ARTICOLO 1 Finalità
1. La Regione Calabria, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2, 3, 29, 3, 31, 32, 37, 38 e 47 della Costituzione e della Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della Legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 2 novembre 1989), riconosce e sostiene come soggetto sociale essenziale la famiglia fondata sul matrimonio in qualità di istituzione primaria per la nascita, la cura e l’educazione dei figli e per l’assistenza ai suoi componenti. Ai fini degli interventi della presente legge il concepito è considerato componente della famiglia. Detti interventi vengono estesi anche alle persone unite da vincoli giuridici di parentela, adozione o affinità.
2. La Regione con la presente legge, promuove il servizio pubblico alla famiglia, predispone e attua iniziative e procedimenti mirati alla tutela dei componenti della famiglia, attraverso una organica e mirata politica sociale per promuovere e sostenere il diritto della famiglia al libero svolgimento delle sue funzioni, ritenendola l’ambito più importante in cui si forma e si sviluppa la personalità dell’individuo. La Regione, a tal fine, nel rispetto delle convinzioni etiche dei cittadini, tutela la vita in tutte le sue fasi con particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all’infanzia, favorisce la maternità e la paternità consapevoli, la solidarietà fra le generazioni e la parità tra uomo e donna, sostiene la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, persegue la tutela della salute dell’individuo nell’ambito familiare, attua attraverso l’azione degli Enti locali, politiche sociali, sanitarie, economiche e di organizzazione dei servizi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia. Si intende per servizio pubblico alla famiglia ogni attività, resa con le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, da strutture pubbliche o private, senza fini di lucro, che rispettino i criteri e gli standard fissati dalle leggi e dagli atti di programmazione regionale.
ARTICOLO 2 Obiettivi
1. La Regione, nella propria attività di programmazione e di indirizzo politico, d’intesa con le Province e con i comuni nelle forme e nei modi previsti dalla legge 34/22 e del regolamento di attuazione approvato dalla Giunta Regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizza i seguenti obiettivi:
1) favorire la formazione e sostenere lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione di tutti gli ostacoli che creano difficoltà nel corso della vita familiare, quali quelli di carattere abitativo, economico e della salute;
2) sostenere l’alto valore della vita, garantendo il diritto ad una procreazione consapevole e responsabile, rafforzando il principio della corresponsabilità da parte di entrambi i genitori nei confronti dei figli, rimovendo altresì gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione della volontà di procreare, anche al fine di prevenire l’aborto, realizzando interventi volti a prevenire e rimuovere difficoltà economiche e sociali secondo quanto previsto dall’art. 4 della L. 22 maggio 1978, n. 194, su "Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza";
3) sostenere le situazioni familiari disagiate di famiglie con disabili, famiglie con anziani soli, famiglie monogenitoriali con figli minori;
4) ridurre le differenze nelle condizioni di vita delle persone che appartengono a tipi di famiglia diversi per numerosità della prole e/o per la presenza di persone con handicap fisici o psichici, tutelando il benessere di tutti i componenti della famiglia attraverso azioni mirate alle varie necessità;
5) promuovere le iniziative volte a favorire pari opportunità tra uomo e donna nella famiglia rendendo compatibili le esigenze derivanti dagli impegni di lavoro dei coniugi con quelli della famiglia, anche attraverso una maggiore condivisione da parte del padre degli impegni di cura e di educazione dei figli;
6) riconoscere e tutelare il valore sociale del lavoro domestico in quanto attività essenziale per la vita delle famiglie e per la società stessa, tutelando anche i periodi di impossibilità fisica ad espletare l’attività domestica;
7) sviluppare tra le finalità dei Consultori pubblici e privati, tra i servizi socio-sanitari e assistenziali, la valorizzazione sociale e personale della maternità e della paternità, la tutela dei minori e della donna, l’unità e la stabilità familiare finalizzate comunque al benessere dei suoi componenti e la solidarietà sociale a predisporre specifici programmi di sostegno in favore di situazioni di particolare disagio originate da accertati motivi psico-sociali familiari, da povertà o dalla mancanza di autonomia fisica o psichica;
8) promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno di soggetti privi per qualsiasi motivo dell’assistenza dei genitori, delle vittime della violenza anche sessuale, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni, nonché il sostegno della coppia madre e bambino vittima di violenze familiari, attraverso il potenziamento dei servizi socio-educativi e la realizzazione di strutture idonee all’assistenza dei soggetti indicati alla presente lettera;
9) potenziare i servizi socio-educativi nel rispetto dei diritti del bambino al fine di prevenire i processi di disadattamento, prevedendo modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle famiglie con particolare attenzione a quelle numerose e monoparentali, attraverso il potenziamento della ricettività dei servizi di asili nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi e organizzativi definiti dalla Giunta Regionale, organizzando dei supporti tecnico-organizzativi per combattere il fenomeno della dispersione scolastica e attivando, con particolare riguardo ai capoluoghi di provincia, spazi di aggregazione educativo-ricreativa a disposizione dei minori;
1) promuovere e sostenere, con contributi finalizzati alle attività programmate e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, l’associazionismo e la cooperazione, al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, dei disabili, degli anziani.
