Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste riconosce la

cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, attuate secondo i

principi di pace, giustizia e solidarietà, quali contributi alla democrazia e

al rispetto dei diritti umani e quali strumenti fondamentali per lo sviluppo

sociale equo e sostenibile dei popoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 ed in conformità a quanto stabilito

dall’articolo 117, comma nono, della Costituzione, e alla relativa normativa

statale di attuazione, la Regione realizza, coordina, promuove e sostiene,

utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie, interventi di

cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, nell’ambito delle

proprie competenze e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello

Stato.
ARTICOLO 2
Disposizioni generali
1. Le iniziative disciplinate dalla presente legge sono rivolte

prioritariamente ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi in via di transizione,

come definiti dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

(OCSE), nonché alle popolazioni che attraversano condizioni sociali ed

economiche di particolare bisogno, dovute a conflitti armati, processi di

pacificazione, calamità naturali o altri eventi emergenziali.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione

opera attuando iniziative proprie, progettate e realizzate anche in

collaborazione con altri enti territoriali o con soggetti, nazionali ed

internazionali, operanti nelle materie di cui alla presente legge, oppure

valorizzando e sostenendo le iniziative promosse dai soggetti di cui

all’articolo 3, nei seguenti ambiti di intervento:

a) cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi

in via di transizione;

b) educazione, formazione e studio;
c) emergenze straordinarie e di carattere umanitario.

3. Le iniziative di cui al comma 2 si indirizzano prioritariamente:

a) alla salvaguardia della vita umana;
b) al soddisfacimento dei bisogni primari;
c) all’autosufficienza alimentare;

d) alla promozione e al consolidamento dei processi democratici, alla

difesa dei diritti umani, sociali e politici;

e) alla valorizzazione delle risorse umane, culturali e materiali;

f) al miglioramento della condizione femminile, alla promozione dei

diritti dell’infanzia, anche mediante il sostegno all’adozione

internazionale, alla lotta contro lo sfruttamento minorile e alla

realizzazione di pari opportunità;

g) alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e

della biodiversità;

h) all’assistenza e alla ricostruzione nei territori colpiti da calamità

naturali o altri eventi emergenziali.

4. La Regione riconosce la finanza etica, il commercio equo e solidale e

il turismo responsabile quali strumenti di solidarietà internazionale da

attuare e sostenere nell’ambito delle iniziative disciplinate dalla presente

legge.

5. La Regione non può in ogni caso sostenere, direttamente o

indirettamente, attività aventi carattere militare.
ARTICOLO 3
Soggetti della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale
1. Ai fini della presente legge, sono soggetti della cooperazione allo
sviluppo e della solidarietà internazionale:

a) la Regione e gli enti, anche economici, da essa dipendenti;

b) gli enti locali e le loro forme associative;

c) le organizzazioni non governative (ONG), le organizzazioni non

lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato,

le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale che:

1) siano giuridicamente riconosciute in almeno uno degli Stati membri

dell’Unione europea;

2) abbiano tra i propri fini statutari quello di svolgere attività di

cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale;

3) non perseguano finalità di lucro e abbiano l’obbligo di destinare i

proventi delle loro attività, compresi quelli derivanti da attività

commerciali accessorie ovvero da altre forme di autofinanziamento, alle

finalità statutarie;

4) documentino almeno un biennio di esperienza diretta, nell’ambito del

territorio regionale, in attività di cooperazione allo sviluppo o di

solidarietà internazionale.

2. Sono altresì soggetti della cooperazione allo sviluppo, qualora

promuovano o collaborino con i soggetti di cui al comma 1 ad iniziative senza

scopo di lucro di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale:

a) l’Università della Valle d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste, le

istituzioni scolastiche, gli istituti di formazione accreditati in

conformità alla normativa regionale in materia, gli istituti di ricerca e

le fondazioni;

b) le imprese, le cooperative, gli enti bilaterali e gli istituti di

credito operanti in Valle d’Aosta;

c) la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales-

Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

ARTICOLO 4
Iniziative di cooperazione internazionale
1. Costituiscono iniziative di cooperazione internazionale:

a) progetti che richiedono un intervento puntuale, definito nel tempo e

nelle risorse impiegate:

1) volti al sostegno di azioni di autosviluppo sostenibile delle

popolazioni destinatarie;

