1. La Regione Calabria riconosce la funzione del volontariato per la
salvaguardia dell’ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla
difesa del patrimonio naturale e paesistico, integrandone l’attività nel
quadro delle pubbliche funzioni come membri del servizio volontario di
2. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è diretto a favorire la
formazione di una coscienza civica di rispetto e d’interesse per la natura ed
il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse
ambientali, da attuarsi anche con le seguenti specifiche attività:
a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale
nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
b) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull’ambiente
unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare fatti e
comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale con particolare
riferimento alla difesa, alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio
c) collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati ed
informazioni relativi all’ambiente e per il monitoraggio ambientale;
d) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto
intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere
e) collaborazione con enti e/o organismi pubblici competenti alla vigilanza in
– inquinamento idrico (della falda, marittimo, lacustre e fluviale)
– tutela del patrimonio naturale e paesistico dai diversi fattori di rischio
– opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere
3. Per il raggiungimento delle predette finalità la Regione, in attuazione
dell’art. 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dello Statuto regionale,
istituisce il servizio volontario di vigilanza ecologica da attuarsi tramite
a) è organizzato con criteri unitari per l’intero territorio regionale e
volontarie operanti presso gli enti di cui all’articolo 3, comma 3;
b) è prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese
autorizzate, e non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’unione europea e
d) possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al
e) frequentare i corsi di formazione specifici ed effettuare l’addestramento
f) superare l’esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale di cui
g) conseguire la nomina a guardia giurata di cui al successivo articolo 6.
Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica
a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario
di vigilanza ecologica e ne individua, tramite decreto del Presidente della
Giunta regionale, gli ambiti normativi di competenza, anche con riferimento ad
eventuali norme contenute in regolamenti di parchi e riserve regionali,
b) emana direttive per l’organizzazione dei corsi di formazione delle
aspiranti guardie ecologiche volontarie e cura i corsi di aggiornamento e
specializzazione dei volontari, dei responsabili locali e dei coordinatori del
c) verifica l’idoneità delle aspiranti guardie ecologiche volontarie mediante
esami teorico-pratici tramite la commissione regionale di cui all’articolo 5
d) cura pubblicazioni specialistiche e materiale divulgativo a supporto del
e) rilascia alle province gli schemi dei tesserini personali ed i distintivi
delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie e
definisce le caratteristiche degli eventuali capi di abbigliamento;
f) garantisce alle Guardie Ecologiche Volontarie ed alle Guardie Ecologiche
Onorarie la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso i
g) assegna, nell’ambito della programmazione economico-finanziaria regionale,
contributi al servizio volontario di vigilanza ecologica, sulla base dei
programmi presentati dalle Province e dagli enti gestori dei parchi regionali.
a) esercita, sulla base delle direttive approvate dalla Regione, funzioni di
vigilanza del servizio volontario di vigilanza ecologica nell’intero
b) promuove la costituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica
presso gli enti ricadenti nel territorio di propria competenza, fatta salva
l’autonoma iniziativa dei parchi e riserve regionali, delle Comunità Montane e
c) programma il numero dei volontari in funzione delle esigenze del servizio
d) consegna i tesserini personali ed i distintivi, rilasciati dalla Regione,
alle Guardie Ecologiche Volontarie ed alle Guardie Ecologiche Onorarie;
e) adotta i provvedimenti di cui all’articolo 9 eventualmente necessari nei
confronti di singole Guardie Ecologiche Volontarie, su segnalazione degli enti
f) approva, con periodicità annuale, il rendiconto finale delle attività
svolte ed il programma delle attività da svolgere nell’intero territorio
g) presenta alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una
relazione sul servizio ecologico dell’intero territorio provinciale; la
relazione contiene una sezione riguardante i provvedimenti di sospensione e
revoca degli incarichi proposti con le relative motivazioni ed una riguardante
lo stato di conservazione della rete ecologica regionale esterna ai parchi
3. L’organizzazione delle Guardie Ecologiche Volontarie è affidata:
a) al Dipartimento Regionale Politiche dell’Ambiente in collaborazione con le
province, i parchi e le riserve regionali, le Comunità Montane ed i Comuni
b) nel rimanente territorio è affidata alla Provincia competente per
delle aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie sulla base delle direttive
a) designano un responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica,
scelto tra il personale con funzione di guardia ecologica volontaria;