ARTICOLO 3
Interventi finanziari
1. La Regione Calabria concede a favore di:
a) coppie che dichiarano di voler contrarre matrimonio entro i sei mesi successivi dalla richiesta o che hanno contratto matrimonio massimo da sei mesi;
b) persone sole con figli;
c) gestanti sole;
d) genitore solo con figli minori a carico;
finanziamenti a tasso e condizioni agevolate, consistenti in un contributo per l’abbattimento del tasso d’interesse pari al 75% del tasso di riferimento per una durata decennale e fino ad un importo massimo di Euro 51., (cinquantunomila) del mutuo per l’acquisto della prima casa.
2. Possono usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1, del presente articolo i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti sia oggettivi che soggettivi:
1) non essere proprietari di alloggi;
2) non aver ottenuto altre agevolazioni di carattere pubblico per gli stessi scopi;
3)individuazione dell’alloggio, che deve avere le caratteristiche di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
3. Sono concessi, altresì, ai medesimi soggetti di cui al 1° comma, c.d. prestiti di famiglia, consistenti in finanziamenti da restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interessi a carico del mutuatario, che si trovano in situazione di temporanea difficoltà economica, per spese attinenti tutte le necessità della vita familiare, compreso il pagamento degli affitti, purché in possesso di un reddito complessivo non superiore ai 21., €uro. L’onere degli interessi è a totale carico della Regione. I suddetti finanziamenti vengono concessi per una durata massima di 5 anni e sono commisurati fino ad un importo massimo di 36., €uro.
4. Per l’attuazione del presente articolo è costituito un apposito fondo finalizzato all’abbattimento parziale del tasso d’interesse per le agevolazioni di cui al comma 1 e l’abbattimento totale per le agevolazioni di cui al comma 3. Le modalità d’indirizzo e di gestione di tale fondo sono disciplinate da apposite convenzioni tra la Regione e gli Istituti e le aziende di credito operanti in Calabria entro il 31 dicembre di ogni anno.
5. La Giunta Regionale entro 9 giorni dall’entrata in vigore della presente legge da attuazione alle misure previste dal presente articolo, attraverso la determinazione dello schema di convenzione, dell’individuazione di eventuali limiti di cumulabilità delle provvidenze fuori da quelle previste dal punto 2) del comma 1 del presente articolo, precisando le categorie di spese ammissibili al finanziamento, le modalità di erogazione e la documentazione per ottenerli.
6. Le convenzioni stipulate, ai sensi del comma 4 determinano l’entità dei finanziamenti resi disponibili e fissano le modalità di determinazione del tasso d’interesse per le operazioni di prestito di cui al presente articolo. A tal fine la Regione pone a carico del proprio bilancio gli importi necessari a finanziare il fondo di abbattimento tassi per i finanziamenti effettuati dagli Istituti di credito ai sensi dei commi 1 e 3.