2) finalizzati a ricercare la partecipazione attiva e diretta delle

popolazioni destinatarie, allo scopo di valorizzarne le risorse umane,

culturali e materiali;

3) caratterizzati dal prioritario ricorso a professionalità locali, a

tecnologie e metodologie rispettose delle culture e degli usi locali,

nonché a beni ed attrezzature disponibili nei paesi destinatari degli

interventi;

b) programmi che richiedono un intervento complesso e protratto nel

tempo, anche con pluralità di iniziative e di soggetti coinvolti che, oltre

a soddisfare le caratteristiche di cui alla lettera a), sono volti:

1) alla realizzazione di azioni di cooperazione o di iniziative di

partenariato territoriale tra le comunità destinatarie e la comunità

valdostana;

2) all’assistenza alle istituzioni pubbliche locali dei Paesi

destinatari, al fine di contribuire allo sviluppo delle capacità

amministrative e gestionali locali.

2. Nell’ambito delle iniziative di cui al presente articolo, la Regione

sostiene il trasferimento di competenze e di conoscenze, anche favorendo il

contributo delle professionalità specifiche del personale dell’Amministrazione

regionale e degli enti da essa dipendenti nella progettazione, attuazione e

valutazione delle iniziative, mediante la concessione di un periodo di

aspettativa senza assegni, riconosciuto ai fini giuridici ed economici, con

oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione di

appartenenza.
ARTICOLO 5
Iniziative di educazione, formazione e studio
1. La Regione favorisce, nell’ambito del proprio territorio, la

realizzazione di iniziative culturali, di educazione, di informazione, di

formazione e di studio, finalizzate alla diffusione e al radicamento di una

cultura di pace e di solidarietà tra i popoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, anche in collaborazione

con l’Università della Valle d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste, con le

istituzioni scolastiche e con i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,

lettera c), promuove o sostiene:

a) attività volte a sensibilizzare la comunità valdostana sulle tematiche

inerenti alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale,

in particolare in ambito scolastico;

b) attività volte all’approfondimento delle realtà dei Paesi in via di

sviluppo e dei Paesi in via di transizione;

c) attività di informazione e di formazione rivolte agli operatori che

agiscono nell’ambito delle finalità della presente legge, ai docenti e agli

educatori delle scuole di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 6
Iniziative straordinarie di carattere umanitario
1. Costituiscono iniziative straordinarie di emergenza e di carattere

umanitario gli interventi finalizzati a fronteggiare situazioni eccezionali

causate da calamità naturali, conflitti armati e processi di pacificazione,

situazioni di denutrizione o gravi carenze igienico-sanitarie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto delle

direttive emanate dalle competenti autorità statali, può attuare iniziative

proprie ai sensi della legge regionale 18 gennaio 21, n. 5 (Organizzazione

delle attività regionali di protezione civile), o aderire ad iniziative

promosse a livello statale ed internazionale nei seguenti ambiti:

a) protezione civile, messa in sicurezza e ricostruzione dei territori

colpiti;
b) soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite.

3. Le iniziative di cui al comma 2 e le relative modalità di attuazione

sono stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, al di fuori

delle procedure di programmazione di cui all’articolo 7, sentito il Comitato

per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale di cui

all’articolo 8.
ARTICOLO 7
Programmazione
1. Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta regionale, un

documento programmatico, di durata triennale, nel quale sono indicati, in

particolare, gli obiettivi da conseguire nell’arco del triennio e le priorità

per l’individuazione delle iniziative da attuare e promuovere direttamente da

parte della Regione.

2. La Giunta regionale, per la predisposizione della bozza di documento

programmatico di cui al comma 1 e di eventuali ulteriori atti di

pianificazione concernenti gli ambiti di intervento di cui alla presente

legge, acquisisce preliminarmente il parere del Comitato per la cooperazione

allo sviluppo e la solidarietà internazionale di cui all’articolo 8.

3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una

relazione sullo stato di attuazione del documento programmatico di cui al

comma 1.

4. Il documento programmatico di cui al comma 1 deve tener conto e

coordinarsi con il documento pluriennale di indirizzo sulle attività di

rilievo internazionale ed europeo della Regione di cui all’articolo 4 della

legge regionale 16 marzo 26, n. 8 (Disposizioni in materia di attività e

relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta).