b) approvano con periodicità annuale il programma delle attività da svolgere e
il rendiconto finale delle attività svolte, da presentare alla provincia
territorialmente competente e, nel caso di enti gestori dei parchi regionali,
c) assicurano la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento
dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle Guardie Ecologiche e
per la collaborazione in casi di emergenza o di disastri di carattere
d) articolano il servizio volontario di vigilanza ecologica, salva l’unità
organizzativa dello stesso, in gruppi legati al territorio delle singole
3. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica:
a) convoca periodicamente le Guardie Ecologiche, fornendo ad esse tutti gli
elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le
iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di
b) predispone gli ordini di servizio indicando le zone dove questo deve essere
espletato, nonché le modalità e la durata e contemperando la disponibilità
c) cura la distribuzione delle dotazioni personali e vigila sul corretto uso e
d) riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie
e) comunica alla competente struttura organizzativa della Giunta regionale la
denuncia di eventi dannosi ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-
f) richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e dei
tesserini personali; la richiesta costituisce atto dovuto, salvo che non
sussistano giustificati motivi riguardanti l’organizzazione del servizio, da
g) cura il rendiconto annuale dei fondi, da trasmettere alla Provincia
territorialmente competente e, nel caso di enti gestori di parchi regionali,
alla Regione entro la fine dei mese di febbraio dell’anno successivo,
h) predispone programmi di rilevamento ambientale riservati alle Guardie
Ecologiche Volontarie in possesso di un brevetto di specializzazione;
l’attività di rilevamento ambientale può essere esplicata, previ accordi con
4. I siti compresi nella rete ecologica regionale, i biotopi ed i complessi di
biotopi di particolare rilevanza, individuati nella normativa regionale e nei
piani territoriali di coordinamento provinciali, sono visitati regolarmente
dalle Guardie Ecologiche Volontarie, le quali compilano un formulario per ogni
5. Il direttore del parco regionale ed il responsabile della gestione della
riserva naturale regionale presentano annualmente una relazione alla Giunta
regionale e alla Provincia territorialmente competente sul servizio volontario
La relazione contiene una sezione riguardante lo stato di conservazione
1. Al termine dei corsi di formazione le aspiranti Guardie Ecologiche
Volontarie sostengono un esame davanti ad una commissione regionale nominata
con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da:
a) il dirigente generale del Dipartimento regionale Politiche dell’Ambiente in
b) un funzionario di Pubblica Sicurezza, designato dal Prefetto;
c) un funzionario del Corpo Forestale dello Stato, designato dal Coordinamento
e) un dirigente della Regione Calabria esperto in discipline giuridiche;
f) un dirigente del Dipartimento regionale Agricoltura e Foreste;
g) un dirigente del Dipartimento regionale Politiche dell’Ambiente;
2. Il presidente designa un componente effettivo della commissione quale vice
presidente, con l’incarico di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
3. La commissione opera validamente purché sia presente la maggioranza dei
suoi componenti; le relative funzioni di segreteria sono assicurate dal
4. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza, nonché
l’eventuale rimborso delle spese nella misura stabilita dalle vigenti leggi
1. Il Dipartimento Regionale Politiche dell’Ambiente presenta istanza al
Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 133 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.
773, per il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia
giurata di coloro che hanno superato l’esame di cui al precedente articolo e
siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 138 del citato testo
2. I decreti di approvazione delle nomine di Guardia giurata sono trasmessi al
Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di cui al successivo
1. Il Presidente della Giunta regionale conferisce l’incarico di Guardia
Ecologica Volontaria ai volontari nominati Guardie giurate con un decreto
d’incarico nel quale individua l’ambito territoriale di competenza e le norme
oggetto del potere di accertamento in ambiti specifici. Il potere di
accertamento può essere esteso alle norme contenute in regolamenti di Parchi
regionali, Province, Comunità Montane e Comuni capoluogo di provincia, previe
2. La Guardia Ecologica è ammessa all’esercizio delle sue funzioni dopo aver
prestato giuramento davanti al pretore ai sensi dell’art. 25 del R.D. 6
3. La Guardia Ecologica Volontaria è agente di polizia amministrativa ed è
titolare dei poteri di cui all’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. La Guardia Ecologica Volontaria è dotata di un tesserino personale di
riconoscimento con apposita matricola rilasciato dalla Provincia, di un
distintivo e dell’uniforme, conformi al modello approvato dalla Giunta
regionale e dal Prefetto, ai sensi dell’art. 254 del R.D. 6 maggio 194, n.
635; nell’esercizio dei propri compiti, la GEV è tenuta a qualificarsi
5. Nell’espletamento del servizio la GEV è tenuta, inoltre, ad indossare il
contrassegno distintivo della Provincia di appartenenza da questa fornito. Il
e) un piccolo tricolore con al centro il simbolo della Repubblica Italiana.