7. Nelle convenzioni sono definite altresì:
a) tempi e modi di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l’accesso ai finanziamenti e la documentazione necessaria;
b) le procedure per l’esame delle domande;
c) i tempi per l’istruttoria e per la concessione del finanziamento;
d) le condizioni di garanzia a carico del fondo di garanzia;
e) le modalità di rendicontazione della quota di interessi debitori a carico del fondo abbattimento interessi;
f) le garanzie richieste per l’accesso al fondo.
8. In caso di estinzione anticipata del mutuo da parte del beneficiario, cessa l’erogazione del mutuo residuo.
9. Al fine di accelerare e di semplificare, la procedura di accesso, al mutuo viene individuato, secondo le procedure di legge, l’Istituto di credito erogante. La scelta avviene mediante comparazione e contemperamento, della migliore offerta in termini finanziari di garanzia, di efficacia, di sicurezza e tempestività nell’adempimento dei carichi istruttori e di presenza sul territorio regionale.
1. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo per fruire dei benefici previsti non devono aver percepito cumulativamente un reddito complessivo superiore a 21., €uro. I limiti di reddito e l’entità dei contributi previsti nel presente comma verranno rideterminati ogni due anni, dalla Giunta Regionale, secondo le indicizzazioni del costo della vita stabilito dall’lSTAT.
11. Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 3 non abbiano sufficienti garanzie per poter accedere ai finanziamenti di cui al presente articolo, la Regione su richiesta dell’Istituto di credito e fermi restando il possesso degli altri requisiti possono concedere fidejussione gratuita a garanzia dell’obbligazione delle somme oggetto del mutuo. 12. Per l’accesso alla prima casa per i soggetti di cui al comma 1, la Regione, nei programmi di edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata, prevede una riserva pari al 2% degli alloggi costruiti per la locazione, per l’assegnazione in proprietà indivisa o in proprietà individuale.
13. La percentuale di riserva individuata al comma precedente, va riferita alla assegnazione e alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali vengono assegnati secondo apposite graduatorie speciali.
ARTICOLO 4 Interventi a favore delle famiglie in stato di bisogno economico
1. La Regione adotta specifiche politiche sociali mirate alle famiglie in stato di bisogno economico, agendo anche sui fattori familiari che possono costituire cause di rischio e di povertà o di deprivazione.
2. A tal fine la Giunta Regionale, con propria deliberazione da adottare entro e non oltre 6 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le Province:
a) stabilisce i criteri, i metodi e gli strumenti idonei a rilevare ed a valutare la povertà economica e in genere, le situazioni di deprivazione materiale e sociale suscettibili di essere affrontate con aiuti economici e ad identificare le caratteristiche delle situazioni di povertà e di deprivazione, non solo come condizioni statiche, ma anche come processo sociale;
b) determina la soglia minima complessiva di risorse che costituiscono "il minimo di sopravvivenza", in considerazione delle tipologie familiari, della composizione qualitativa e quantitativa del nucleo familiare e dei fattori ambientali.
3. La Giunta Regionale, sulla base delle rilevazioni e delle determinazioni, di cui al comma 1, nella delibera di cui al comma 2, progetta, altresì, un sistema di interventi che, prevedendo anche l’utilizzo del privato sociale, del volontariato e delle reti informali di solidarietà consentirà annualmente di:
a) organizzare gli interventi;
b) offrire programmi personalizzati di aiuto per ogni specifica situazione di povertà e di deprivazione, considerata nei suoi aspetti e nelle sue dinamiche specifiche;
c) promuovere compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale il raggiungimento per ogni famiglia del minimo di sopravvivenza con l’attribuzione di risorse idonee a consentire una esistenza libera e dignitosa.
4. Nell’esercizio dei compiti di cui al comma 2, la Regione, sentite le Province, seleziona e indica i settori prioritari e le situazioni che l’intervento delle strutture pubbliche deve privilegiare e quelli da attribuire, con sostegni e incentivazioni al privato sociale, anche con la creazione di mense e empori sociali gestiti da Cooperative sociali di cui alla L.R. n. 5/2.
5. Viene altresì inserito nel programma d’interventi di cui ai commi 2 e 3, la disciplina dell’assegno di maternità e l’entità dello stesso da erogare ai soggetti di cui al presente articolo. L’assegno verrà corrisposto al Comune di residenza che inoltra la pratica alla Provincia, previa richiesta fatta dall’interessata al Comune ed esperiti gli adempimenti amministrativi da parte del Comune stesso entro 3 giorni dall’invio della domanda da parte della Provincia.
6. Il progetto di sistema d’interventi previsto dal presente articolo e deliberato dalla Giunta Regionale, costituisce orientamento direttivo vincolante per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative da parte degli Enti locali. Il progetto può essere inserito in sede di approvazione del Piano socio-assistenziale di cui alla L.R. n. 23/23.
7. L’ordine di priorità degli aventi titolo alle provvidenze di cui al presente articolo è determinato sulla base del quoziente familiare che viene stabilito secondo i seguenti criteri:
a) reddito complessivo;
b) numero dei componenti della famiglia;
c) presenza nel nucleo familiare di:
– soggetti portatori di handicap;
– anziano convivente non autosufficiente;
– soggetti in situazione di particolare disagio psico-fisico.
ARTICOLO 5 Potenziamento e differenziazione delle politiche familiari
1. Nell’ambito degli obiettivi previsti dall’art. 1 della presente legge, la Regione Calabria promuove e sostiene, in campo socio-educativo e socio-assistenziale, tutti i processi rivolti a sostegno del ciclo di vita familiare, con interventi mirati ai singoli membri della famiglia e alle famiglie più bisognose, rafforzando le solidarietà associative autonome, valorizzandole e riconoscendole in modo funzionale. La Regione intende perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) promozione della formazione delle famiglie attraverso una serie di servizi di sostegno per le giovani coppie e interventi anche economici per l’accesso alla prima casa, mediante l’erogazione di buoni o contributi in conto interesse e forme di priorità nell’assegnazione in affitto dell’edilizia popolare e convenzionata;
b) sostegno delle scelte di paternità e maternità attraverso l’ampliamento delle funzioni consultoriali e dei servizi per l’infanzia, nonché attraverso aiuti economici a fronte di condizioni di particolare disagio;
c) promozione di progetti culturali e di servizi relativi all’istituto familiare e all’adozione; valorizzazione delle responsabilità genitoriali e delle scelte educative attraverso un riassetto dei servizi di educazione e cura, secondo il principio di sussidiarietà, riconoscendo alle famiglie l’autonomia effettiva nell’erogazione dei servizi stessi, sia nel campo dell’assistenza alla prima infanzia che in quello educativo dell’età scolare;
d) promozione e facilitazione delle scelte di inserimento nel mercato del lavoro, con rilancio adeguato della formazione professionale, nonché di reinserimento, prevedendo forme di flessibilità lavorativa legata ai carichi familiari, oltre il riconoscimento del lavoro familiare e commisurando servizi ed orari in modo da tener conto dei tempi della famiglia e delle sue esigenze quotidiane;
e) sostegno alle scelte di cura che prevedono la permanenza in famiglia di soggetti deboli (disabili, anziani, ecc.) attraverso aiuti professionali, fornendo servizi di supporto anche economici in forma di contributi o agevolazioni, che possono garantire una buona qualità della vita.
2. La Regione interviene per le seguenti categorie: minori, adulti, giovani, anziani, disabili; attraverso le seguenti iniziative programmate con le Province e i Comuni:
a) per i minori: al fine soprattutto di contrastare l’evasione scolastica, maltrattamenti, abusi, ecc., con centri di ascolto, di mediazione familiare, affidamenti familiari e adozioni;
b) per gli adulti: assistenza famiglie bisognose, assistenza ragazze madri, assistenza ex detenuti con nucleo familiare a carico;
c) per i giovani: prevenzione, tossicodipendenza, centri polivalenti;
d) per gli anziani: centri diurni, ricovero in istituto, assistenza domiciliare, telesoccorso e telecontrollo, soggiorni estivi, fisioterapia, agevolazioni tariffarie;
e) per i disabili: trasporto scolastico, assistenza tutelare nelle aule scolastiche, assistenza domiciliare.
3. Entro 9 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale definisce le modalità operative necessarie all’attuazione del presente articolo, delegando le Province alle attività sul territorio d’intesa con i Comuni interessati alle azioni di cui ai commi precedenti. Vengono, altresì, istituiti i c.d. "sportelli famiglia" presso i Comuni con le funzioni di: attività di prevenzione degli stati di disagio, sostegno ai nuclei minorili in situazioni di difficoltà, creazione dello sportello di consulenza giuridica, attivazione degli strumenti di pronta reperibilità per emergenze sul territorio, proporre corsi di formazione nel campo delle adozioni e degli affidamenti etero-familiari,sostegno a nuclei minorili, coppie, donne in situazione di tensione relazionale, mediazione tra i genitori in casi di separazione in relazione ai rapporti con i figli in casi di disagio. La Giunta regionale stabilisce, i limiti d’intervento del privato sociale,nelle azioni rivolte all’assistenza domiciliare e al ricovero in case riposo per anziani, le iniziative rivolte a favore dei disabili, quali assistenza scolastica e domiciliare, le iniziative a favore dei giovani e quelle a sostegno del volontariato qualificato, le azioni rivolte alla prevenzione.
4. La Regione, tramite le Province, concede alle famiglie contributi pari al 6% dell’importo massimo necessario per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati fino ad un importo massimo di 1., Euro, al fine di agevolare l’integrazione e il reinserimento sociale e professionale di portatori di handicap. La Giunta Regionale definisce annualmente, entro il 31 gennaio, le tipologie di strumenti ammissibili a contributo, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, la formazione delle graduatorie provinciali e l’entità dei contributi per Provincia.
5. La Regione promuove e sostiene l’adozione, attraverso i Comuni, di iniziative innovative da parte di Associazioni e di Organizzazioni di privato sociale, finalizzate a:
a) realizzare forme di autorganizzazione e mutualità familiari, quali "nidi famiglia", intendendo per nido famiglia l’attività di cura di bambini da a 3 anni svolta senza fini di lucro, promossa e gestita da famiglie utenti;
b) potenziare la ricettività dei servizi di asili nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi ed organizzativi definiti dalla Giunta regionale;
c) fornire le strutture ed i supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative per l’infanzia.
6. La Regione con riferimento all’attività e alla programmazione di corsi di formazione professionale:
a) coordina e finanzia corsi di formazione e di aggiornamento rivolti a soggetti che operano nell’ambito dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali coinvolti nell’attuazione degli obiettivi della presente legge;
b) finanzia corsi di formazione diretti a soggetti portatori di handicap per agevolare il loro inserimento sociale e professionale.
7. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, sostiene attraverso contributi economici, l’assistenza a domicilio in tutti i settori d’intervento sociale e sanitario, come interventi specifici alternativi alla ospedalizzazione e alla istituzionalizzazione.
L’erogazione dei contributi avviene nell’ambito delle attività dei servizi sociali, al fine di garantire a domicilio prestazioni assistenziali di rilievo sanitario.
8. I contributi, di cui al comma precedente, riguardano l’erogazione di c.d. "buoni famiglia" per l’acquisizione diretta, da parte delle famiglie, delle prestazioni erogate dai soggetti pubblici e privati accreditati o convenzionati. Le risorse verranno stabilite annualmente in sede di programmazione annuale all’interno della quota del fondo sanitario regionale, destinata alle attività socio-sanitarie integrate.
9. L’ordine di priorità degli aventi diritto ai buoni famiglia, di cui al comma 7, viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
1) reddito familiare complessivo;
2) presenza nel nucleo familiare di:
a) soggetto in particolare situazione di disagio psico-fisico;
b) soggetto con diverse abilità;
c) anziano disabile convivente.
1. Al fine di realizzare gli obiettivi fissati nella presente legge, la Regione promuove programmi sperimentali di informazione sui temi della sessualità, programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, sulla procreazione responsabile, sui diritti delle donne in stato di gravidanza e sui servizi socio- sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a favore del bambino e a tutela dei suoi diritti. Tali programmi verranno attuati annualmente nell’ambito delle competenze spettanti ai Consultori pubblici e a quelli privati.
ARTICOLO 6 Associazionismo familiare
1. La Regione in attuazione dello Statuto e del principio di sussidiarietà favorisce, le forme di associazionismo e di autogestione come modalità per garantire l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione della politica familiare nella Regione, promovendo iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi, creando la prima "banca dati mutuo aiuto" che individua tutte le Associazioni e le Organizzazioni di volontariato che offrono gratuitamente, attraverso i loro associati mutuo aiuto per attività di cura, custodia e assistenza di soggetti o famiglie in condizioni di bisogno.
2. La Giunta Regionale provvede entro 9 giorni dall’entrata in vigore della presente legge a indire il bando per censire le Associazioni che attuano gli obiettivi previsti dalla presente legge, creando la "banca dati di mutuo aiuto", ed a iscriverle in un apposito albo.
3. Per sostenere ed incentivare le attività e le formazioni del privato sociale, di cui al capoverso precedente, la Giunta Regionale nell’ambito delle disponibilità finanziarie e del programma d’interventi presentato entro i termini di cui all’art. 5, comma 5, previo parere della Consulta di cui al successivo comma, sulla base di criteri e modalità definiti in precedenza dalla Giunta Regionale, concede annualmente dei contributi, ad integrazione delle quote versate dai singoli associati, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta Regionale stessa.
4. Per l’attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo viene istituita la Consulta Regionale delle associazioni familiari. La Consulta è composta da:
a) il Presidente della Giunta o da un suo delegato;
b) Assessori provinciali alle politiche sociali o dai loro delegati;
c) 3 rappresentanti di strutture di auto organizzazione a livello regionale di servizi tra le famiglie;
d) 4 rappresentanti di associazioni di famiglie iscritte all’albo di cui al 2° comma del presente articolo;
e) un esperto in materie socio – sanitarie nominato dall’Assessore alla sanità.
5. La Giunta Regionale con propria delibera, da approvarsi entro 9 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di nomina dei componenti della Consulta istituendo un ufficio e stabilendone l’organico. La Consulta è nominata ed insediata dal Presidente della Giunta Regionale. La Consulta elegge nel proprio seno il Presidente e delibera, entro 6 giorni, dal proprio insediamento un proprio regolamento interno per l’organizzazione e la disciplina delle attività.
6. La Consulta dura per l’intera legislatura e i suoi membri, di cui ai punti c, d. e del precedente comma non possono essere rieletti per più di due legislature.
7. La Consulta tra le sue competenze esprime parere in merito alla programmazione regionale in tema di politiche familiari, di cui al comma 3, esprime pareri in ordine a qualsiasi atto di programmazione regionale che riguardi la famiglia, compresi gli interventi di cui agli artt. 3, 4, 5 della presente legge,coordinandosi, altresì con le strutture comunali degli "sportelli famiglia" di cui all’art. 5, comma 3.
8. All’interno della Consulta viene istituito l’ufficio denominato "Osservatorio permanente sulla famiglia".
9. Compiti dell’Osservatorio sono:
a) studiare e analizzare l’evoluzione delle condizioni di vita della famiglia, con particolare attenzione alle situazioni di disagio, devianza e violenza, alla monoparentalità, al rapporto famiglia-lavoro, e famiglia-servizi, al fine di individuare le problematiche emergenti e l’evoluzione delle esigenze familiari;
b) verificare l’efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, da Enti, Istituzioni pubbliche e private, da Gruppi e Associazioni;
c) fornire alla Consulta tutti gli elementi per l’attuazione del comma 7 del presente articolo.
1. L’osservatorio è costituito da nove esperti nominati dal Consiglio Regionale ai sensi della legge regionale 39/95, con rispetto dei diritti della minoranza, all’inizio di ogni legislatura, e scelti tra docenti, ricercatori ed esperti del settore.
11. Il Presidente della Giunta provvederà all’organizzazione dell’Osservatorio, assegnandone i locali e il personale necessario al suo funzionamento.
ARTICOLO 7 Disposizioni finanziarie
1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con fondi comunitari, statali e regionali in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.
ARTICOLO 8 Pubblicazione
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 2 febbraio 24