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione, sentiti il

Comitato di cui all’articolo 8 e la Commissione consiliare competente:

a) le priorità, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi

finanziari a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti di cui

all’articolo 3;

b) le modalità di presentazione delle iniziative da parte dei soggetti di

cui all’articolo 3;

c) le forme di valutazione e di monitoraggio delle iniziative.

ARTICOLO 8
Comitato per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale
1. E’ istituito, presso la Presidenza della Regione, il Comitato per la

cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito

denominato Comitato, composto da:
a) il Presidente della Regione, che lo presiede;

b) tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza della

minoranza, designati dal Consiglio regionale;

c) due rappresentanti degli enti locali, designati dal Consiglio

permanente degli enti locali;

d) un rappresentante designato dall’Università della Valle
d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste;

e) un rappresentante designato dalla Chambre Valdôtaine des entreprises

et des activités libérales-Camera valdostana delle imprese e delle

professioni;

f) quattro rappresentanti designati di intesa dai soggetti di cui

all’articolo 3, comma 1, lettera c).

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione per la

durata della legislatura. Il Comitato può essere validamente costituito ed

operare qualora, decorsi sessanta giorni dalle richieste di designazione,

risultino effettivamente designati almeno sei dei suoi componenti.

3. Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato dal

Presidente della Regione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi

componenti.

4. I componenti del Comitato possono designare a partecipare alle

riunioni di lavoro persona da loro di volta in volta delegata.

5. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di

almeno sei dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza

dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. In relazione agli argomenti di volta in volta trattati, possono essere

invitati a partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, i

componenti della Giunta regionale, i responsabili delle strutture

dell’Amministrazione regionale eventualmente interessate ed altri soggetti

esterni all’Amministrazione regionale.
7. Il Comitato:

a) esprime parere sul documento programmatico di cui all’articolo 7 e

sulle iniziative promosse o attuate direttamente dalla Regione;

b) esprime parere sulla concessione dei contributi finanziari a sostegno

delle iniziative promosse dai soggetti di cui all’articolo 3;

c) opera per promuovere ed attuare le finalità della presente legge,

assicurando il coordinamento, sul territorio regionale, delle iniziative

attinenti alla presente legge, anche proponendo la realizzazione di

iniziative specifiche.

8. La partecipazione ai lavori del Comitato è gratuita.
ARTICOLO 9
Coordinamento e trasparenza delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e
di solidarietà internazionale
1. Al fine di assicurare il coordinamento e la trasparenza

nell’attuazione della presente legge, è istituita, presso la Presidenza della

Regione, una banca dati delle iniziative regionali di cooperazione allo

sviluppo e di solidarietà internazionale, collegata ed integrata con analoghe

banche dati eventualmente esistenti a livello statale.

2. La Presidenza della Regione, con il supporto del Comitato, garantisce

il reperimento e la diffusione delle normative, della documentazione e di ogni

altra informazione inerente alle tematiche della cooperazione allo sviluppo e

della solidarietà internazionale, anche attraverso l’istituzione di

un’apposita sezione nel sito Internet della Regione.

3. La Presidenza della Regione assicura lo scambio di informazioni e di

conoscenze sull’attuazione della presente legge con gli organismi operanti sul

territorio regionale nell’ambito dell’assistenza sociale, del volontariato e

delle problematiche attinenti all’immigrazione.
ARTICOLO 1
Abrogazione e disposizione transitoria
1. La legge regionale 9 luglio 199, n. 44 (Interventi regionali di

cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo), è abrogata.

2. La l.r. 44/199 continua ad applicarsi alle iniziative di cooperazione

allo sviluppo e di solidarietà internazionale già approvate ed avviate alla

data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 11
Disposizioni finanziarie
1. L’onere complessivo derivante dall’applicazione della presente legge è

determinato in euro 2. per l’anno 27, in euro 143. per l’anno 28, in

euro 229. per l’anno 29 e in annui euro 25. a decorrere dall’anno

21.

2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione

della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 27 e

pluriennale per il triennio 27/29, nell’obiettivo programmatico 2.1.6.3.

(Partecipazione ad altre iniziative).

3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante

l’utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e

nello stesso obiettivo programmatico al capitolo 2256 (Interventi regionali

di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo).

4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è

autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta

dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti

variazioni di bilancio.
Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della

Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare

come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 17 aprile 27.
Il Presidente
CAVERI