Modifica ed integrazioni alla Legge 27 del 15 Ottobre 1997
ARTICOLO 1

Modifica dell’articolo 1 della legge regionale n. 27 del 1997

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27, è

sostituito dal seguente:
” 2. A tal fine la Regione:

a) istituisce l’albo regionale delle società  di mutuo soccorso costituite

e operanti esclusivamente in Sardegna, che svolgono l’attività  da almeno venti

anni e nelle quali tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito;

b) valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di

innovazione perseguita dalle società  di mutuo soccorso che hanno finalità 

sociali, culturali, ricreative, sanitarie, di salvaguardia del patrimonio

storico, culturale, immobiliare, artistico e di sviluppo della cultura della

solidarietà  tra i lavoratori;

c) favorisce la diffusione della conoscenza e l’illustrazione della

storia e delle attività  delle società  di mutuo soccorso iscritte all’albo

regionale di cui al punto a);

d) dispone interventi finanziari per le attività  e le iniziative sociali

ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica e di

conservazione e restauro del materiale storico e documentario. ” .

ARTICOLO 2

Modifica dell’articolo 4 della legge regionale n. 27 del 1997

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 27 del 1997 sono

sostituiti dai seguenti:

” 2. Il contributo per ogni singola attività  o iniziativa è concesso nella

misura massima del 7 per cento della spesa ammessa al finanziamento, incluse

le spese fisse e di gestione.

3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati nella misura massima dell’8

per cento in via anticipativa ed il restante 2 per cento dietro presentazione

del rendiconto generale delle spese pagate e sostenute, riferite all’esercizio

finanziario di competenza. All’erogazione dei contributi si provvede con

determinazione del direttore del servizio dell’Assessorato competente in

attuazione della deliberazione assessoriale relativa alla ripartizione e

assegnazione dei contributi a favore di ciascuna società  di mutuo soccorso

avente diritto. ” .
ARTICOLO 3

Modifica dell’articolo 6 della legge regionale n. 27 del 1997

1. L’articolo 6 della legge regionale n. 27 del 1997 è sostituito dal seguente:

” Art. 6 (Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle società  di

mutuo soccorso)

1. Per le finalità  della presente legge la Giunta regionale sostiene il Centro

per la ricerca, lo studio e la documentazione delle società  di mutuo soccorso.

Il Centro ha natura privatistica, è promosso e gestito dalle società  di mutuo

soccorso della Sardegna attraverso una struttura di coordinamento che

rappresenta e tutela la mutualità  sarda a tutti i livelli.

2. Il Centro svolge il suo ruolo promozionale per le seguenti finalità :

a) cura e sovrintende agli archivi, alle biblioteche e a tutto il

materiale storico delle società  di mutuo soccorso della Sardegna;

b) organizza mostre, convegni e interventi per la valorizzazione e il

restauro del patrimonio storico-culturale delle società  di mutuo soccorso

della Sardegna e per lo studio e l’analisi delle nuove forme di solidarietà ; a

tale scopo partecipa a tutte le attività  della mutualità , del terzo settore e

del volontariato, a livello regionale, nazionale ed internazionale anche

aderendo alle rispettive federazioni o organismi similari. ” .
ARTICOLO 4
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in

euro 2. annui.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 27-21 sono apportate le

seguenti variazioni:
in aumento
Strategia 5 – Funzione obiettivo 3
UPB S5.3.5
Finanziamenti per attività  socio-assistenziali
27 euro 2.
28 euro 2.
29 euro 2.
21 euro 2.
in diminuzione
Strategia 8 – Funzione obiettivo 1
UPB S8.1.1
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
27 euro 2.
28 euro 2.
29 euro 2.
21 euro 2.

Mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata

alla legge regionale 29 maggio 27, n. 2 (legge finanziaria 27).

3. Le spese per l’attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB

del bilancio della Regione per gli anni 27-21 e su quelle corrispondenti

dei bilanci per gli anni successivi.
Formula Finale:

La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino ufficiale della

Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare

come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì7 agosto 27
Soru