di cui all’art. 154 del d.lgs. n. 112/1998, d’intesa con il Governo e la Conferenza regionale delle Autonomie locali, di cui al precedente art. 9.

ARTICOLO 18
(Riordino organico della materia)
1. Con distinto provvedimento legislativo, da adottarsi ai sensi del precedente art. 19, la Regione Molise procede alla revisione della disciplina della materia dei beni e delle attività culturali, anche in vista della attuazione del trasferimento, secondo il principio di sussidiarietà, ai Comuni, alle Province e alla Regione dei musei e degli altri beni culturali statali, di cui all’art. 15, cc. 1 e 5, del d.lgs. n. 112/1998.
La legge regionale, che apporterà conseguenti modifiche alle leggi regionali nn. 7/1973, 32/1975, 16/1979, 37/198, 7/1987, 27/1996, perseguirà obiettivi di semplificazione e di unificazione, valorizzando in particolare il decentramento delle funzioni e dei compiti, nonché le forme, le procedure e le strumentazioni di cooperazione e di programmazione negoziata tra Regione ed Enti locali.
3. La legge regionale disciplinerà, altresì, la ripartizione e l’organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di spettacolo.

Titolo IV
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE. REGIME AUTORIZZATORIO

ARTICOLO 19
(Ripartizione delle funzioni, legge regionale, regolamenti locali)
1. Resta ferma la ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di polizia amministrativa regionale e locale, disposta dal Titolo V del d.lgs. n. 112/1998. così come definita dall’art. 159 del medesimo decreto legislativo.
2. La Regione procede, con distinto provvedimento legislativo, alla disciplina della materia prevedendo l’istituzione dei corpi e dei servizi corrispondenti, le attività di formazione e aggiornamento professionale, i criteri per la promozione dello svolgimento associato dei servizi di polizia locale, i criteri e le modalità per l’utilizzo di personale stagionale.
3. 1 Comuni, singoli o associati e le Comunità montane, ai sensi del precedente art. 6, e le Province, in cui sia operante un corpo o un servizio di polizia locale, ne definiscono compiti e funzionamento mediante regolamento di ordinamento e organizzazione.