6. La Regione Calabria provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge a fornire alle Province lo schema del distintivo,
il materiale con cui deve essere realizzato e le sue dimensioni. Lo schema del
1. Nell’espletamento delle sue funzioni la Guardia Ecologica Volontaria, oltre
a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal
a) assicurare almeno trentasei ore di servizio nei mesi in cui si prevede il
loro utilizzo, dando comunicazione, con preavviso quindicinale, della
disponibilità di giornate e di orari al responsabile zonale del servizio;
b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate
nell’ordine di servizio redatto dal responsabile zonale del servizio;
c) operare con prudenza, diligenza e perizia durante l’espletamento del
d) compilare in modo chiaro e completo i formulari ed i rapporti di servizio,
nonché i verbali di accertamento, secondo la normativa vigente, facendoli
pervenire nelle successive quarantotto ore al responsabile zonale del servizio;
e) qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il distintivo;
g) collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria per l’attività di prevenzione, di controllo,
di ricerca, di accertamento dei reati commessi contro il patrimonio ambientale
2. Nell’espletamento dei propri compiti le Guardie Ecologiche Volontarie non
possono essere armate anche se regolarmente autorizzate al porto d’armi.
3. Al fine dell’espletamento del servizio le Guardie Ecologiche Volontarie che
siano lavoratori dipendenti hanno diritto di usufruire, nel rispetto della
normativa vigente, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle
turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente
1. Il Dipartimento regionale Politiche dell’Ambiente è tenuto a segnalare al
Presidente della Giunta regionale, nonché al Prefetto, ogni irregolarità
riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati ed addebitabili al
comportamento delle Guardie Ecologiche Volontarie, anche ai fini degli
eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di revoca
2. I procedimenti di cui al comma l garantiscono il rispetto del principio del
contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica; dall’avvio dei suddetti
procedimenti e fino alla loro conclusione, le guardie ecologiche sono in via
3. I provvedimenti di sospensione o di revoca adottato dal Presidente della
Giunta regionale sono immediatamente comunicati al Prefetto competente.
4. Nei casi di dimissioni, revoca e decadenza dall’incarico, la Guardia
Ecologica Volontaria restituisce all’ente organizzatore il tesserino, il
distintivo e, se in dotazione, gli altri mezzi e attrezzature personali.
1. E’ istituito presso la Regione l’elenco regionale delle Guardie Ecologiche
Volontarie, abilitate ai sensi dell’articolo 6, all’esercizio delle funzioni
2. Le eventuali variazioni dell’elenco sono disposte dal Presidente della
3. Le Guardie Ecologiche Volontarie delle associazioni di protezione
ambientale di cui all’art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, che operino
nel territorio regionale e posseggano i requisiti previsti dalla presente
legge sono iscritte di diritto nell’elenco regionale delle Guardie Ecologiche
Volontarie in seguito ad una semplice richiesta d’iscrizione.
4. Copia dell’elenco e delle relative variazioni è trasmesso alla Prefettura
1. Le Guardie Ecologiche Volontarie che abbiano svolto il servizio di
vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni
possono rinunciare allo svolgimento del servizio e richiedere all’ente di
appartenenza l’iscrizione nell’elenco provinciale delle Guardie Ecologiche
2. La Provincia, sul cui territorio ha sede l’ente di appartenenza e su
richiesta dello stesso, conferisce l’incarico di Guardia Ecologica Onoraria
alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui al comma 1; il decreto di incarico
individua l’ente di appartenenza e dispone l’iscrizione nell’elenco
3. Le Guardie Ecologiche Onorarie offrono la propria disponibilità all’ente di
a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale
nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
b) raccolta di dati e informazioni relativi all’ambiente e monitoraggio
4. I responsabili dei servizi volontari di vigilanza ecologica assicurano il
coordinato svolgimento delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie e
1. La Giunta regionale con propria delibera stabilisce le modalità ed i tempi
di rendicontazione da parte delle associazioni che hanno ottenuto
l’assegnazione di contributi per il funzionamento del servizio di vigilanza
volontaria, nonché le modalità di svolgimento dei controlli da parte della
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, per
l’anno in corso, con le risorse allocate all’UPB 3.2.1.1 (capitolo 321
148) dello stato di previsione della spesa del bilancio 27.
2. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi è garantita con
l’approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria
che l’accompagna, nonché con le risorse derivanti dai verbali dalle GEV di cui
alla presente legge e riscosse nel Titolo 3 dello stato di previsione
1. Alle Guardie Ecologiche Volontarie operanti alle dipendenze delle Province
alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a provvedere
le medesime amministrazioni provinciali di appartenenza per lo svolgimento dei
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla