Servizi di vigilanza ecologica - Guardie ecologiche volontarie.
ARTICOLO 1
Finalità
 

1. La Regione Calabria riconosce la funzione del volontariato per la

salvaguardia dell’ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla

difesa del patrimonio naturale e paesistico, integrandone l’attività nel

quadro delle pubbliche funzioni come membri del servizio volontario di

vigilanza ecologica.
 

2. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è diretto a favorire la

formazione di una coscienza civica di rispetto e d’interesse per la natura ed

il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse

ambientali, da attuarsi anche con le seguenti specifiche attività:

 

a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale

nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;

 

b) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull’ambiente

unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare fatti e

comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale con particolare

riferimento alla difesa, alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio

naturale, boschivo, della flora e della fauna;
 

c) collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati ed

informazioni relativi all’ambiente e per il monitoraggio ambientale;

 

d) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto

intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere

ecologico;
 

e) collaborazione con enti e/o organismi pubblici competenti alla vigilanza in

materia di:
 

– inquinamento idrico (della falda, marittimo, lacustre e fluviale)

atmosferico, elettromagnetico e acustico;
 
– smaltimento dei rifiuti;
 
– normativa relativa alle cave;
 
– escavazione di materiali litoidi e di pulizia idraulica;
 
– protezione della biodiversità;
 

– tutela del patrimonio naturale e paesistico dai diversi fattori di rischio

(incendi, episodi di
inquinamento, ecc.);
 
– danno ambientale;
 

– opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere

ecologico.
 

3. Per il raggiungimento delle predette finalità la Regione, in attuazione

dell’art. 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dello Statuto regionale,

istituisce il servizio volontario di vigilanza ecologica da attuarsi tramite

le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).
 
 
4. Il servizio volontario di vigilanza ecologica:
 

a) è organizzato con criteri unitari per l’intero territorio regionale e

svolto da guardie ecologiche

volontarie operanti presso gli enti di cui all’articolo 3, comma 3;

 

b) è prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese

autorizzate, e non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.

ARTICOLO 2
Requisiti della guardia ecologica volontaria GEV
1. L’aspirante guardia ecologica volontaria deve:
 

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’unione europea e

maggiorenne;
 
b) godere dei diritti civili e politici;
 
c) non avere subito condanne penali definitive;
 

d) possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al

servizio;
 

e) frequentare i corsi di formazione specifici ed effettuare l’addestramento

pratico;
 

f) superare l’esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale di cui

all’articolo 5 della presente legge;
 

g) conseguire la nomina a guardia giurata di cui al successivo articolo 6.

ARTICOLO 3
Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica
 
1. La Regione:
 

a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario

di vigilanza ecologica e ne individua, tramite decreto del Presidente della

Giunta regionale, gli ambiti normativi di competenza, anche con riferimento ad

eventuali norme contenute in regolamenti di parchi e riserve regionali,

province, comunità montane e comuni capoluogo di provincia;
 

b) emana direttive per l’organizzazione dei corsi di formazione delle

aspiranti guardie ecologiche volontarie e cura i corsi di aggiornamento e

specializzazione dei volontari, dei responsabili locali e dei coordinatori del

servizio volontario di vigilanza ecologica;
 

c) verifica l’idoneità delle aspiranti guardie ecologiche volontarie mediante

esami teorico-pratici tramite la commissione regionale di cui all’articolo 5

della presente legge;
 

d) cura pubblicazioni specialistiche e materiale divulgativo a supporto del

servizio volontario di vigilanza ecologica;
 

e) rilascia alle province gli schemi dei tesserini personali ed i distintivi

delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie e

definisce le caratteristiche degli eventuali capi di abbigliamento;

 

f) garantisce alle Guardie Ecologiche Volontarie ed alle Guardie Ecologiche

Onorarie la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi

allo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso i

terzi;
 

g) assegna, nell’ambito della programmazione economico-finanziaria regionale,

contributi al servizio volontario di vigilanza ecologica, sulla base dei

programmi presentati dalle Province e dagli enti gestori dei parchi regionali.

 
2. La Provincia:
 

a) esercita, sulla base delle direttive approvate dalla Regione, funzioni di

coordinamento e

vigilanza del servizio volontario di vigilanza ecologica nell’intero

territorio provinciale;
 

b) promuove la costituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica

presso gli enti ricadenti nel territorio di propria competenza, fatta salva

l’autonoma iniziativa dei parchi e riserve regionali, delle Comunità Montane e

dei Comuni capoluogo di provincia;
 

c) programma il numero dei volontari in funzione delle esigenze del servizio

nelle singole aree;
 

d) consegna i tesserini personali ed i distintivi, rilasciati dalla Regione,

alle Guardie Ecologiche Volontarie ed alle Guardie Ecologiche Onorarie;

 

e) adotta i provvedimenti di cui all’articolo 9 eventualmente necessari nei

confronti di singole Guardie Ecologiche Volontarie, su segnalazione degli enti

organizzatori del servizio;
 

f) approva, con periodicità annuale, il rendiconto finale delle attività

svolte ed il programma delle attività da svolgere nell’intero territorio

provinciale, sentiti gli enti organizzatori del servizio;
 

g) presenta alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una

relazione sul servizio ecologico dell’intero territorio provinciale; la

relazione contiene una sezione riguardante i provvedimenti di sospensione e

revoca degli incarichi proposti con le relative motivazioni ed una riguardante

lo stato di conservazione della rete ecologica regionale esterna ai parchi

della regione.
 

3. L’organizzazione delle Guardie Ecologiche Volontarie è affidata:

 

a) al Dipartimento Regionale Politiche dell’Ambiente in collaborazione con le

province, i parchi e le riserve regionali, le Comunità Montane ed i Comuni

capoluogo di Provincia;
 

b) nel rimanente territorio è affidata alla Provincia competente per

territorio.

ARTICOLO 4
Compiti degli enti organizzatori
1. Alle Province e affidata la organizzazione della formazione professionale

delle aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie sulla base delle direttive

regionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).
 
 
2. Gli enti di cui all’articolo 3, comma 3, inoltre:
 

a) designano un responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica,

scelto tra il personale con funzione di guardia ecologica volontaria;

 

b) approvano con periodicità annuale il programma delle attività da svolgere e

il rendiconto finale delle attività svolte, da presentare alla provincia

territorialmente competente e, nel caso di enti gestori dei parchi regionali,

alla Regione;
 

c) assicurano la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento

dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle Guardie Ecologiche e

per la collaborazione in casi di emergenza o di disastri di carattere

ecologico;
 

d) articolano il servizio volontario di vigilanza ecologica, salva l’unità

organizzativa dello stesso, in gruppi legati al territorio delle singole

province.
 

3. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica:

 

a) convoca periodicamente le Guardie Ecologiche, fornendo ad esse tutti gli

elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le

iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di

competenza;
 

b) predispone gli ordini di servizio indicando le zone dove questo deve essere

espletato, nonché le modalità e la durata e contemperando la disponibilità

delle guardie con le esigenze del servizio;
 

c) cura la distribuzione delle dotazioni personali e vigila sul corretto uso e

la manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio;
 

d) riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie

ecologiche;
 

e) comunica alla competente struttura organizzativa della Giunta regionale la

denuncia di eventi dannosi ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-

quadro sul volontariato);
 

f) richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e dei

tesserini personali; la richiesta costituisce atto dovuto, salvo che non

sussistano giustificati motivi riguardanti l’organizzazione del servizio, da

comunicarsi alla Giunta regionale per il relativo assenso;
 

g) cura il rendiconto annuale dei fondi, da trasmettere alla Provincia

territorialmente competente e, nel caso di enti gestori di parchi regionali,

alla Regione entro la fine dei mese di febbraio dell’anno successivo,

unitamente ad una relazione sull’attività svolta;
 

h) predispone programmi di rilevamento ambientale riservati alle Guardie

Ecologiche Volontarie in possesso di un brevetto di specializzazione;

l’attività di rilevamento ambientale può essere esplicata, previ accordi con

gli enti interessati, sull’intero territorio regionale.
 
 

4. I siti compresi nella rete ecologica regionale, i biotopi ed i complessi di

biotopi di particolare rilevanza, individuati nella normativa regionale e nei

piani territoriali di coordinamento provinciali, sono visitati regolarmente

dalle Guardie Ecologiche Volontarie, le quali compilano un formulario per ogni

visita e un rapporto annuale sullo stato di conservazione.
 

5. Il direttore del parco regionale ed il responsabile della gestione della

riserva naturale regionale presentano annualmente una relazione alla Giunta

regionale e alla Provincia territorialmente competente sul servizio volontario

di vigilanza ecologica.
 

La relazione contiene una sezione riguardante lo stato di conservazione

dell’ambiente.

ARTICOLO 5
Esami
1. Al termine dei corsi di formazione le aspiranti Guardie Ecologiche

Volontarie sostengono un esame davanti ad una commissione regionale nominata

con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da:

 

a) il dirigente generale del Dipartimento regionale Politiche dell’Ambiente in

qualità di presidente;
 

b) un funzionario di Pubblica Sicurezza, designato dal Prefetto;

 

c) un funzionario del Corpo Forestale dello Stato, designato dal Coordinamento

regionale;
 
d) un dirigente della Protezione Civile regionale;
 

e) un dirigente della Regione Calabria esperto in discipline giuridiche;

 

f) un dirigente del Dipartimento regionale Agricoltura e Foreste;

 

g) un dirigente del Dipartimento regionale Politiche dell’Ambiente;

 
h) un dirigente dell’Autorità di Bacino regionale.
 

2. Il presidente designa un componente effettivo della commissione quale vice

presidente, con l’incarico di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

 

3. La commissione opera validamente purché sia presente la maggioranza dei

suoi componenti; le relative funzioni di segreteria sono assicurate dal

Dipartimento regionale Politiche dell’Ambiente.
 

4. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza, nonché

l’eventuale rimborso delle spese nella misura stabilita dalle vigenti leggi

regionali.

ARTICOLO 6
Nomina a Guardia giurata
1. Il Dipartimento Regionale Politiche dell’Ambiente presenta istanza al

Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 133 del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.

773, per il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia

giurata di coloro che hanno superato l’esame di cui al precedente articolo e

siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 138 del citato testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza.
 

2. I decreti di approvazione delle nomine di Guardia giurata sono trasmessi al

Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di cui al successivo

articolo 7.

ARTICOLO 7
Incarico di Guardia Ecologica Volontaria
1. Il Presidente della Giunta regionale conferisce l’incarico di Guardia

Ecologica Volontaria ai volontari nominati Guardie giurate con un decreto

d’incarico nel quale individua l’ambito territoriale di competenza e le norme

oggetto del potere di accertamento in ambiti specifici. Il potere di

accertamento può essere esteso alle norme contenute in regolamenti di Parchi

regionali, Province, Comunità Montane e Comuni capoluogo di provincia, previe

intese con gli enti stessi.
 

2. La Guardia Ecologica è ammessa all’esercizio delle sue funzioni dopo aver

prestato giuramento davanti al pretore ai sensi dell’art. 25 del R.D. 6

maggio 194, n. 635.
 

3. La Guardia Ecologica Volontaria è agente di polizia amministrativa ed è

titolare dei poteri di cui all’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

4. La Guardia Ecologica Volontaria è dotata di un tesserino personale di

riconoscimento con apposita matricola rilasciato dalla Provincia, di un

distintivo e dell’uniforme, conformi al modello approvato dalla Giunta

regionale e dal Prefetto, ai sensi dell’art. 254 del R.D. 6 maggio 194, n.

635; nell’esercizio dei propri compiti, la GEV è tenuta a qualificarsi

mediante l’esibizione del medesimo tesserino.
 

5. Nell’espletamento del servizio la GEV è tenuta, inoltre, ad indossare il

contrassegno distintivo della Provincia di appartenenza da questa fornito. Il

distintivo deve contenere:
 
a) l’emblema della Regione;
 
b) il nome della Regione;
 
c) l’emblema della Provincia;
 
d) il nome della Provincia;
 

e) un piccolo tricolore con al centro il simbolo della Repubblica Italiana.

 

6. La Regione Calabria provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge a fornire alle Province lo schema del distintivo,

il materiale con cui deve essere realizzato e le sue dimensioni. Lo schema del

predetto distintivo è approvato dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 8
Doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie
1. Nell’espletamento delle sue funzioni la Guardia Ecologica Volontaria, oltre

a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal

relativo regolamento di esecuzione, deve:

a) assicurare almeno trentasei ore di servizio nei mesi in cui si prevede il

loro utilizzo, dando comunicazione, con preavviso quindicinale, della

disponibilità di giornate e di orari al responsabile zonale del servizio;

 

b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate

nell’ordine di servizio redatto dal responsabile zonale del servizio;

 

c) operare con prudenza, diligenza e perizia durante l’espletamento del

servizio;
 

d) compilare in modo chiaro e completo i formulari ed i rapporti di servizio,

nonché i verbali di accertamento, secondo la normativa vigente, facendoli

pervenire nelle successive quarantotto ore al responsabile zonale del servizio;

 

e) qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il distintivo;

 
f) usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione;
 

g) collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli ufficiali

ed agenti di polizia giudiziaria per l’attività di prevenzione, di controllo,

di ricerca, di accertamento dei reati commessi contro il patrimonio ambientale

e forestale;
 
h) partecipare ai corsi di aggiornamento.
 

2. Nell’espletamento dei propri compiti le Guardie Ecologiche Volontarie non

possono essere armate anche se regolarmente autorizzate al porto d’armi.

