ARTICOLO 1
Modificazioni dell’articolo 1 della legge provinciale 12 marzo 22, n. 4
(Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale n. 4 del
22 è aggiunto il seguente periodo: "La Provincia garantisce a tutte le
bambine e a tutti i bambini il diritto a frequentare il nido d’infanzia,
prioritariamente, o altro servizio del sistema dei servizi socio-educativi per
la prima infanzia, da attivare secondo criteri di efficacia, efficienza e
sostenibilità economica, superando disuguaglianze e barriere territoriali,
economiche, etniche e culturali."
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 22
è aggiunto il seguente:
"2 bis. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è
finalizzato a favorire e sostenere i genitori lavoratori nel loro ruolo di
educatori, anche attraverso la creazione di spazi appropriati ad accogliere i
propri figli in un luogo vicino all’attività lavorativa, in modo tale da
garantire una maggiore e migliore integrazione tra la vita lavorativa e quella
familiare."
ARTICOLO 2
Modificazioni dell’articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 22
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 22 è
sostituito dal seguente:
"1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia comprende
i nidi d’infanzia, i nidi d’infanzia nei luoghi di lavoro e i nidi familiari –
servizio Tagesmutter; comprende inoltre i servizi integrativi al nido. Tali
servizi sono istituiti o sostenuti dai comuni nell’ambito della propria
programmazione. La Provincia, d’intesa con il Consiglio delle autonomie
locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge provinciale 16 giugno
26, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), e
sentiti i soggetti iscritti all’albo provinciale di cui all’articolo 6 bis,
definisce con propria deliberazione i livelli qualitativi minimi uniformi dei
servizi, per assicurare un’offerta qualitativamente elevata e omogenea su
tutto il territorio provinciale."
2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale
n. 4 del 22 è inserita la seguente:
"d bis) il diritto di entrambi i genitori a conciliare professione e famiglia,
attraverso la flessibilità dei tempi di apertura dei servizi e la continuità
dei servizi nel corso dell’anno;".
3. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale
n. 4 del 22 è aggiunta la seguente:
"g bis) nel caso del nido d’infanzia nei luoghi di lavoro, l’offerta di
servizi aggiuntivi e flessibili vicini al posto di lavoro."
ARTICOLO 3
Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale n. 4 del 22
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 4 del 22
è inserito il seguente:
"1 bis. I comuni assicurano il servizio nido d’infanzia ovvero gli altri
servizi del sistema socio-educativo per la prima infanzia a tutte le bambine e
a tutti i bambini residenti nel loro territorio. L’entità del concorso
economico dei nuclei familiari è calcolata secondo quanto previsto
dall’articolo 1, comma 1, lettera f), ed è stabilita in modo tale da
permettere l’accesso al servizio da parte delle famiglie stesse."
ARTICOLO 4
Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge provinciale n. 4 del 22
1. Dopo l’articolo 3 della legge provinciale n. 4 del 22 è inserito il
seguente:
"Art. 3 bis
Nido d’infanzia nei luoghi di lavoro
1. La finalità di assicurare alle famiglie con genitori lavoratori un
luogo idoneo ad accogliere ed educare i figli durante l’orario di lavoro,
agevolando la conciliazione dei tempi dell’attività lavorativa con quelli
delle cure familiari, può essere perseguita anche mediante il sostegno di nidi
d’infanzia costituiti presso datori di lavoro privati o pubblici, realizzati e
gestiti anche a livello interaziendale sulla base di convenzioni tra i
soggetti interessati. Tali nidi possono essere collocati in strutture interne
ai luoghi di lavoro o prossime agli stessi e messe a disposizione dai datori
di lavoro ovvero da soggetti pubblici e privati.
2. Il nido d’infanzia nei luoghi di lavoro può essere sostenuto mediante
convenzione tra il comune in cui ha sede l’azienda o le aziende proponenti e
le aziende medesime, individuate con criteri di trasparenza e tenuto conto
della complessiva programmazione dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia a livello comunale. Il comune, con la predetta convenzione, può
assumersi anche oneri relativi a lavoratori residenti in altri comuni della
Provincia qualora l’accordo sulla finanza locale stabilisca e disciplini le
modalità di riconoscimento al comune degli oneri sostenuti. La convenzione può
essere stipulata a condizione che il nido sia gestito da un soggetto
accreditato ai sensi dell’articolo 6 bis.
3. La convenzione prevede, in particolare:
a) il riparto delle spese di gestione del nido tra il comune, l’azienda e
le famiglie interessate, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b), fermo
restando che il concorso da parte delle famiglie è regolato secondo quanto
previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera f);
b) che gli oneri relativi alla gestione delle infrastrutture dei datori
di lavoro e al loro eventuale ammortamento sono a carico dei datori stessi,
fatta salva la possibilità di prevedere, previo accordo con le rappresentanze
dei lavoratori, la misura del concorso alla copertura delle spese di gestione
delle infrastrutture da parte dei lavoratori che fruiscono del servizio;
c) le modalità di svolgimento del servizio, ivi compresi i periodi e gli
orari di svolgimento, in relazione alle esigenze dei lavoratori.
4. Il comune può affidare al nido l’erogazione del servizio in favore di
bambine e bambini che non sono figli di lavoratori dell’azienda se per tali
utenti non riesce ad assicurare il servizio con le modalità previste
dall’articolo 3 e limitatamente al periodo necessario all’istituzione o al
potenziamento del servizio da parte del comune. In tale caso si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni sullo svolgimento del servizio di cui
all’articolo 3. Questo comma è applicabile solo a condizione che sia
integralmente garantito lo svolgimento del servizio del nido in favore dei
lavoratori.
5. Qualora le dimensioni aziendali siano ridotte o non esista la
possibilità di collaborazione con altre aziende o per necessità di orari e
periodi di apertura particolari, la Provincia può individuare con regolamento
eventuali altri servizi idonei a sostenere percorsi per favorire la
conciliazione lavoro-famiglia."
ARTICOLO 5
Sostituzione dell’articolo 5 della legge provinciale n. 4 del 22
1. L’articolo 5 della legge provinciale n. 4 del 22 è sostituito dal
seguente:
"Art. 5
Servizi integrativi
1. Per ampliare ulteriormente l’offerta di servizi socio-educativi per la
prima infanzia i comuni possono istituire o sostenere, quali servizi
integrativi ai nidi d’infanzia, i centri per bambini e genitori e gli spazi
gioco e di accoglienza.
2. I centri previsti dal comma 1, opportunamente attrezzati e organizzati
per l’accoglienza delle bambine e dei bambini, anche insieme ai propri
genitori o ad adulti accompagnatori, forniscono occasioni di gioco, di
incontro e di socializzazione per i bambini e costituiscono altresì
opportunità di incontro e di comunicazione per gli adulti secondo modalità
organizzative che garantiscano la corresponsabilità tra adulti, genitori e
personale educativo. Ai centri possono accedere le bambine e i bambini fino ai
tre anni di età.
3. Gli spazi gioco e di accoglienza sono servizi con finalità educative e
di socializzazione presso i quali opera personale qualificato al quale sono
affidati bambine e bambini tra i diciotto e i trentasei mesi di età, per un
tempo massimo di tre ore giornaliere, e con frequenza anche diversificata e,
in attuazione di progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo
didattico, strumentale, strutturale e di gestione, fino agli undici anni.
4. I servizi previsti da questo articolo possono trovare collocazione
anche presso le medesime strutture utilizzate per gli altri servizi per la
prima infanzia previsti da questa legge, in modo da consentirne il pieno
utilizzo e ampliare le opportunità offerte in un’ottica di massima
flessibilità in rapporto alle esigenze delle bambine e dei bambini e delle
loro famiglie.
5. I comuni, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, possono
promuovere sperimentazioni di nuovi servizi integrativi ai nidi d’infanzia, al
fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini e ai
bisogni delle famiglie."
ARTICOLO 6
Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge provinciale n. 4 del 22
1. Dopo l’articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 22 è inserito il
seguente:
"Art. 6 bis
Accreditamento
1. È istituito l’albo provinciale dei soggetti accreditati per lo
svolgimento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui
all’articolo 2. L’iscrizione all’albo costituisce titolo necessario per
ottenere l’affidamento dei predetti servizi ai sensi dell’articolo 7.
