Riforma del sistema amministrativo regionale e locale
ARTICOLO 1
Finalità e obiettivi
1. La Regione, con la presente legge adegua il proprio ordinamento alla legge

costituzionale 18 ottobre 21, n. 3 e allo Statuto regionale, perseguendo il

massimo livello di valorizzazione delle autonomie locali, di cooperazione e di

leale collaborazione tra le stesse.

2. La Regione, in particolare, persegue i seguenti obiettivi:

a) attuare nell’ordinamento regionale i principi di sussidiarietà

verticale e orizzontale, cittadinanza sociale, efficienza, economicità,

responsabilità, adeguatezza, differenziazione, integrazione;

b) sviluppare gli organismi di raccordo e coordinamento tra Regione e

istituzioni locali, a partire dal Consiglio delle autonomie locali;

c) rafforzare gli strumenti di integrazione e concertazione tra diverse

istituzioni e diverse politiche, al fine di offrire ai cittadini

prestazioni e interventi organicamente coordinati;

d) favorire la cooperazione in ambito interregionale;

e) adeguare l’ordinamento della Regione alle esigenze di svolgimento del

ruolo che la Costituzione le riconosce in ambito europeo e internazionale;

f) introdurre nuove possibilità di semplificazione e trasparenza in

particolare mediante l’utilizzazione di strumenti informatici;

g) contenere la spesa per il funzionamento del sistema pubblico generale.

3. La Regione, in attuazione dell’articolo 2 della Costituzione e

dell’articolo 16, comma 3 dello Statuto, disciplina con legge i propri

rapporti con l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle

formazioni sociali, concernenti lo svolgimento di attività di interesse

generale nei settori inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali,

i servizi a supporto dello sviluppo economico, i servizi alla persona e le

prestazioni di utilità alla generalità di cittadini e alle categorie

particolarmente svantaggiate.
ARTICOLO 2
Funzioni amministrative dei Comuni
1. I Comuni, singoli o associati, esercitano le funzioni amministrative

proprie e quelle relative alla cura degli interessi della comunità locale e

tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato, alla Regione o

conferite alle Province.
ARTICOLO 3
Funzioni amministrative delle Province
1. Le Province esercitano le funzioni amministrative proprie e quelle loro
conferite con legge statale.

2. Le Province esercitano le funzioni conferite dalla Regione, nelle materie

di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 117 della Costituzione, che

richiedono l’esercizio unitario a livello provinciale.

3. Le Province esercitano le funzioni di programmazione generale e settoriale

in ambito provinciale laddove non sia diversamente previsto dalla legge. Le

Province nell’ambito della programmazione regionale promuovono progetti

integrati e attività di programmazione negoziata in ambiti territoriali sub-

provinciali e partecipano a quelli di cui all’articolo 5.
4. Le Province nel loro ambito territoriale:

a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i Comuni, sulla

base di programmi da esse predisposti;

b) realizzano opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore

economico, ambientale, produttivo turistico e commerciale, sia in quello

sociale e culturale;

c) raccolgono e coordinano, laddove la legislazione specifica lo preveda,

le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione economica,

territoriale ed ambientale della Regione;

d) concorrono alla determinazione dei programmi regionali di sviluppo e

degli altri programmi e piani regionali;

e) formulano ed adottano, con riferimento alle previsioni ed agli

obiettivi dei programmi regionali di sviluppo, propri programmi pluriennali

di carattere sia generale che settoriale e promuovono il coordinamento

dell’attività programmatoria dei Comuni;

f) adottano il piano territoriale di coordinamento provinciale, alla cui

formazione concorrono i Comuni, ed accertano la compatibilità degli

strumenti di pianificazione territoriale comunale con le previsioni dello

stesso;

g) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa ai Comuni, o loro

forme associative, che la richiedano.

5. Le funzioni di cui al comma 2, sono esercitate dalle Province anche per il

tramite degli Ambiti Territoriali Integrati, istituiti dal Capo III del

presente Titolo.
ARTICOLO 4
Potestà regolamentare
1. La Regione esercita la potestà regolamentare in tutte le materie non

attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e fatta salva la

potestà regolamentare degli enti locali in ordine alla disciplina

dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

2. La Regione esercita altresì la potestà regolamentare dello Stato nelle

materie di legislazione esclusiva in caso di delega della stessa da parte

dello Stato.
ARTICOLO 5
Funzioni di programmazione in capo alla Regione
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale e settoriale a

scala regionale, promuove e coordina progetti di programmazione integrata e

negoziata in ambiti territoriali di rilevante interesse regionale.

ARTICOLO 6
Funzioni di amministrazione attiva in capo alla Regione
1. La Regione esercita le funzioni di amministrazione attiva che richiedono
l’esercizio unitario a livello regionale.

2. L’esercizio unitario a livello regionale è assicurato dalle strutture

dell’Amministrazione regionale ovvero da apposite strutture aventi carattere

strumentale e istituite con legge regionale.

3. Per le funzioni amministrative che non richiedono l’esercizio unitario a

livello regionale, la legge regionale che conferisce tali funzioni ad altro

livello istituzionale sopprime contestualmente le strutture, aventi carattere

strumentale e istituite con legge regionale, che le esercitano.

4. La Regione esercita le funzioni amministrative delegate dallo Stato.

ARTICOLO 7
Conferimento delle funzioni amministrative
1. La Regione procede nelle materie di propria competenza, alla attribuzione

ai Comuni e al conferimento alle Province delle funzioni amministrative in

conformità ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità,

responsabilità, adeguatezza, differenziazione e integrazione.

2. La Regione entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge,

provvede all’emanazione di specifici atti legislativi riferiti a settori

organici di materie con i quali individua, sulla base delle previsioni ed in

coerenza con i principi in essa definiti, le funzioni amministrative

attribuite ai Comuni, quelle conferite alle Province e quelle ad essa

riservate.
ARTICOLO 8
Attuazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza
1. Le funzioni amministrative sono attribuite al livello istituzionale più

vicino al cittadino e secondo il principio di adeguatezza, tenendo conto della

dimensione territoriale e demografica degli stessi.

2. Le funzioni amministrative attribuite ai Comuni, quando la legge regionale

fissa requisiti minimi di carattere demografico, organizzativo o di estensione

territoriale per il loro esercizio, sono esercitate per i Comuni che non li

raggiungono, dalle forme associative da loro adottate che rispettano tali

requisiti e che espressamente deliberino di accettare, in conformità alle

previsioni del Programma di riordino territoriale, di cui all’articolo 2 della

legge regionale 24 settembre 23, n. 18 e successive modificazioni ed

integrazioni.
ARTICOLO 9
Attuazione dei principi di responsabilità e di differenziazione
1. Il conferimento delle funzioni amministrative di cui all’articolo 7,

avviene perseguendo l’obiettivo di individuare in un unico livello

istituzionale la piena responsabilità dell’azione amministrativa al fine di

evitare sovrapposizioni di competenza che riducano l’efficienza e l’efficacia

della stessa, e che impediscano la piena identificabilità della responsabilità

in ordine ai procedimenti.

2. Al fine di perseguire l’obiettivo di cui al comma 1, il conferimento di una

funzione amministrativa in capo ad un ente presuppone, salvo che sia

diversamente previsto per legge, anche il conferimento di tutte le funzioni

connesse, strumentali e complementari della stessa.
ARTICOLO 1
Attuazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità
1. Nel conferimento delle funzioni amministrative la Regione persegue al

massimo livello l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e

complessivamente l’economicità e la sostenibilità dei costi generali di

funzionamento della pubblica amministrazione regionale ed endo-regionale.

2. La valutazione del livello adeguato allo svolgimento della funzione

amministrativa è effettuata avuto riguardo anche al criterio di cui al comma 1.

ARTICOLO 11
Attuazione del principio di integrazione delle politiche in ambiti
territoriali
1. La Regione pone a fondamento dell’intervento legislativo e della disciplina

sul conferimento delle funzioni amministrative a livello locale, il principio

di integrazione, con particolare riferimento alla integrazione tra le

politiche ambientali, economiche e sociali.

2. A tale scopo, la Regione e gli enti locali adottano strumenti di

programmazione e progettazione ad approccio integrato, valorizzando i

collegamenti tra politiche settoriali nei medesimi contesti territoriali e

tenendo conto degli effetti reciproci di tali politiche.
ARTICOLO 12
Esercizio associato delle funzioni comunali
1. I Comuni possono sempre esercitare in forma associata le funzioni loro

attribuite o conferite, ivi comprese le funzioni fondamentali stabilite dalla

legge statale. La Regione incentiva l’esercizio associato delle funzioni da

parte degli enti locali, sulla base di quanto previsto dalla l.r. 18/23.

ARTICOLO 13
Poteri normativi degli enti locali e rapporti con l’ordinamento regionale
1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli enti locali,

esercitano la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 117, sesto comma,

della Costituzione, in ordine alla organizzazione e allo svolgimento delle

funzioni loro conferite, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge

regionale.

2. I regolamenti regionali che disciplinano al momento dell’entrata in vigore

della presente legge, l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni

conferite agli enti locali cessano di avere efficacia nell’ordinamento del

singolo ente quando lo stesso emana proprie norme regolamentari ai sensi del

comma 1.

3. Nell’ambito delle materie di competenza legislativa regionale, salvo

diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze degli enti locali

determinano l’importo minimo e quello massimo delle sanzioni amministrative

pecuniarie in caso di violazione. Tali importi non possono essere inferiori a

25, euro né superiori a 1., euro.

4. In assenza della individuazione di limiti edittali della sanzione nell’atto

normativo dell’ente locale, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria

da 25, euro a 5, euro.
ARTICOLO 14
Integrazione e concertazione in ambito regionale
1. La partecipazione degli enti locali sugli atti della programmazione

regionale è assicurata, in generale, dal Consiglio delle autonomie locali,

fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 21 marzo 1997, n. 7.

2. La partecipazione degli enti locali alla predisposizione del Piano

Urbanistico Territoriale (PUT) è assicurata attraverso le conferenze

partecipative di cui all’articolo 7 della legge regionale 1 aprile 1995, n.

28, così come modificato dall’articolo 21 della legge regionale 14 ottobre

1998, n. 34.
ARTICOLO 15
Poteri di indirizzo e coordinamento
1. La Regione esercita poteri di indirizzo e coordinamento al fine di

assicurare livelli minimi ed uniformi nell’esercizio delle funzioni da essa

conferite agli enti locali.

2. Le funzioni di cui al comma 1, sono esercitate, fuori dei casi nei quali

sia previsto che si provveda con legge, mediante deliberazione della Giunta

regionale.
ARTICOLO 16
Potere sostitutivo
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 27 dello Statuto regionale, nelle

materie di competenza legislativa, esercita, nel rispetto del principio di

leale collaborazione, il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui

vi sia una accertata e persistente inattività nell’esercizio di funzioni

amministrative di natura obbligatoria e ciò sia lesivo di rilevanti interessi

del sistema regionale e locale, secondo le modalità e le garanzie di cui al

comma 2.

2. Il potere sostitutivo di cui al comma 1 è esercitato dalla Giunta

regionale, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, previa diffida

all’ente inadempiente, con fissazione di un congruo termine per provvedere non

inferiore comunque ai sessanta giorni.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale

adotta gli atti necessari, sentito il Consiglio delle autonomie locali,

dandone comunicazione al Consiglio regionale.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in tutti i casi di

potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale.
ARTICOLO 17
Ambiti territoriali ottimali per la programmazione e gestione integrata di
funzioni e servizi di livello sovracomunale
1. Le funzioni di più enti, consorzi, associazioni, conferenze e/o organismi

comunque denominati composti dai Comuni e/o partecipati dagli enti locali,

ovvero ai quali partecipano di diritto i Sindaci, istituiti in ambito

provinciale o sub-provinciale sulla base di leggi regionali in particolare in

materia di sanità, politiche sociali, gestione dei rifiuti, ciclo idrico

integrato, turismo, sono unificate in capo ad un unico organismo, nel rispetto

di quanto previsto dalla presente legge, denominato Ambito Territoriale

Integrato, di seguito A.T.I..

2. Al fine di procedere alla semplificazione istituzionale di cui al comma 1,

il Consiglio regionale, sentiti gli enti locali interessati ed acquisito il

parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali, procede entro sei

mesi dall’entrata in vigore della presente legge alla rideterminazione degli

ambiti ottimali previsti da leggi regionali per la gestione di funzioni e

servizi di livello sovracomunale ed in ogni caso di quelli riferiti alle

seguenti materie:
a) sanità;
b) integrazione socio-sanitaria;
c) rifiuti;
d) ciclo idrico integrato;
e) turismo,

assumendo come riferimento gli ambiti territoriali delle aziende sanitarie

locali di cui alla legge regionale 2 gennaio 1998, n. 3, così come modificata

dalla legge regionale 28 dicembre 24, n. 35.

3. Agli A.T.I. di cui al comma 1 vengono conferite le funzioni già esercitate

dagli enti, consorzi, associazioni, conferenze e/o organismi comunque

denominati, unificati secondo i principi, i termini e le modalità di cui ai

commi 1 e 2. Gli stessi sono soppressi dalla data di effettivo conferimento

delle funzioni agli A.T.I..

4. Le strutture e/o risorse umane, finanziarie e strumentali dei soggetti

soppressi, di cui al comma 3, sono assunte in capo agli A.T.I..

5. Gli A.T.I. assolvono a tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 3

aprile 26, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni

ed integrazioni, in materia di risorse idriche e rifiuti, in particolare a

quelle di autorità di ambito.
ARTICOLO 18
Natura e funzioni dell’A.T.I.

1. L’A.T.I. è forma speciale di cooperazione tra gli enti locali, con

personalità giuridica, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio

nell’ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e

dalla Regione in ragione delle funzioni ad esso trasferite o delegate. Agli

A.T.I. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di enti

locali ed in particolare di quelle ordinamentali, ivi comprese quelle di cui

al titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2, n. 267 e

successive modificazioni e integrazioni.

2. L’A.T.I. esercita le funzioni conferite con legge regionale ai sensi dei

commi 1 e 2 dell’articolo 17.
3. L’A.T.I. esercita altresì:

a) le funzioni ad esso attribuite o delegate dalla Provincia esercitate a

qualsiasi titolo dalla stessa;

b) le funzioni ad esso conferite mediante convenzione dai Comuni che ne

fanno parte al fine della gestione associata delle stesse e a qualsiasi

titolo esercitate dagli stessi;

c) le funzioni conferite anche dai Comuni singoli mediante convenzione,

ai fini di una più efficace gestione delle stesse.

4. Laddove l’A.T.I. eserciti le funzioni di cui al comma 3, lettera b), allo

stesso si applicano le disposizioni di incentivazione delle forme associative

di cui alla l.r. 18/23.
ARTICOLO 19
Ruolo dell’A.T.I. nei processi di sviluppo economico e sociale di livello
sovracomunale
1. L’A.T.I. costituisce lo strumento istituzionale con il quale i Comuni

promuovono in modo coordinato lo sviluppo economico e sociale del territorio

di livello sovracomunale mediante la definizione di progetti e programmi di

comune interesse, la partecipazione unitaria ai processi di programmazione,

pianificazione generale e settoriale di competenza della Regione o della

Provincia, il coordinamento nelle attività di programmazione territoriale e

socio economica di loro competenza.

2. L’A.T.I. rappresenta, altresì, lo strumento per la promozione e per la

partecipazione coordinata dei Comuni ai processi di concertazione con le forze

economiche e sociali e alle attività di programmazione negoziata, relative al

territorio di livello sovracomunale, definiti dalle leggi o dagli atti di

programmazione regionale.

3. In materia di sviluppo economico locale, le funzioni relative al governo di

area vasta contemplate dagli strumenti di programmazione di cui al comma 2

sono coordinate dal Presidente della Provincia di riferimento.

4. Laddove la Provincia abbia proceduto al conferimento di funzioni in materia

di sviluppo economico locale, ai sensi della lettera a), del comma 3,

dell’articolo 18, il coordinamento delle attività di cui al comma 2 è altresì

affidato al Presidente della Provincia di riferimento.
ARTICOLO 2
Disposizioni in ordine al procedimento di istituzione dell’A.T.I.
1. Gli A.T.I. sono istituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale

sulla base di apposita deliberazione del Consiglio regionale a seguito di

proposta della Giunta regionale sulla quale è acquisito il parere obbligatorio

del Consiglio delle autonomie locali. La proposta definisce anche i Comuni

ricompresi nell’ambito e disciplina altresì le procedure di insediamento e

definisce le modalità di funzionamento dello stesso fino alla approvazione

dello Statuto di cui all’articolo 22, nonché individua gli atti di maggior

rilevanza sui quali è chiamata a deliberare l’Assemblea di Ambito in ordine ai

quali i Sindaci o loro delegati possono procedere a deliberare in Assemblea

solo sentiti i rispettivi Consigli comunali. L’Assemblea delibera, altresì,

trascorsi trenta giorni dal ricevimento degli atti di maggior rilevanza da

parte di ciascun Consiglio comunale. Tra gli atti di maggior rilevanza sono

ricompresi il bilancio di previsione e il conto consuntivo e il Piano d’Ambito

del servizio idrico integrato.

2. L’A.T.I. è costituito tra tutti i Comuni ricompresi nell’ambito definito ai

sensi del comma 1. Dell’A.T.I. fa parte la Provincia competente per

territorio, laddove proceda al conferimento di funzioni ai sensi della lettera

a), del comma 3, dell’articolo 18.
ARTICOLO 21
Organi dell’A.T.I.
1. Sono organi dell’A.T.I.:
a) il Presidente;
b) l’Assemblea di Ambito.

2. L’Assemblea di Ambito è composta da tutti i Sindaci dei Comuni che

costituiscono l’A.T.I. e rappresenta l’organo di governo dello stesso,

esercita tutti i poteri che le sono attribuiti dallo Statuto, elegge il

Presidente con il voto favorevole della maggioranza degli stessi, che

rappresentino anche la maggioranza della popolazione dell’A.T.I.. Il

regolamento di cui all’articolo 22, ne disciplina le modalità di

funzionamento. Il Sindaco può delegare in via permanente o in ragione delle

materie trattate altro membro della Giunta comunale.

3. Laddove la Provincia abbia proceduto ai sensi dell’ultimo periodo del comma

2, dell’articolo 2, dell’Assemblea di Ambito fa parte il Presidente della

Provincia o suo delegato. Il Presidente della Provincia non partecipa alle

votazioni per l’elezione del Presidente dell’A.T.I..

4. Il Presidente dell’A.T.I. è eletto tra i Sindaci dei Comuni che ne fanno

parte, ha la rappresentanza dell’ente, convoca e presiede l’Assemblea di

Ambito, promuove e coordina l’attività dell’ente, svolge tutti i poteri, le

funzioni e i compiti attribuitigli dallo Statuto e dal regolamento di cui

all’articolo 22.

5. L’Assemblea di Ambito delibera sugli atti di maggior rilevanza individuati

dalla delibera del Consiglio regionale, con il voto favorevole del

settantacinque per cento dei Comuni che rappresentano il settantacinque per

cento della popolazione dell’A.T.I., salvo diversa previsione dello Statuto

dell’A.T.I..

6. Laddove sugli atti di cui al comma 5, sussista l’obbligo di provvedere ed

il quorum ivi previsto non venga raggiunto, l’Assemblea di Ambito delibera a

maggioranza assoluta decorsi sessanta giorni dall’iscrizione dei medesimi atti

all’ordine del giorno.

7. Gli organi dell’A.T.I. si avvalgono, per il proprio funzionamento, delle

strutture e/o risorse di cui al comma 4 dell’articolo 17, ovvero di strutture

e/o personale messe a disposizione dagli enti costituenti gli A.T.I..

ARTICOLO 22
Statuto dell’A.T.I.
1. Lo Statuto dell’A.T.I. è approvato con deliberazione conforme di tutti i

Consigli comunali sulla base di una convenzione definita d’intesa da tutti i

Comuni interessati. Lo Statuto integra la disciplina degli organi, composti da

Sindaci o da componenti delle Giunte degli enti locali interessati, individua

le funzioni dell’ente, disciplina i rapporti con gli altri enti operanti nel

territorio e regola le modalità per l’effettivo conferimento delle funzioni.

Al fine di assicurare la massima trasparenza e partecipazione sulle attività

dell’A.T.I. lo Statuto prevede forme di informazione e di consultazione delle

popolazioni interessate anche favorendo i sistemi di comunicazione informatica

nonché di concertazione in ordine agli atti di maggior rilievo con le forze

economiche e sociali, con le rappresentanze degli utenti e consumatori, con le

associazioni ambientaliste e di tutela. Lo Statuto prevede altresì le modalità

di approvazione del regolamento di funzionamento dell’ente.
ARTICOLO 23
Comunità montane
1. Le Comunità montane sono unioni di Comuni, enti locali costituiti tra

Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse,

per la valorizzazione delle zone montane, per l’esercizio di funzioni

conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La legge regionale stabilisce:
a) il numero massimo delle zone omogenee;

b) la popolazione massima dei Comuni montani e parzialmente montani che

possono far parte della Comunità montana;

c) le competenze attribuite direttamente dalla Regione alle Comunità

montane;

d) le disposizioni in ordine all’esercizio associato delle funzioni

comunali anche tramite le Comunità montane e le relative forme di

incentivazione;

e) le forme di collaborazione delle Comunità montane con i Comuni montani

o parzialmente montani esclusi dalle stesse in ragione delle loro

dimensioni demografiche al fine di assicurare nei territori di tali Comuni

gli strumenti a favore delle popolazioni montane;

f) le forme di collaborazione delle Comunità montane con i Comuni non

montani, laddove gli stessi si avvalgano delle Comunità montane limitrofe

per l’esercizio in forma associata di funzioni proprie e conferite.

3. La definizione delle zone omogenee delle Comunità montane avviene secondo

il procedimento previsto dalla l.r. 18/23, assumendo come parametro di

riferimento le previsioni della presente legge, della legislazione specifica

sulle Comunità montane, nonché le linee di indirizzo dettate dal Consiglio

regionale per il Programma di riordino territoriale.

4. Laddove il territorio di una Comunità montana coincida con quello di un

Ambito Territoriale Integrato così come previsto ai sensi e per gli effetti

dell’articolo 17, la Conferenza dei Sindaci della Comunità montana di cui

all’articolo 11 della l.r. 18/23 assume, altresì, le funzioni dell’Assemblea

di Ambito dell’A.T.I. di cui all’articolo 21 e la Comunità montana assume la

denominazione di Comunità montana – Ambito Territoriale Integrato.

5. Nel caso di cui al comma 4, la Comunità montana – Ambito Territoriale

Integrato, rappresenta l’unica forma di collaborazione e cooperazione tra i

Comuni del territorio e può svolgere tutte le funzioni che alle Comunità

montane sono attribuite dalla legge nazionale e/o regionale nonché quelle

conferite e/o delegate dai Comuni.
ARTICOLO 24
Patrimonio
1. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, dalla stessa

utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge per l’esercizio

delle funzioni che vengono conferite agli enti locali, sono trasferiti agli

enti destinatari delle funzioni in misura corrispondente alle esigenze di

esercizio delle stesse, senza vincolo di destinazione.

2. I beni immobili di proprietà della Regione, utilizzati per l’esercizio

delle funzioni delegate, sono assegnati in uso o in comodato agli enti

esercitanti le funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio

delle stesse.

3. I beni mobili, ivi compresi i beni mobili registrati di proprietà della

Regione, utilizzati per l’esercizio delle funzioni delegate sono trasferiti

agli enti esercitanti le funzioni in misura corrispondente alle esigenze di

esercizio delle stesse.

4. Il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto, sulla base dei

criteri definiti dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle

autonomie locali, al trasferimento o all’assegnazione dei beni individuati con

apposito inventario redatto dalla competente struttura regionale in

contraddittorio con ciascun ente destinatario.

5. I decreti del Presidente della Giunta regionale che trasferiscono agli enti

locali i beni in relazione alle funzioni attribuite, costituiscono titolo per

l’apposita trascrizione. Il conferimento agli enti locali dei beni regionali,

ai sensi dei commi 1 e 2, comporta la successione degli stessi nei diritti e

negli obblighi inerenti la loro gestione.

6. I documenti riguardanti i beni relativi alle funzioni conferite vengono

consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti territoriali competenti.

Resta salva la facoltà dell’amministrazione regionale di chiedere ed ottenere

la restituzione oppure la copia conforme di ogni documento consegnato.

7. I beni di cui ai commi 1 e 2 sono ceduti nello stato di fatto e di diritto

in cui si trovano, con gli oneri ed i pesi connessi e con le relative

pertinenze.

8. La gestione in uso o in comodato è disposta con atto che regola i rapporti

finanziari con gli enti delegati connessi alla manutenzione ordinaria e

straordinaria ed alle spese di gestione dei beni ceduti.
ARTICOLO 25
Trasferimento strutture organizzative e personale
1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, determina

le strutture organizzative ed il contingente organico di personale da

trasferire o assegnare funzionalmente per lo svolgimento delle funzioni

conferite, previo confronto ed esame con le organizzazioni sindacali.

2. La Giunta regionale, sulla base delle predette determinazioni, stabilisce i

piani di mobilità e l’elenco del personale regionale corrispondente, previo

confronto ed esame dei criteri con le organizzazioni sindacali, acquisito il

parere del Consiglio delle autonomie locali.

3. La Giunta regionale provvede alla messa a disposizione del personale

individuato negli elenchi di cui al comma 2, entro la data di effettivo

esercizio delle funzioni conferite.

4. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di trasferimento

di personale è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti

locali destinatari.

5. Nei confronti del personale da trasferire o assegnare funzionalmente la

Regione concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del

personale stesso.

6. La Regione favorisce il processo di innovazione organizzativa e funzionale

che si renda necessario in ragione del nuovo ruolo affidato alle strutture

regionali.
ARTICOLO 26
Finanziamento delle funzioni conferite
1. Fino all’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, la Regione

garantisce le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni

conferite.

2. Le somme destinate al finanziamento delle funzioni trasferite sono

stanziate in specifici capitoli, rispettivamente per le Province, i Comuni, le

Comunità montane, e sono attribuite agli enti locali sulla base di parametri

oggettivi senza vincolo di destinazione.

3. Le somme destinate al finanziamento delle funzioni delegate o sub-delegate

sono stanziate in appositi capitoli di bilancio regionale e sono ripartite tra

gli enti locali in base a parametri oggettivi e con vincolo di destinazione.

4. Le assegnazioni di cui al comma 1, tengono conto delle spese relative

all’organizzazione generale della Regione per effetto del conferimento delle

funzioni.

5. A ciascun ente locale spettano i proventi delle tasse, diritti, tariffe,

corrispettivi sui servizi relativi alle funzioni nelle materie conferite dalla

Regione.

6. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento

delle funzioni è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti

locali destinatari.
ARTICOLO 27
Decorrenza esercizio delle funzioni
1. L’esercizio delle funzioni conferite è condizionato dall’effettivo

trasferimento o messa a disposizione delle risorse finanziarie, umane,

patrimoniali e strumentali necessarie.

2. Nel caso di cui al comma 1, la decorrenza dell’esercizio delle funzioni

conferite, è stabilita dalla Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio delle

autonomie locali.
ARTICOLO 28
Strumenti di conoscenza e monitoraggio a supporto del sistema delle Autonomie locali
1. La Regione e gli enti locali operano secondo il principio di leale

collaborazione e sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o

periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo

svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

2. La Regione promuove e predispone strumenti di conoscenza e di circolazione

delle informazioni a servizio del sistema delle autonomie, al fine di favorire

l’esercizio delle funzioni conferite, sulla base dei dati e dei risultati che

emergono dalla attuazione delle politiche e dalla applicazione delle norme.

3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali individua

indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l’analisi degli effetti

delle politiche regionali sul sistema delle autonomie. Tali indicatori,

criteri e metodologie sono riferiti in particolare, alla elaborazione, analisi

e pubblicazione dei dati relativi alla finanza regionale e locale, nonché alle

indagini finalizzate alla valutazione dell’impatto organizzativo, economico e

finanziario delle funzioni conferite.

4. Sulla base di tali indicazioni e per le finalità di cui al comma 1, la

Regione raccoglie ed elabora dati e informazioni di carattere generale che

riguardano le attività delle autonomie locali.

5. Gli enti locali trasmettono alla Regione copia, su supporto informatico,

del bilancio di previsione con relativi allegati e copia del conto consuntivo

entro sessanta giorni dalla approvazione dei competenti organi, nonché copia

su supporto informatico del certificato al bilancio e del certificato al conto

di bilancio, entro la stessa scadenza a loro imposta dai provvedimenti

statali. Gli enti locali sono altresì tenuti ad inviare ogni altra

documentazione richiesta, utile all’attività di analisi di cui al comma 3. Le

modalità e il protocollo di comunicazione per la trasmissione dei dati sono

stabiliti dalla Giunta regionale in conformità con quanto richiesto per la

trasmissione di analoghi documenti alla Corte dei Conti, Sezione autonomie

locali.

6. Le risultanze delle attività di monitoraggio costituiscono oggetto di

relazione annuale che la Giunta presenta al Consiglio regionale e al Consiglio

delle autonomie locali entro il 31 ottobre di ogni anno. Sulla base di queste

risultanze, inoltre, la Giunta elabora proposte per l’adeguamento della

normativa, il riordino dell’apparato amministrativo e la revisione delle

procedure amministrative della Regione, verificando che i conferimenti di

funzioni agli enti locali siano sorretti da adeguate risorse finanziarie,

strumentali ed umane.
ARTICOLO 29
Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario
1. Il Presidente della Giunta regionale assicura, nel quadro delle linee di

indirizzo definiti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della

Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di

indirizzo comunitari, secondo le modalità definite nell’articolo 5 della legge

4 febbraio 25, n. 11.

2. Nell’ambito di tale funzione, il Presidente della Giunta regionale si

avvale degli strumenti previsti dalla vigente legislazione statale e

comunitaria ed in particolare:

a) partecipa o nomina un proprio delegato per la partecipazione al

Comitato delle Regioni presso l’Unione europea, nei casi previsti dalle

disposizioni vigenti;

b) nomina, ove previsto dalle norme nazionali e comunitarie, propri

delegati incaricati di partecipare ai gruppi di lavoro e ai comitati del

Consiglio, della Commissione e delle altre istituzioni o organismi

dell’Unione europea, quando questi esercitino attività in materie di

competenza regionale;

c) formula osservazioni al Governo ed al Parlamento, richiedendo di

essere sentito su tematiche attinenti alle materie di competenza regionale;

d) interviene nella riunione del Consiglio dei Ministri, con voto

consultivo, nell’ipotesi prevista dall’articolo 14, comma 3 della l.

11/25;

e) richiede, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della l. 11/25, la

convocazione della sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni e la

costituzione, secondo le modalità individuate in quella sede, dei gruppi

regionali cui è attribuito il compito di rappresentare al Governo la

posizione comune delle Regioni nell’ambito delle politiche comunitarie;

f) individua e delega propri esperti ai fini della partecipazione alle

attività dei gruppi di lavoro e dei tavoli di coordinamento nazionali volti

alla definizione della posizione italiana presso le competenti istituzioni

comunitarie ed in ogni altro caso previsto dalla legge;

g) propone al Governo il ricorso dinanzi alla Corte di giustizia della

Comunità europea avverso gli atti normativi comunitari ritenuti

illegittimi, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge 5 giugno 23,

n. 131;

h) assume le ulteriori iniziative volte ad esprimere presso le

istituzioni comunitarie il parere della Regione sugli atti normativi di

loro competenza.

3. Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale entro

il termine di cui al comma 1 dell’articolo 3 delle iniziative e dei compiti

svolti ai sensi del comma 2.

4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 della l. 11/25, la

partecipazione degli enti locali alle iniziative ed ai compiti svolti ai sensi

del comma 2, è disciplinata dalla Giunta regionale previa intesa con il

Consiglio delle autonomie locali.
ARTICOLO 3
Adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi comunitari
1. La Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 25, comma 2 dello Statuto,

per il periodico adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi

derivanti dall’emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della

Corte di giustizia, presenta, entro il trenta giugno di ogni anno, il progetto

di legge regionale di recepimento, che deve essere comunque approvato entro il

termine che consenta alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle

Province autonome di Trento e Bolzano di predisporre l’elenco di cui

all’articolo 8, comma 5, lettera a) della l. 11/25 e di trasmetterlo alla

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche

Comunitarie, non oltre il venticinque gennaio di ogni anno.
2. La legge regionale:

a) recepisce gli atti normativi emanati dall’Unione europea nelle materie

di competenza regionale e attua, in particolare, le direttive comunitarie,

disponendo inoltre quanto necessario per il completamento dell’attuazione

dei regolamenti comunitari;

b) detta disposizioni per l’attuazione delle sentenze della Corte di

giustizia e degli altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della

Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

c) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione

vigente necessarie all’attuazione o applicazione degli atti comunitari di

cui alle lettere a) e b);

d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o

applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere con regolamento o in via

amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all’uopo

necessari.
ARTICOLO 31
(Attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali)
1. La Regione provvede, nelle materie di propria competenza, all’esecuzione ed

all’attuazione di accordi internazionali, nel rispetto dei principi stabiliti

da leggi dello Stato.
ARTICOLO 32
Attività di rilievo internazionale della Regione
1. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei

principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, la presente legge detta

norme sulle modalità di esercizio dei rapporti internazionali della Regione.

2. Le attività di rilievo internazionale della Regione si riferiscono in

particolare:

a) alla promozione di politiche che favoriscono lo sviluppo della cultura

della pace e l’instaurarsi di rapporti di equa e solidale cooperazione tra

i popoli mediante iniziative che promuovano in maniera anche permanente il

confronto politico e culturale, la cooperazione istituzionale e formativa

nonché iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale

e aiuto umanitario;

b) alla promozione di iniziative di interscambio di esperienze

istituzionali, culturali e sociali con le autorità locali regionali e

nazionali di paesi esteri;

c) alla promozione di attività che favoriscano la presenza economica

delle imprese umbre nei mercati internazionali nonché la loro

internazionalizzazione;

d) alla promozione di iniziative finalizzate all’attrazione di

investimenti nella Regione da parte di soggetti pubblici e privati esteri;

e) alla promozione di attività che favoriscano la conoscenza della

cultura dell’Umbria e del suo patrimonio storico e artistico-culturale ed

ambientale nel mondo;

f) alla promozione di politiche di sostegno nei confronti delle comunità

umbre presenti all’estero;

g) alla predisposizione di missioni, studi, eventi finalizzati al

perseguimento degli obbiettivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

h) alle attività promozionali indirette di supporto a soggetti pubblici e

privati presenti in Umbria per l’attuazione di iniziative similari a quelle

di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g);

i) al supporto di iniziative di scambio e collaborazione in campo

universitario, scolastico e formativo nonché delle politiche giovanili

promosse dalle Università e dalle altre istituzioni scolastiche e formative

presenti nella Regione;

l) alla promozione ed incentivazione dello sviluppo dei gemellaggi tra i

Comuni e le Province dell’Umbria, quelli europei e del resto del mondo ed

alle iniziative degli stessi per la diffusione della cultura della pace.

ARTICOLO 33
Accordi con Stati esteri ed intese con Enti territoriali interni ad altro
Stato
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 25, comma 4 dello Statuto, nelle

materie di competenza delle Regioni, fermo restando il rispetto delle leggi di

cui all’articolo 117, nono comma della Costituzione, ed in particolare

dell’articolo 6 della l. 131/23, coerentemente con le linee di indirizzo

generali dettate dal Consiglio regionale, può sottoscrivere accordi con Stati

esteri, ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Gli accordi e

le intese hanno efficacia per la Regione solo dopo la ratifica consiliare.

2. Gli accordi e le intese hanno, di norma, una durata determinata.

3. Il Presidente della Giunta regionale, nell’ambito delle proprie competenze,

nel rispetto della normativa nazionale e in coerenza con le linee di indirizzo

dettate dal Consiglio regionale, può concordare con Stati ed enti territoriali

interni ad altro Stato dichiarazioni programmatiche di mero rilievo

internazionale. Tali dichiarazioni hanno validità per un tempo determinato.

4. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 6, comma 7 della l. 131/23, i

Comuni e le Province comunicano alla Regione le attività di mero rilievo

internazionale da essi svolte.
ARTICOLO 34
Strutture regionali per l’esercizio di attività esterne al territorio
nazionale
1. La Regione, al fine di esercitare le competenze previste nel presente

Titolo e favorire il raccordo tra la Regione e le Autonomie locali e

funzionali, individua, all’interno della propria organizzazione apposite

strutture che possono avere sede anche fuori dal territorio nazionale.

2. Possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, previa convenzione,

gli enti locali e le altre istituzioni, associazioni e organismi

rappresentativi di interessi collettivi presenti in Umbria.
ARTICOLO 35
Intese con altre Regioni
1. Per il migliore esercizio delle proprie funzioni la Regione può promuovere
intese con altre Regioni finalizzate alla definizione di discipline uniformi

o all’esercizio in comune di attività e servizi, da ratificare con legge

regionale.
ARTICOLO 36
Armonizzazione e semplificazione
1. La Regione approva un programma di riordino normativo per:

a) armonizzare la disciplina sostanziale delle funzioni conferite con

l’assetto istituzionale delle stesse;

b) redigere, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto regionale, testi

unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o

più settori omogenei.

ARTICOLO 37
Disciplina dei procedimenti amministrativi, silenzio assenso,
autocertificazione, posta elettronica
1. La Regione, in attuazione dei principi recati dall’articolo 3 dello

Statuto regionale, nelle materie di sua competenza regola i procedimenti

amministrativi, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 29, comma 2

della legge 7 agosto 199, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Regione disciplina i procedimenti amministrativi, perseguendo il massimo

livello di semplificazione e di accelerazione degli stessi al fine di

facilitare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei

cittadini e delle imprese e di assicurare la massima tempestività dell’azione

amministrativa, anche mediante la promozione dello sportello unico.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, nelle materie di competenza

legislativa regionale e fatto salvo quanto previsto in materia di tutela

ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute, gli atti di

approvazione o di assenso, comunque denominati, che debbono essere resi da

parte di altre amministrazioni sugli atti degli enti locali, devono essere

adottati entro il termine massimo di centoventi giorni ovvero entro il diverso

termine previsto dalle specifiche disposizioni di legge, scaduti i quali

l’assenso si considera acquisito.

4. La Regione indirizza l’intervento legislativo al fine di individuare le

attività che possono essere esercitate sulla base di un’autocertificazione

circa il possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge.

5. In ogni procedimento amministrativo di competenza di amministrazioni

diverse da quella di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera g) della

Costituzione, le istanze, documenti o atti rivolti da persone o imprese alla

pubblica amministrazione, possono contenere la dichiarazione di accettare ad

ogni effetto di legge, che ogni comunicazione, escluso la trasmissione del

provvedimento finale sia effettuata mediante posta elettronica.

6. La trasmissione del provvedimento finale può essere validamente effettuata

solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario siano in possesso di

un indirizzo di posta elettronica certificata, con modalità che ne assicuri la

consegna.
ARTICOLO 38
Promozione della qualità nella Pubblica Amministrazione – Formazione –
Innovazione tecnologica
1. La Regione, tenuto conto in particolare delle finalità di cui al comma 2

dell’articolo 37 e le connesse esigenze, promuove la formazione del personale

delle pubbliche amministrazioni. A questo fine la Regione promuove e sostiene

la Scuola di amministrazione pubblica “Villa Umbra” costituita tra la Regione

Umbria e i Comuni di Perugia e Terni, le Province di Perugia e Terni e la

Federazione delle autonomie locali con deliberazione di Giunta regionale 9

giugno 1998, n. 317.
2. La Regione favorisce i processi di innovazione amministrativa e

gestionale, valorizzando le esperienze attuate e favorendone lo sviluppo ai

fini della massima fruibilità da parte degli utenti anche mediante la

promozione di programmi tra gli enti locali finalizzati all’innovazione

tecnologica.
ARTICOLO 39
Modificazioni articolo 7
1. All’articolo 7 della legge regionale 1 aprile 1995, n. 28, così come

modificato dall’articolo 21 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, dopo

il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Alle Conferenze di cui al comma 3, partecipano i Presidenti di

Provincia, i Sindaci e i Presidenti delle Comunità montane.

3 ter. La Conferenza partecipativa è presieduta, in attuazione dell’articolo

2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 267/2, dal Presidente della Provincia,

che la convoca su istanza del Presidente della Giunta regionale, entro dieci

giorni dal ricevimento della richiesta. La Conferenza è convocata con un

preavviso di quindici giorni e si conclude improrogabilmente nei successivi

venti giorni.

3 quater. Il Presidente della Conferenza coordina i tempi e i modi della

discussione e decide sugli aggiornamenti. Dei lavori della Conferenza è

redatto un processo verbale che è trasmesso alla Giunta regionale e da questa

allegato agli atti da inoltrare al Consiglio regionale.

3 quinquies. La Giunta regionale può partecipare alla Conferenza; ne ha

l’obbligo se richiesta dal Presidente della Conferenza.

3 sexies. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del d.lgs.

267/2, la Provincia concorre alla programmazione regionale, di cui al comma

2, trasmettendo, negli stessi tempi indicati nel comma 5, i propri pareri e le

proposte alla Giunta regionale. I pareri e le proposte del Consiglio

provinciale sono allegati agli atti da inoltrare al Consiglio regionale.”.

ARTICOLO 4
Modificazioni articolo 5
1. Il comma 3, dell’articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2, n. 13 è
sostituito dal seguente:

“3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli enti

locali, attraverso conferenze partecipative sul Piano Urbanistico Territoriale

(P.U.T.) di cui all’articolo 7 della l.r. 28/1995, e attraverso la

concertazione con il Consiglio delle autonomie locali.”.
ARTICOLO 41
Modificazioni articolo 17
1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 13/2, dopo le

parole “dall’articolo 5” sono soppresse le parole “e delle conferenze

partecipative sugli atti della programmazione regionale istituite

dall’articolo 6 della l.r. 34/1998” e sono sostituite dalla seguenti “e

all’esame del Consiglio delle autonomie locali.”.
ARTICOLO 42
Modificazioni articolo 19
1. Al comma 4, dell’articolo 19 della l.r. 13/2, dopo le

parole “dall’articolo 5,” sono soppresse le parole “e delle conferenze

partecipative sugli atti della programmazione regionale previsti dall’articolo

6 della l.r. 34/1998” e sono sostituite dalle seguenti “e all’esame del

Consiglio delle autonomie locali.”.
ARTICOLO 43
Modificazioni articolo 2
1. Al comma 4, dell’articolo 2 della l.r. 13/2, dopo le

parole “dall’articolo 5” sono soppresse le parole “e delle conferenze

partecipative sugli atti della programmazione regionale previste dall’articolo

6 della l.r. 34/1998” e sono sostituite dalle seguenti “e all’esame del

Consiglio delle autonomie locali.”.
ARTICOLO 44
Modificazioni articolo 21
1. Al comma 2, dell’articolo 21 della l.r. 13/2, dopo le

parole “dall’articolo 5” sono soppresse le parole “e della conferenza

partecipativa sugli atti della programmazione regionale istituita

dall’articolo 6 della l.r. 34/1998” e sono sostituite dalle seguenti “e

all’esame del Consiglio delle autonomie locali.”.
ARTICOLO 45
Regolamenti regionali
1. I regolamenti approvati dalla Giunta regionale, sulla base dell’articolo 1

della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, elencati nell’Allegato A

alla presente legge, sono convalidati e ne sono fatti salvi gli effetti

prodotti.
ARTICOLO 46
Norma di prima applicazione sul funzionamento dell’A.T.I.
1. Fino all’approvazione dello Statuto, l’A.T.I., di cui all’articolo 17,

opera sulla base delle disposizioni della delibera del Consiglio regionale di

cui all’articolo 2, comma 1, che funge da norma statutaria e regolamentare

transitoria.

2. La delibera del Consiglio, di cui all’articolo 2, comma 1, stabilisce fino

all’approvazione dello Statuto dell’A.T.I., le modalità con cui assicurare il

preventivo confronto con i rispettivi Consigli comunali dei Comuni facenti

parte dell’Ambito, gli indirizzi e linee programmatiche relative all’attività

annuale dell’Ambito nonché le modalità per la verifica a consuntivo

dell’attività svolta.
ARTICOLO 47
Decorrenza esercizio nuovo potere sostitutivo
1. Dall’entrata in vigore della presente legge, l’esercizio del potere

sostitutivo sugli enti locali è disciplinato dall’articolo 16 e sono,

pertanto, prive di efficacia le disposizioni in contrasto con la medesima

norma.
ARTICOLO 48
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 11, 12, 17, 18, 19,

2, 23, 24, 25 della l.r. 34/1998 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il rinvio agli articoli 17, 18 e 19 della l.r. 34/1998, operato da norme

regionali, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 della presente

legge.
ARTICOLO 49
Norma finanziaria
1. Per quanto previsto dall’articolo 26, si provvede con gli stanziamenti

previsti, in termini di competenza e di cassa, nei capitoli dello stato di

previsione della spesa del bilancio regionale, inerenti le spese di gestione,

del personale regionale, nonché la spesa di gestione, locazione e manutenzione

degli immobili.
Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale

della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare

come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 9 luglio 27
LORENZETTI