 

3. Al fine dell’espletamento del servizio le Guardie Ecologiche Volontarie che

siano lavoratori dipendenti hanno diritto di usufruire, nel rispetto della

normativa vigente, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle

turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente

con l’organizzazione aziendale o d’ufficio.

ARTICOLO 9
Sospensione e revoca dell’incarico
1. Il Dipartimento regionale Politiche dell’Ambiente è tenuto a segnalare al

Presidente della Giunta regionale, nonché al Prefetto, ogni irregolarità

riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati ed addebitabili al

comportamento delle Guardie Ecologiche Volontarie, anche ai fini degli

eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di revoca

dell’incarico, che competono alla Provincia.
 

2. I procedimenti di cui al comma l garantiscono il rispetto del principio del

contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica; dall’avvio dei suddetti

procedimenti e fino alla loro conclusione, le guardie ecologiche sono in via

cautelare sospese dall’incarico.
 

3. I provvedimenti di sospensione o di revoca adottato dal Presidente della

Giunta regionale sono immediatamente comunicati al Prefetto competente.

 

4. Nei casi di dimissioni, revoca e decadenza dall’incarico, la Guardia

Ecologica Volontaria restituisce all’ente organizzatore il tesserino, il

distintivo e, se in dotazione, gli altri mezzi e attrezzature personali.

ARTICOLO 1
Elenco regionale Guardie Ecologiche Volontarie
1. E’ istituito presso la Regione l’elenco regionale delle Guardie Ecologiche

Volontarie, abilitate ai sensi dell’articolo 6, all’esercizio delle funzioni

di cui alla presente legge.
 

2. Le eventuali variazioni dell’elenco sono disposte dal Presidente della

Giunta regionale.
 

3. Le Guardie Ecologiche Volontarie delle associazioni di protezione

ambientale di cui all’art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, che operino

nel territorio regionale e posseggano i requisiti previsti dalla presente

legge sono iscritte di diritto nell’elenco regionale delle Guardie Ecologiche

Volontarie in seguito ad una semplice richiesta d’iscrizione.

 

4. Copia dell’elenco e delle relative variazioni è trasmesso alla Prefettura

competente.

ARTICOLO 11
Guardie Ecologiche Onorarie
1. Le Guardie Ecologiche Volontarie che abbiano svolto il servizio di

vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni

possono rinunciare allo svolgimento del servizio e richiedere all’ente di

appartenenza l’iscrizione nell’elenco provinciale delle Guardie Ecologiche

Onorarie.
 

2. La Provincia, sul cui territorio ha sede l’ente di appartenenza e su

richiesta dello stesso, conferisce l’incarico di Guardia Ecologica Onoraria

alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui al comma 1; il decreto di incarico

individua l’ente di appartenenza e dispone l’iscrizione nell’elenco

provinciale delle Guardie Ecologiche Onorarie.
 

3. Le Guardie Ecologiche Onorarie offrono la propria disponibilità all’ente di

appartenenza per collaborare in attività di:
 

a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale

nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;

 

b) raccolta di dati e informazioni relativi all’ambiente e monitoraggio

ambientale.
 

4. I responsabili dei servizi volontari di vigilanza ecologica assicurano il

coordinato svolgimento delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie e

delle Guardie Ecologiche Onorarie.

ARTICOLO 12
Rendicontazione dei contributi
1. La Giunta regionale con propria delibera stabilisce le modalità ed i tempi

di rendicontazione da parte delle associazioni che hanno ottenuto

l’assegnazione di contributi per il funzionamento del servizio di vigilanza

volontaria, nonché le modalità di svolgimento dei controlli da parte della

Regione.

ARTICOLO 13
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, per

l’anno in corso, con le risorse allocate all’UPB 3.2.1.1 (capitolo 321

148) dello stato di previsione della spesa del bilancio 27.

 

2. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi è garantita con

l’approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria

che l’accompagna, nonché con le risorse derivanti dai verbali dalle GEV di cui

alla presente legge e riscosse nel Titolo 3 dello stato di previsione

dell’entrata del bilancio regionale.

ARTICOLO 14
1. Alle Guardie Ecologiche Volontarie operanti alle dipendenze delle Province

alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a provvedere

le medesime amministrazioni provinciali di appartenenza per lo svolgimento dei

compiti e funzioni di cui agli articoli 3 e 4.
 
ARTICOLO 15
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 
 
Formula Finale:

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della

Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla

osservare come legge della Regione Calabria.
 
Catanzaro 21 agosto 27
Loiero