L’iscrizione all’albo costituisce, altresì, condizione per il sostegno
finanziario dei comuni ai sensi dell’articolo 2, comma 1.
2. Hanno diritto ad essere accreditati, se è accertato il possesso dei
requisiti richiesti, le cooperative sociali, le associazioni, le fondazioni e
gli altri soggetti privati senza scopo di lucro.
3. La Provincia definisce con regolamento i requisiti minimi, ulteriori
rispetto a quelli richiesti per l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 11
bis, che danno titolo all’accreditamento e all’iscrizione nell’albo
provinciale di cui al comma 1, con particolare riguardo ai requisiti
organizzativi, professionali e, ove ricorrenti, strutturali. Il medesimo
regolamento definisce altresì, in particolare:
a) le procedure per il rilascio, la sospensione, la decadenza e la revoca
dell’accreditamento;
b) le modalità per la verifica del mantenimento dei requisiti;
c) le modalità per l’istituzione e la gestione dell’albo dei soggetti
accreditati.
4. Il regolamento è approvato sentiti il Consiglio delle autonomie
locali, la rappresentanza dei soggetti iscritti all’albo provinciale e la
competente commissione permanente del Consiglio provinciale."
ARTICOLO 7
Sostituzione dell’articolo 7 della legge provinciale n. 4 del 22
1. L’articolo 7 della legge provinciale n. 4 del 22 è sostituito dal
seguente:
"Art. 7
Gestione dei servizi
1. I servizi educativi per la prima infanzia di cui all’articolo 2, comma
1, sono gestiti:
a) dal comune, attraverso le modalità previste dall’articolo 13, comma 4,
lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 26;
b) dal comune attraverso l’affidamento del servizio a uno o più dei
soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 6 bis, secondo la disciplina
prevista dall’articolo 22, comma 5, della legge provinciale 27 luglio 27, n.
13 (Politiche sociali nella provincia di Trento);
c) da soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 6 bis sostenuti dal
comune, individuati con modalità trasparenti e non discriminatorie.
2. L’affidamento diretto del servizio a uno o più dei soggetti
accreditati, prescindendo dalle procedure di cui al comma 1, lettera b), è
consentito in casi eccezionali di particolare urgenza e di indifferibilità
dell’intervento. Se ricorre tale presupposto, i comuni possono affidare
motivatamente il servizio per il periodo strettamente necessario
all’espletamento di adeguate procedure comparative.
3. È vietato il subappalto dei servizi affidati, salvo espressa deroga
prevista nel capitolato d’appalto con esclusivo riferimento alle parti del
servizio non consistenti nei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
4. Nel caso di mutamento del soggetto erogatore del servizio si applica
quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, della legge provinciale n. 13 del
27."
ARTICOLO 8
Abrogazione dell’articolo 8 della legge provinciale n. 4 del 22
1. L’articolo 8 della legge provinciale n. 4 del 22 è abrogato.
ARTICOLO 9
Sostituzione dell’articolo 9 della legge provinciale n. 4 del 22
1. L’articolo 9 della legge provinciale n. 4 del 22 è sostituito dal
seguente:
"Art. 9
Attività di programmazione di livello provinciale
1. Per lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia, la
Provincia:
a) definisce specifici bacini d’utenza nonché il numero minimo e massimo
di utenti in relazione ad ogni tipologia di servizio;
b) stabilisce i requisiti e gli standard minimi dei servizi;
c) individua nel protocollo d’intesa in materia di finanza locale le
risorse finanziarie destinate a ridurre il concorso economico delle famiglie
per l’utilizzo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
d) attua iniziative per la promozione dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia e per la crescita e la diffusione sul territorio provinciale di
una cultura di rispetto e di cura nei confronti dell’infanzia, anche con
riferimento ad attività di ricerca, diffusione e documentazione di progetti
che incentivano la cultura dell’infanzia;
e) realizza attività per la qualificazione e la coerenza dei servizi
garantendo in particolare il coordinamento degli stessi sotto il profilo
pedagogico, attraverso specifiche azioni di sistema, nonché la formazione e
l’aggiornamento del personale educativo e la complessiva qualificazione
professionale degli operatori;
f) promuove scelte di continuità con la scuola dell’infanzia e
nell’ambito dei servizi del territorio, e ne favorisce l’attuazione attraverso
specifiche iniziative anche prevedendo l’integrazione dei servizi, delle
strutture e dell’organizzazione;
g) assicura, per il tramite dell’Azienda provinciale per i servizi
sanitari, la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui
servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché la consulenza ai soggetti
gestori per favorire la piena integrazione dei bambini disabili; per il nido
familiare – servizio Tagesmutter assicura la vigilanza igienico-sanitaria
attraverso la verifica del rispetto dei requisiti di cui agli articoli 222 e
223 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico
delle leggi sanitarie);
h) effettua ricerche sulla domanda di nuovi servizi socio-educativi per
la prima infanzia sul territorio provinciale e provvede alla raccolta dei dati
ed al monitoraggio della qualità dei servizi esistenti.
