ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione, nell’ambito delle proprie politiche volte alla concreta attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce e promuove l’attività di solidarietà e beneficenza svolta dagli enti non profit, impegnati nel recupero dalle aziende della grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, delle eccedenze alimentari per la loro ridistribuzione ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza.

ARTICOLO 2
(I soggetti)

1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, si avvale di enti non profit, che possiedono documentata operatività pluriennale a livello diffuso e continuativo sul territorio regionale e hanno svolto analoga attività anche a livello nazionale o internazionale.

ARTICOLO 3
(Gli interventi)

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1, individua le strategie, gli obiettivi e le modalità di intervento e di finanziamento attraverso gli strumenti della programmazione regionale.
2. I rapporti tra la Regione e gli enti di cui all’articolo 2 sono disciplinati da un’apposita convenzione, redatta secondo un modello approvato dalla Giunta regionale. La convenzione prevede, in particolare, modalità e tempi per la realizzazione degli interventi e dei servizi resi dagli enti di cui all’articolo 2, nonché per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l’erogazione del contributo regionale.

ARTICOLO 4
(Fase transitoria e sperimentale)

1. Al fine di elaborare modelli che consentono di sostenere a regime l’attività degli enti di cui all’articolo 2 e di individuarne i requisiti di accreditamento, la Giunta regionale, a titolo di sperimentazione, promuove e sostiene la realizzazione di un programma triennale di interventi proposto dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus. Il programma persegue i seguenti obiettivi:
a) rimozione o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie, legate a necessità di natura alimentare, favorendo un’equa ripartizione delle risorse, attraverso la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari agli enti assistenziali;
b) promozione dello sviluppo e diffusione della cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie correlate, attraverso interventi e servizi formativi;
c) creazione di modelli di partenariato, attraverso la promozione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, al fine di favorire la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili, la tutela dell’ambiente e la riduzione dei rifiuti;
d) messa a disposizione di dati e conoscenze funzionali alla definizione a regime di requisiti e indicatori necessari per la realizzazione di un sistema di accreditamento.
2. I rapporti tra la Regione e la Fondazione Banco Alimentare Onlus sono disciplinati da una convenzione approvata dalla Giunta regionale e stipulata dal direttore generale competente. La convenzione prevede, in particolare, modalità e tempi per la realizzazione degli interventi e dei servizi resi dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l’erogazione del contributo regionale.

ARTICOLO 5
(Norma finanziaria)

1. Per il programma pluriennale di cui all’articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva per il triennio 27/29 di € 2.1.,, di cui € 7., per il 27, € 7., per il 28 e € 7., per il 29 a valere sulla U.P.B. di spesa 5.2.4.2.94 “Politiche di inclusione e integrazione sociale”.