2. La Giunta provinciale attua quanto disposto dal comma 1, lettere a),
b) e c), d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 26, e sentito il
Consiglio delle autonomie locali per quanto disposto dal comma 1, lettere d),
e), f) g) e h)."
ARTICOLO 1
Sostituzione dell’articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 22
1. L’articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 22 è sostituito dal
seguente:
"Art. 1
Organizzazione dei servizi
1. I comuni, in coerenza con quanto previsto dalla legge provinciale n. 3
del 26, esercitano i seguenti compiti e funzioni:
a) programmano lo sviluppo in sede locale dei servizi socio-educativi per
la prima infanzia e predispongono i progetti per la loro realizzazione
individuando le modalità di gestione dei servizi, nel rispetto di quanto
stabilito dall’articolo 7;
b) gestiscono direttamente o affidano i servizi socio-educativi per la
prima infanzia da essi istituiti; sostengono i servizi socio-educativi
istituiti da altri soggetti e gestiti secondo le modalità previste da questa
legge;
c) individuano le forme di coordinamento tra i diversi servizi socio-
educativi per la prima infanzia operanti sul territorio comunale nonché le
modalità di collaborazione con i servizi socio-assistenziali e ricreativi;
d) effettuano controlli periodici sul possesso dei requisiti di cui
all’articolo 6 bis, da parte dei soggetti iscritti all’albo provinciale di cui
al medesimo articolo, segnalando alla Provincia l’eventuale venire meno degli
stessi;
e) formulano, sentiti anche i soggetti gestori di servizi da essi
sostenuti, proposte alla Provincia per l’attività di formazione e di
aggiornamento del personale educativo;
f) definiscono i criteri di partecipazione economica degli utenti alle
spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni
socio-economiche e patrimoniali delle famiglie nel rispetto di quanto
stabilito dall’articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, e
dall’articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, relativi alla
valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi
agevolativi;
g) individuano le forme e le modalità di partecipazione dei genitori
utenti alle scelte educative, anche attraverso l’istituzione di specifici
organismi rappresentativi."
ARTICOLO 11
Inserimento dell’articolo 11 bis nella legge provinciale n. 4 del 22
1. Dopo l’articolo 11 della legge provinciale n. 4 del 22 è inserito il
seguente:
"Art. 11 bis
Autorizzazione per lo svolgimento di servizi per la prima infanzia
1. È soggetto ad autorizzazione lo svolgimento in forma imprenditoriale
di servizi per la prima infanzia rivolti a bambine e bambini fino ai tre anni
di età e svolti per più di quattro ore giornaliere con carattere di
continuità. Non è richiesta l’autorizzazione per lo svolgimento di servizi già
oggetto di accreditamento ai sensi dell’articolo 6 bis.
2. Con regolamento sono individuate le disposizioni di attuazione di
questo articolo e in particolare:
a) i requisiti e gli standard minimi strutturali, organizzativi, di
funzionamento e prestazione, nonché i requisiti professionali degli operatori;
b) le modalità per il rilascio dell’autorizzazione, per la verifica
periodica dei requisiti nonché per la sospensione e la revoca
dell’autorizzazione medesima;
c) le modalità per lo svolgimento dei controlli.
3. Nel caso di svolgimento del servizio in assenza di autorizzazione o in
difformità alla stessa è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di
mille euro ad un massimo di diecimila euro."
ARTICOLO 12
Inserimento dell’articolo 11 ter nella legge provinciale n. 4 del 22
1. Dopo l’articolo 11 bis della legge provinciale n. 4 del 22 è
inserito il seguente:
"Art. 11 ter
Valutazione sull’attuazione della legge
1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale
una relazione che contiene indicazioni documentate e motivate sui seguenti
argomenti:
a) iniziative promosse e attuate per far crescere e diffondere i servizi
socio-educativi per la prima infanzia;
b) entità della domanda e dell’offerta di servizi, distinte per tipologia
e per distribuzione territoriale, al momento della data di entrata in vigore
della legge e al momento della presentazione delle relazioni;
c) individuazione dei bacini d’utenza e degli standard minimi dei servizi;
d) ripartizione territoriale delle risorse, anche in relazione alla
domanda e all’offerta di servizi;
e) modalità di partecipazione economica degli utenti alle spese di
gestione dei servizi e politiche tariffarie;
f) attività intraprese per formare e aggiornare il personale educativo
dei servizi appartenenti al sistema;
g) controlli effettuati sui soggetti accreditati o autorizzati a svolgere
servizi socio-educativi per la prima infanzia;
h) controlli effettuati per la vigilanza igienico-sanitaria sulle
strutture e sui servizi;
i) criticità riscontrate nell’attuazione della legge."
ARTICOLO 13
Inserimento dell’articolo 11 quater nella legge provinciale n. 4 del 22
1. Dopo l’articolo 11 ter della legge provinciale n. 4 del 22 è
inserito il seguente:
"Art. 11 quater
Regolamento di attuazione
1. La Provincia, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo
parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale,
adotta il regolamento di attuazione di questa legge entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore di questo articolo."
2. Il regolamento previsto dall’articolo 11 quater della legge
provinciale n. 4 del 22, come inserito dal comma 1, può prevedere anche le
disposizioni transitorie eventualmente necessarie a seguito dell’entrata in
vigore di questa legge.
ARTICOLO 14
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione si considerano comunque accreditati e
autorizzati, secondo quanto previsto dagli articoli 6 bis e 11 bis della legge
provinciale 12 marzo 22, n. 4, i soggetti che alla data prevista ai sensi
del comma 2 svolgono i servizi per i quali sono richiesti l’accreditamento e
l’autorizzazione nonché i soggetti già iscritti all’albo provinciale di cui
all’articolo 8 della legge provinciale n. 4 del 22, nel testo vigente prima
della data stabilita ai sensi del comma 2 del presente articolo. Resta fermo
l’obbligo di adeguamento dei requisiti a quelli richiesti dalla nuova
disciplina entro un congruo termine fissato dal regolamento e comunque non
inferiore a diciotto mesi; in caso di mancato possesso dei requisiti richiesti
alla scadenza di tale termine, l’accreditamento o l’autorizzazione si
intendono revocati, fermi restando gli affidamenti di servizi in essere a tale
scadenza.
2. Le modificazioni alla legge provinciale n. 4 del 22 contenute negli
articoli 6, 7, 8 e 11 della presente legge sono efficaci a decorrere dalla
data individuata con regolamento.
3. Fino alla data stabilita ai sensi del comma 2 la deliberazione
prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 4 del 22, come
sostituito dall’articolo 2 della presente legge, è approvata d’intesa con il
Consiglio delle autonomie locali, sentiti i soggetti individuati dall’articolo
7 della legge provinciale n. 4 del 22, nel testo vigente prima della data
stabilita ai sensi del comma 2.
4. Fino alla data stabilita ai sensi del comma 2 il regolamento previsto
dall’articolo 6 bis, comma 3, della legge provinciale n. 4 del 22, come
inserito dall’articolo 6 della presente legge, è approvato sentiti il
Consiglio delle autonomie locali, i soggetti individuati dall’articolo 7 della
legge provinciale n. 4 del 22, nel testo vigente prima della data stabilita
ai sensi del comma 2, e la competente commissione permanente del Consiglio
provinciale.
5. L’articolo 11 ter della legge provinciale n. 4 del 22, come inserito
dall’articolo 12 della presente legge, è efficace a decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di attuazione.